lunedì 22 settembre 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Bando Efficienza energetica" è stato pubblicato il giorno 21 settembre 2014 alle ore 22:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

!! Bando Efficienza Energetica: 100 Mln Di Euro Per Le Imprese !!

Il Bando *Efficienza Energetica* del Ministero dello Sviluppo
Economico  è rivolto alle imprese delle Regioni Convergenza
(*Calabria, Campania, Puglia e Sicilia*). Finanzia programmi integrati
d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione
dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione
e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di una unità
produttiva esistente. Il bando è a valere sulle risorse del *POI
Energie rinnovabili* *e risparmio energetico* 2007/2013.

-------------------------
*Programmi ammissibili*

I programmi d'investimento finanziabili dal bando Efficienza
energetica devono prevedere una riduzione nominale dei consumi di
energia primaria.
Ciascun programma d'investimento deve essere realizzato
all'interno di un'unità produttiva localizzata nei territori
delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed
avere un valore complessivo al netto dell'IVA:

* non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila)

* non superiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni).

Le tipologie di intervento che possono essere ammesse a finanziamento
sono:

* isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le
attività economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi,
isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili
con i processi produttivi)

* razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di
riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed
illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione
funzionali alla riduzione dei consumi energetici (es. building
automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei
motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il
monitoraggio dei consumi energetici)

* installazione di impianti ed attrezzature funzionali al
contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o
di erogazione dei servizi

* installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per
la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica
all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma
d'investimento.

Le tipologie di intervento non ammissibili sono:

* programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di
impianti, macchinari e attrezzature;

* programmi realizzati, in tutto o in parte, con la modalità del
"contratto chiavi in mano" o della locazione finanziaria.

Spese ammissibili:

* Opere murarie (max 40% dell'investimento complessivo ammesso)

* Acquisto ed installazione di impianti, macchinari ed attrezzature
(nuovi)

* Acquisto di prodotti software funzionali al monitoraggio dei
consumi energetici (_per le grandi imprese ammesso solo il 50%
della spesa sostenuta_)

(*Solo per le PMI*) - Servizi di consulenza funzionali alla
definizione di diagnosi energetiche e/o alla progettazione esecutiva,
alla direzione dei lavori, al collaudo degli interventi darealizzare
ed ai relativi oneri di sicurezza, nonché alla progettazione ed
implementazione di sistemi di gestione energetica

*FAQ*

1.    MODALITÀ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

1.1 Quali sono le modalità e i termini per la presentazione delle
domande di agevolazione di cui al decreto ministeriale 5 dicembre
2013?

Il decreto del 19 marzo 2014 del direttore generale della direzione
generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del
Ministero dello Sviluppo Economico fissa all'art. 1 le modalità e i
termini di presentazione delle domande di agevolazione. Al comma 2,
stabilisce che le domande devono essere presentate, pena
l'invalidità, a partire dalle ore 10.00 del 23 aprile 2014,
attraverso un'apposita procedura informatica accessibile dalla
sezione "Bando Efficienza Energetica" del sito del Ministero dello
sviluppo economico, www.mise.gov.it..
Tale procedura informatica sarà resa disponibile all'impresa
proponente, per lo svolgimento delle attività preliminari alla
compilazione della domanda, a partire dal 15 aprile 2014.

1.2 All'occorrenza di programmi di investimento che prevedano la
realizzazione di opere murarie, sia l'acquisto di impianti ed
attrezzature, bisogna presentare due distinte relazioni tecniche? (una
asseverata dal tecnico che realizza le opere murarie e l'altra dal
fornitore?)

In conformità con quanto espressamente previsto all'interno
dell'allegato 2 "Relazione tecnica" al decreto direttoriale 19 marzo
2014, qualora il programma di investimento preveda congiuntamente la
realizzazione di opere edili e di altri interventi tra quelli
ammissibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del DM 05.12.2013,
l'impresa deve compilare un'unica relazione tecnica, ferma restante la
necessità di produrre un computo metrico estimativo a supporto della
descrizione tecnica delle opere edili e dei relativi costi come
disposto dall'articolo 5, comma 2 del predetto DM.

1.3 Dove trovo i codici di ID Intervento da riportare all'interno
delle tabelle di cui alla sezione B2 della Relazione Tecnica (Allegato
2)?

