lunedì 22 settembre 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti, Rinvio" è stato pubblicato il giorno 22 settembre 2014 alle ore 12:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

Differimento del termine di entrata in vigore del *decreto 6 agosto
2014* recante: "_Disposizioni sul servizio di salvataggio e
antincendio negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal
Corpo nazionale dei vigili del fuo_co e negli eliporti e sul presidio
di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di
aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici".
(14A07208) (*GU Serie Generale n.219 del 20-9-2014*)

*IL MINISTRO DELL'INTERNO*
 
Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l'art. 2,
che attribuisce al servizio tecnico centrale del  Corpo  nazionale
dei vigili  del  fuoco  le  competenze  inerenti 
all'elaborazione  e all'aggiornamento della normativa nazionale in
materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, e l'art. 3,
inerente agli  aeroporti  non compresi nella tabella A allegata alla
legge;
Visto l'art. 4  della  legge  2  dicembre  1991,  n.  384, 
recante "Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n.  930,  recante 
norme  sui servizi antincendi negli aeroporti";
Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217, 
recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 
252"  e,  in particolare, l'art. 51, lettera e);
Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139, 
recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed 
ai  compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'art.  11  della legge  29  luglio  2003,  n.  229"  e, 
in  particolare,  l'art.  26, concernente  il  soccorso 
aeroportuale  e  portuale,  e  l'art.  27, concernente gli
introiti derivanti dai servizi a pagamento, e  l'art. 35, che abroga
l'art.  1  della  legge  23  dicembre  1980,  n.  930,
concernente la suddivisione in classi degli  aeroporti  ai  fini 
del servizio antincendio;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6  agosto  2014  recante
"Disposizioni  sul  servizio  di  salvataggio  e 
antincendio   negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul
presidio di primo  intervento di  soccorso  e  lotta 
antincendio  negli  aeroporti  di   aviazione generale, nelle
aviosuperfici e nelle elisuperfici" pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.  192  del  20  agosto 2014,
con decorrenza 19 settembre 2014;
Tenuto conto che per l'effettiva attuazione  del  sopra  richiamato
decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014  il  Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco deve predisporre i provvedimenti 
attuativi  ivi previsti;
Considerato che e' in corso di definizione un complesso processo di
riordino del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con l'obiettivo  di
ottimizzare il livello di funzionalita' del dispositivo  di 
soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di difesa civile;
Ritenuto,  pertanto,   al   fine   di   salvaguardare  
l'efficacia dell'attivita' dell'Amministrazione, di assegnare al
predetto decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 un termine di
attuazione  che consenta, nei necessari tempi tecnici, l'ordinato
espletamento  delle procedure per l'adozione dei relativi
provvedimenti attuativi;
 
*Decreta*
 
Art. 1
 
1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'entrata in vigore del
decreto del *Ministro dell'interno 6 agosto 2014* e' differita al *19*
*marzo 2015*.

Roma, 17 settembre 2014
Il Ministro: Alfano


http://www.mog231.it/servizio-di-salvataggio-e-antincendio-negli-aeroporti-rinvio/

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