Gli ID associati ai singoli interventi proposti dalle imprese sono
quelli indicati all'interno dell'apposita sezione "Piano degli
investimenti" presente all'interno della piattaforma informatica per
la presentazione delle domande di agevolazione, che sarà disponibile
sul sito web www.mise.gov.it a partire dal 15 aprile 2014.

1.4 In merito all'adempimento relativo all'imposta di bollo a
quanto ammonta l'importo da pagare? E con l'espressione
annullamento dell'imposta di bollo cosa si intende?

L'importo da pagare per l'imposta di bollo ammonta ad euro 16,00 a
decorrere dallo scorso 26 giugno 2013, con l'entrata in vigore della
legge n. 71/2013 (art. 7-bis, comma 3, l'importo di euro 14,62 viene
aumentato, in euro 16,00). Si precisa inoltre che la legge di
stabilità 2014, legge n. 147/2013, in vigore dal 1°gennaio 2014,
all'art.1, commi 591 e 592 prevede che, per le istanze presentate per
via telematica, l'imposta di bollo è dovuta, nella misura forfettaria
di € 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.
Con l'espressione annullamento dell'imposta di bollo si fa
riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR  n. 642 che reca:
"L'annullamento  delle  marche deve avvenire mediante perforazione
o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o
di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio. Per
l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle
marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o 
altre  stampigliature  tranne  che per eseguirne l'annullamento in
conformità dei precedenti commi. È vietato usare marche deteriorate
o usate in precedenza".

1.5 La relazione tecnica di cui all'allegato 2 al decreto
direttoriale del 19 marzo 2014 deve essere resa nella forma della
perizia giurata?
 
Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 05.12.2013, la relazione
tecnica ivi indicata deve essere resa nella forma di perizia giurata,
essa pertanto deve riportare in allegato in calce alla stessa il
verbale di giuramento, reso, mediante specifica formula, dinanzi al
Cancelliere di un Tribunale o a un Giudice di Pace o a un notaio,
senza alcun vincolo territoriale.
 
Il relativo file deve essere firmato digitalmente solo dal legale
rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore.
2.    REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

2.1 Per presentare domanda di agevolazione di cui al decreto
ministeriale 5 dicembre 2013 un'impresa deve operare in settori
specifici?

Possono accedere alle agevolazioni, come previsto dall'art. 4, del
decreto ministeriale 5 dicembre 2013, le imprese che alla data di
presentazione della domanda risultano attive e regolarmente iscritte
nel registro delle imprese e costituite da almeno due anni. Le imprese
di servizi devono essere costituite sotto forma di società.
Resta inteso che i programmi d'investimento, per essere ammissibili,
devono essere finalizzati all'ottenimento di una riduzione nominale
dei consumi di energia primaria secondo quanto previsto dall'art. 5,
comma 2 del predetto decreto.
Gli interventi devono essere riferiti a settori diversi da quelli
indicati dall'art 5, commi 3, 4 e 5, del decreto ministeriale del 5
dicembre 2013; sul sito del ministero, nella sezione dedicata, è
pubblicato l'elenco analitico dei settori ammissibili e non
(classificazione Ateco 2007).

2.2 È possibile presentare domanda di agevolazioni, ai sensi del
decreto ministeriale 5 dicembre 2013, da parte di imprese operanti nel
settore della trasformazione di prodotti agricoli?

No. In base a quanto disposto dall'art. 5, comma 4, di cui al decreto
ministeriale 5 dicembre 2013, non sono ammissibili alle agevolazioni i
programmi d'investimento riguardanti, tra l'altro, il settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui
all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
L'elenco completo dei codici ATECO di attività economica
ammissibili alle agevolazioni del bando è disponibile nella sezione
informativa "Bando Efficienza Energetica" del sito web
www.mise.gov.it.

2.3 Possono presentare domanda di agevolazione, ai sensi del decreto
ministeriale 5 dicembre 2013, gli studi professionali?

Come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto
ministeriale 5 dicembre 2013, possono accedere alle agevolazioni le
imprese di servizi, purché costituite sotto forma di società e nei
limiti dei programmi d'investimento ammissibili in base a quanto
disposto nell'allegato 2 al predetto decreto.

2.4 Le start up innovative possono accedere alle agevolazioni previste
dal decreto ministeriale 5 dicembre 2013 in deroga a quanto previsto
dall'art. 4 del decreto stesso, che stabilisce che i soggetti
ammissibili devono essere regolarmente costituiti da almeno due anni?

Il decreto ministeriale del 5 dicembre 2013 non prevede deroghe
specifiche in favore delle start-up innovative, come definite
dall'art. 25 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito
nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tali imprese, pertanto, possono
essere ammesse alle agevolazioni solo qualora vengano rispettati tutti
requisiti soggettivi previsti dal predetto decreto.

2.5 È possibile accedere alle agevolazioni previste dal decreto
ministeriale 5 dicembre  2013 in forma di ATI o di consorzio di
imprese?

Una ATI non può accedere alle agevolazioni previste dal decreto
ministeriale 5 dicembre 2013; viceversa, un consorzio con attività
esterna può essere ammesso a tali agevolazioni, fermo restando che il
programma di investimento deve riguardare un'unità produttiva del
consorzio stesso.

2.6 Possono presentare domanda di agevolazione, ai sensi del decreto
ministeriale 5 dicembre 2013, le società di persone, anche se non
soggette all'obbligo del deposito del bilancio d'esercizio presso
il registro delle imprese?

Si. Possono presentare domanda di partecipazione alle agevolazioni, in
base all'art. 4 del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, le imprese
che alla data di presentazione della domanda risultano essere
costituite da almeno due anni e iscritte nel registro delle imprese.
Ai fini della documentazione da produrre, in conformità a quanto
previsto dall'art. 8 comma 3, lettera c) del decreto ministeriale 5
dicembre 2013, è prevista la redazione della dichiarazione
sostitutiva d'atto notorio relativa ai dati degli ultimi due
esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5 del
decreto direttoriale  del 19 marzo 2014.

2.7 Possono presentare domande di agevolazione, ai sensi del decreto
ministeriale 5 dicembre 2013, le aziende in regime di contabilità
ordinaria che nei due anni precedenti, tuttavia, siano state in
contabilità semplificata?

Sì. Ai sensi dell'art 4, comma 1, del DM 5/12/2013 il requisito di
trovarsi in regime di  contabilità ordinaria deve essere posseduto
alla data di presentazione della domanda.

2.8  Possono presentare domanda di agevolazione, ai sensi del decreto
ministeriale 5 dicembre 2013, gli enti/istituti di formazione le
Università?

L'istruzione, nelle diverse attività di cui alla categoriaAteco
2007 cod. n. 85, rientra tra le attività economiche ammissibili ai
sensi dell'art 5, comma 3, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013.
Possono, quindi, presentare domanda di agevolazioni gli enti di
formazione qualorain possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi
previsti dagli articoli n. 4, n. 5 e n. 6, dal decreto ministeriale
citato.

2.9  Gli enti no profit (fondazioni, onlus, enti ecclesiastici e
altri) possono accedere alle agevolazioni del presente bando?

Gli enti e le organizzazioni no profit che hanno acquisito la
qualifica di Impresa sociale possono accedere alle agevolazioni del
presente bando.
Per imprese sociali si intendono le organizzazioni private senza scopo
di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività
economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità
sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
Le imprese sociali sono disciplinate dalla Legge 13 giugno 2005, n.
118 "Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale"
e dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina
dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118".
L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e
gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad
incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione,
anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque
denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci,
partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o
scambiati nei seguenti settori:

a)assistenza sociale
b)assistenza sanitaria
c)assistenza socio-sanitaria
d)educazione, istruzione e formazione
e)tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
 f)valorizzazione del patrimonio culturale
g)turismo sociale
h)formazione universitaria e post-universitaria;
i)ricerca ed erogazione di servizi culturali;
j)formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
k)servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in
misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che
esercitano un'impresa sociale.

Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le
norme della Legge 13 giugno 2005, n. 118 e del Decreto Legislativo 24
marzo 2006, n. 155 sulle imprese sociali a condizione che per tali
attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata
autenticata, che recepisca le norme del suddetto D.lgs. 155/2006. Per
tali attività devono essere tenute separatamente le scritture
contabili. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono
richiesti dal suddetto decreto per gli atti costitutivi.

2.10 La nozione dimensionale dell'impresa intesa come grande, media o
piccola, va definita in funzione della singola ragione sociale con cui
si partecipa al bando oppure in riferimento al gruppo di imprese di
cui si fa parte?

AI fini della classificazione delle imprese di piccola, media o grande
dimensione, si rinvia ai criteri indicati nel decreto del Ministro
delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
Nel caso di imprese partecipate, va individuato se trattasi di imprese
associate o collegate, ai sensi del suddetto decreto ministeriale, e
procedere, di conseguenza, al calcolo degli indicatori di cui agli
articoli n. 8 e n. 9 del DM 5/12/2013.
3.    REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

3.1 Un'impresa avente sede legale in un ambito territoriale non
rientrante tra quello eleggibile ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 5 dicembre 2013, può presentare domanda di agevolazione
per la realizzazione di un investimento attinente un'unità
produttiva localizzata in una delle regioni ammesse?

Si, ai sensi dell'art. 5, comma 6, lettera a), del decreto
ministeriale 5 dicembre 2013, i programmi di investimento devono
riguardare un'unità produttiva localizzata nelle Regioni Campania,
Puglia, Calabria e Sicilia (aree dell'Obiettivo Convergenza UE). Le
Regioni Abruzzo, Basilicata e Sardegna non rientrano nelle Regioni
dell'obiettivo convergenza.

3.2 Quali bilanci dovranno essere presi in considerazione per la
verifica della capacità di rimborso e dei criteri di valutazione?

I dati utili ai fini della verifica della capacità di rimborso, di
cui all'art. 9 del decreto ministeriale  5 dicembre 2013, devono
riferirsi all'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di
presentazione della domanda, per il quale è stato approvato e
depositato il relativo bilancio o, nel caso di imprese individuali e
società di persone, sono state presentate le relative dichiarazioni
dei redditi.
Ai fini del calcolo degli indicatori, di cui all'articolo 8, comma
9, del predetto decreto, per la valutazione dei programmi
d'investimento, i dati utili devono riferirsi agli ultimi due
esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda,
per i quali sono stati approvati e depositati i relativi bilanci o,
nel caso di imprese individuali e società di persone, sono state
presentate le relative dichiarazioni dei redditi.
I dati sopra indicati devono essere riportati nella dichiarazione
sostitutiva, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5 del
decreto direttoriale 19 marzo 2014, da presentare unitamente alla
domanda di agevolazione.
4.    PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

4.1 Il concetto di "cambiamento fondamentale del processo di
produzione" di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto
ministeriale 05 dicembre 2013, deve intendersi riferito al
conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico di cui al comma
2 dello stesso articolo?

Ai fini dell'ammissibilità dei programmi di investimento, il
decreto ministeriale stabilisce che questi ultimi debbono configurare
un "cambiamento fondamentale del processo di produzione svolto
all'interno di un'unità produttiva esistente". Tale concetto
deve intendersi riferito alla capacità del programma di investimento
proposto di conseguire una riduzione dei consumi energetici
complessivi almeno pari alla soglia indicata dall'articolo 5, comma
2 del decreto.

4.2 È possibile realizzare programmi di investimento previsti su
diverse unità produttive?

Ciascun programma d'investimento deve riferirsi ad un'unica unità
produttiva.

4.3 Il minimo investimento indicato nel decreto è di € 30.000,00.
Deve intendersi per singolo investimento o in riferimento
all'investimento complessivo?

I limiti di costo indicati nell'art. 5, comma 6, lettera b) del
decreto ministeriale 5 dicembre 2013, sia quello minimo che quello
massimo, sono riferiti all'ammontare complessivo delle spese
ammissibili previste del programma di investimento, e non ai singoli
costi.
In relazione alle singole spese, non è ammissibile l'acquisto di
beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

4.4 Se il programma di investimento prevede spese da sostenere che
eccedono il limite di € 3.000.000, il programma d'investimento viene
rigettato nella sua totalità oppure la parte eccedente a carico della
società, non viene considerata solo ai fini della determinazione
delle spese ammissibili?

Nel caso in cui non siano rispettati i limiti di costo indicati
nell'art. 5, comma 6, lettera b), del decreto ministeriale 5
dicembre 2013 il programma di investimenti è considerato
inammissibile nel suo complesso.

4.5 L'acquisto o la costruzione dell'immobile aziendale e la
realizzazione di opere murarie rientrano tra le spese ammissibili alle
agevolazioni?

In base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, di cui al decreto
ministeriale 5 dicembre 2013, le spese ammissibili sono quelle
relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e
immateriali, in cui rientrano, tra l'altro, le opere murarie e
assimilate di valore non superiore al 40 per cento del costo
complessivo dell'investimento ammesso. Le medesime devono essere
funzionali al perseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico e
tale rapporto di funzionalità dovrà risultare dalla relazione
tecnica di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto.
Si precisa che, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere
conformi alle prescrizioni di cui all'art. 6, del predetto decreto e
il programma di investimenti deve essere concluso entro 12 mesi dalla
data di concessione delle agevolazioni e le relative spese
rendicontate entro e non oltre il 30 giugno 2015.

4.6 La riqualificazione di un impianto produttivo attualmente in uso
può essere oggetto di un programma d'investimento?

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 5
dicembre 2013, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i
programmi di investimento devono prevedere il cambiamento fondamentale
del processo di produzione svolto all'interno di un'unità
produttiva esistente, tale da ottenere, a parità di capacità
produttiva nominale, un risparmio energetico pari almeno al 10 per
cento rispetto ai consumi di energia primaria, come disposto dal comma
2 dello stesso articolo.

4.7 È finanziabile l'installazione di un impianto fotovoltaico sul
tetto aziendale?

Si, a condizione che l'intervento proposto sia finalizzato alla
produzione di energia per mero autoconsumo; rientra in questa
accezione anche lo scambio sul posto regolato dalla Delibera ARG/elt
74/08.

4.8 Gli investimenti di isolamento termico in alberghi e strutture
turistiche complementari (ristoranti, sale congressuali, centri
benessere, etc.) rientrano tra le attività ammissibili ai sensi del
decreto ministeriale 5 dicembre 2013?

L'elenco dei codici ATECO ammissibili è pubblicato nella sezione
informativa "Bando Efficienza Energetica" del sito web
www.mise.gov.it.
Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 5
dicembre 2013, i programmi di investimento ammissibili devono essere
finalizzati alla riduzione nominale dei consumi di energia primaria
impiegata all'interno dei cicli di produzione e/o di erogazione dei
servizi svolti all'interno di una unità produttiva localizzata nei
territori delle Regioni Convergenza.
La relazione funzionale tra gli interventi proposti ed il predetto
obiettivo di risparmio energetico deve essere documentato da un
tecnico abilitato attraverso la relazione tecnica di cui
all'articolo 5 comma 2 del decreto.
Gli interventi di isolamento termico degli edifici sono ammissibili
alle agevolazioni a condizione che gli stessi siano funzionali al
conseguimento dell'obiettivo del contenimento dei consumi energetici
presenti all'interno dell'unità produttiva interessata dal
programma di investimento. La spesa per opere murarie e assimilate, in
ogni caso, è ammissibile entro il massimale del 40% del costo totale
ammissibile del programma di investimento proposto.

4.9 Si può accedere alle agevolazioni previste dal bando per un
progetto di produzione di energia elettrica e termica [freddo],
mediante l'utilizzo di un impianto di pirogassificazione da biomasse
vegetali solide [ scarti ]?

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto
ministeriale 05 dicembre 2013, sono ammissibili alle agevolazioni gli
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la
sola finalità di autoconsumo.

4.10 Per una azienda che gestisce l'illuminazione pubblica di un
Comune, l'ammodernamento della stesse rete mediante corpi
illuminanti a LED, la realizzazione di parti nuove, la manutenzione
ordinaria e straordinaria della stessa il pagamento di tutte le
bollette relative alle utenze interessate, possono rientrare nella
definizione di programma di investimento ammissibile secondo quanto
disposto dall'art. 5 al comma 1.c del decreto con la dicitura
"installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento
dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei
servizi"?

Il concetto di unità produttiva previsto dall'articolo 5, comma 1
del bando non può essere esteso alla gestione di una rete di pubblica
illuminazione manutenuta da un affidatario privato a seguito di una
procedura di project financing. Per quanto sopra, il programma
d'investimento ipotizzato non può essere considerato ammissibile
alle agevolazioni, se non per la parte di investimenti che afferiscono
all'efficientamento energetico delle unità produttive presso cui
l'impresa svolge la sua attività economica (es. magazzini,
laboratori, opifici di cui l'impresa dispone in forza di un idoneo
titolo di disponibilità).
Ovviamente l'ammissibilità degli investimenti decorre dalla data
successiva a quella di presentazione della domanda.

4.11 Sono agevolabili gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto o
l'ammodernamento di celle frigorifero e relativi motori ad alta
efficienza energetica da installare su autocarri, o l'acquisto di
autocarri a metano?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 lettera d) del DM 05.12.2013, le
spese riferite ai mezzi mobili sono ammissibili qualora inerenti mezzi
mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il
trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché
dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente
ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle
agevolazioni. Gli interventi proposti devono in ogni caso consentire
il conseguimento degli obiettivi minimi di risparmio energetico di cui
all'articolo 5, comma 2 del decreto.

4.12 La realizzazione di un impianto per autoconsumo di proprietà del
proponente, ma installato presso un altro soggetto giuridico che
beneficia della produzione, è ammissibile ai sensi del decreto
ministeriale 5 dicembre 2013?

La soluzione prospettata non è ammissibile. L'impianto di produzione
di energia per autoconsumo rientra tra gli investimenti ammissibili,
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale
5 dicembre 2013, se riferito ad un'unità produttiva nella
disponibilità del soggetto proponente. Quest'ultima dovrà essere
documentata con idoneo titolo di disponibilità debitamente
registrato. Nel caso di specie, pertanto, l'installazione di un
impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile presso terzi,
non è ammissibile poiché in contrasto con la prescrizione secondo
cui tali impianti debbono essere utilizzati per solo fine di
autoconsumo a beneficio del proponente.

4.13 È ammissibile un programma di investimenti da realizzare su un
impianto in affitto e/o in locazione finanziaria e, in tal caso, è
prevista una durata minima del contratto stesso?

Gli investimenti per essere ammissibili ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013 e del decreto
attuativo del 19 marzo 2014, devono essere riferiti ad un'unità
produttiva nella piena disponibilità del soggetto proponente. 
Quest'ultima deve essere documentata con idoneo titolo di
disponibilità debitamente registrato (atto di proprietà, contratto
di affitto a altro titolo equivalente), che deve essere allegato alla
domanda. Non sono ammesse, ai sensi dell'art 6 comma 5, del decreto
citato, le spese sostenute attraverso il sistema della locazione
finanziaria.

In conformità con quanto disposto dal decreto attuativo del Bando
Efficienza Energetica, la durata dei contratti attestanti la
disponibilità degli immobili oggetto dei programmi di investimento
dovrà essere, in ogni caso, almeno pari, nel caso di PMI a 3 anni
dalla data di ultimazione dello stesso programma di investimento, 5
anni nel caso di grandi imprese.

4.14 Con riferimento all'art. 5 comma 2, del decreto ministeriale 05
dicembre 2013, la soglia minima di risparmio energetico del 10% deve
riguardare i consumi dei sistemi oggetto di intervento o i consumi
dell'intera unità produttiva?

La soglia minima di risparmio energetico di cui all'art. 5, comma 2
del Decreto deve intendersi riferita all'intera unità produttiva
oggetto del programma d'investimento.

4.15 Può accedere alle agevolazioni un'impresa la cui attività
economica principale non è ammissibile, ma che disponga di uno o più
codici secondari (secondo la classificazione ATECO 2007) attivi
rientranti tra quelli ammissibili alle agevolazioni?

Le imprese il cui codice di attività economica principale risulti non
ammissibile, le quali dispongano altresì di ulteriori codici di
attività economica attivi rientranti tra quelli ammissibili alle
agevolazioni possono accedere alle stesse. Per codici di attività
economica attivi si intendono quelli inerenti attività che  hanno
concorso alla formazione del volume d'affari complessivo.
In tale evenienza, il programma di investimento proposto deve in ogni
caso essere riferito esclusivamente al codice di attività economica
ammissibile alle agevolazioni.

4.16 Cosa si intende per realizzazione del programma di investimento
con la modalità del c.d. "Contratto chiavi in mano" ai sensi
dell'articolo 5, comma7 del DM 05 dicembre 2013?

La prescrizione di cui all'articolo 5, comma 7 del DM 05 dicembre
2013, inerente l'inammissibilità dei programmi realizzati con la
modalità del c.d. "Contratto chiavi in mano" deve intendersi riferita
a programmi di investimento complessi che prevedano una pluralità di
interventi tra loro differenti, realizzati da un unico fornitore.
La fornitura e l'installazione di un impianto per la produzione a
fini di autoconsumo di energia da fonte rinnovabile tramite ricorso ad
un unico fornitore/installatore non si configura quale realizzazione
in modalità "Chiavi in mano".

4.17 Un impresa che realizza una nuova unità produttiva, dove
attualmente non ha consumi energetici, può presentare la domanda di
agevolazioni per la realizzazione di un impianto di cogenerazione
diretto all'autoconsumo della nuova unità produttiva?

I programmi di investimento su nuove unità produttive non sono
ammissibili. Ai sensi del decreto ministeriale del 5 dicembre 2013,
comma 1, gli investimenti per essere ammissibili devono essere
realizzati in un'unità produttiva esistente.

4.18 La sede legale di una ditta edile nella quale si svolge
esclusivamente attività amministrativa, può essere considerata
unità produttiva e quindi potenziale elemento beneficiario delle
agevolazioni del DM 5/12/2013?

Si. A condizione che il soggetto proponente disponga della stessa sede
legale in forza di un valido titolo di disponibilità secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto
direttoriale 19 marzo 2014 e che la sede legale oggetto di
investimenti sia localizzata nei territori delle regioni obiettivo
convergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto.

4.19 È finanziabile un impianto di trigenerazione con alimentazione a
metano anziché biomasse?

In base all'articolo 5, comma 1, lettera d, del decreto ministeriale
del 5 dicembre 2013, rientra tra le tipologie di interventi
ammissibili l'installazione di impianti per la produzione
dell'energia termica ed elettrica per autoconsumo, a condizione che
gli stessi concorrano alla riduzione dei consumi pregressi di energia
primaria in misura almeno pari alla soglia indicata nell'articolo 5,
comma 2 dello stesso decreto.

4.20 Se un'azienda è proprietaria di circa 20 strutture tra
ipermercati e supermercati, volendo attivare un programma di
investimenti su più punti vendita, può presentare un'unica domanda e
differenziare il finanziamento tra i relativi punti vendita sulla base
delle diverse superfici; o è necessario presentare più domande nei
limiti di cui al programma per ogni ipermercato da trattare?

Ai sensi  dell'art 1, comma 7, del decreto di attuazione del
19/3/2014,  le imprese  devono presentare una domanda di
agevolazione per ciascuna unità produttiva. I limiti di investimento,
minimo di € 30.000,00 e massimo pari a € 3.000.000,00, di cui
all'art 5, comma 6 lettera b), del decreto ministeriale 5 dicembre
2013, sono riferiti al programma di investimenti per singola unità
produttiva.

4.21 È ammissibile alle agevolazioni del DM 05 dicembre 2013 la
"mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature"?

Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del DM 05 dicembre 2013 gli
interventi che abbiano ad oggetto la mera sostituzione di impianti,
macchinari ed attrezzature non sono ammissibili.
A titolo meramente esemplificativo, la sostituzione di una caldaia con
un'altra con analoghe caratteristiche tecniche e tecnologiche è da
considerarsi "mera sostituzione" e pertanto non ammissibile alle
agevolazioni. Laddove la stessa caldaia fosse sostituita con una con
maggiori livelli di efficienza energetica, la stessa sarebbe
ammissibile.
In ogni caso, la maggiore efficienza degli interventi proposti deve
essere asseverata da un tecnico abilitato attraverso la compilazione
di un'apposita perizia giurata nelle modalità di cui all'Allegato
2 del decreto direttoriale del 19 marzo 2014.

4.22 È ammissibile alle agevolazioni del DM 05 dicembre 2013 un
programma di investimenti relativo ad un'unità produttiva dismessa?
Cosa si intende per unità produttiva esistente?

No, ai sensi dell'art 5, comma 1, del  decreto ministeriale 05
dicembre 2013  il programma di investimenti, per essere ammissibile,
deve riguardare un'unità produttiva esistente e deve essere
finalizzato ad ottenere, a parità di capacità produttiva nominale,
un risparmio energetico pari almeno al 10% dei consumi di energia
primaria.

Per unità produttiva esistente si intende un'unità produttiva attiva
da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di
agevolazione.

4.23 Un'azienda che svolge un'attività che non è ammissibile ai
sensi del DM 05 dicembre 2013 ma che decide di realizzare un impianto
fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW per la riduzione dei consumi
in azienda, tale intervento può essere ammesso alla agevolazione? Si
tenga presente che la realizzazione dell'impianto comporterà
automaticamente l'assegnazione all'azienda del codice Ateco di
produttore di energia elettrica, codice ammesso dal presente bando.

No. Ai sensi dell'art 5 del DM 5/12/2013 i programmi di investimento
per essere ammissibili devono essere riferiti ad una unità produttiva
esistente e il  programma di investimento proposto deve essere
riferito al codice di attività economica ammissibile alle
agevolazioni; tale programma, inoltre, deve essere finalizzato a
consentire una riduzione nominale dei consumi di energia primaria
pari, a parità di capacità produttiva nominale, almeno al 10%.
L'elenco dei codici di attività economica ammissibili alle
agevolazioni del bando è disponibile nella sezione informativa "Bando
Efficienza Energetica" del sito web www.mise.gov.it.

4.24 È ammissibile alle agevolazioni del DM 05 dicembre 2013 un
programma di investimenti relativo ad un'unità produttiva esistente
da più di due anni, ma entrata nella gestione del soggetto proponente
l'investimento (a sua volta attivo da più di due anni) da meno di due
anni, per acquisto/affitto di ramo d'azienda?

Sì, purché l'unità produttiva sia nella piena disponibilità del
proponente, documentata da idoneo titolo di disponibilità debitamente
registrato e allegato alla domanda, come da decreto direttoriale del
19/3/2014. Resta inteso che il programma di investimento deve essere
riferito ad un'attività economica ammissibile, ai sensi dell'art
5, comma 3, del DM 5/12/2013 e rispondere agli ulteriori requisiti
soggettivi e oggettivi previsti dagli articoli n. 4, 5 e 6, del
medesimo decreto.

4.25 Le disposizioni riportate all'interno dell'Allegato 1 al DM
05 dicembre 2013 circa il limite dimensionale (500kW) per la
realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili per autoconsumo sono da intendersi riferite esclusivamente
alle imprese che svolgano attività economiche di cui alle categorie
35.1 e 35.3 della classificazione ATECO 2007) oppure si intendono
estese anche a tutte le imprese richiedenti le agevolazioni del
predetto decreto?

La soglia dimensionale dei 500 kW indicata all'interno
dell'Allegato 1 al DM 05 dicembre 2013 deve intendersi riferita
esclusivamente alle imprese che svolgano un'attività rientrante
nelle categorie 35.1 e 35.3 della classificazione ATECO 2007.
In proposito, si ribadisce che in ogni caso gli interventi aventi ad
oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) devono
essere utilizzati ad esclusivi fini di autoconsumo, includendo in tale
accezione anche lo scambio sul posto di cui alla Delibera ARG/elt
74/08. Quest'ultima definisce in 200 kW la potenza nominale massima
consentita per il ricorso allo scambio sul posto.
Si precisa, altresì, che i predetti impianti dovranno essere
dimensionati in stretta correlazione e coerenza con i consumi medi
pregressi registrati all'interno dell'unità produttiva.
Nell'eventualità in cui il programma di investimento proposto
preveda la realizzazione di tali impianti, la perizia giurata di cui
all'articolo 5, comma 2 del DM 05 dicembre 2013 dovrà asseverare la
funzionalità dell'intervento proposto ai fini del solo autoconsumo
ed al conseguente contenimento dei consumi energetici registrati
all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma
d'investimento in misura almeno pari alla soglia minima indicata
nello stesso articolo. La perizia dovrà altresì esplicitare le
modalità attraverso cui si è valutato il dimensionamento del
predetto impianto.

4.26 Un programma di investimento che abbia ad oggetto la
delocalizzazione di una unità produttiva esistente, presso altra
unità produttiva localizzata nei terrori agevolabili e già nella
disponibilità del soggetto proponente può essere ammesso alle
agevolazioni di cui al DM 05.12.2013?

Si. A condizione che l'unità produttiva presso cui si intende
effettuare la delocalizzazione continui ad esercitare la medesima
attività economica svolta nell'unità produttiva precedente e che
il sito di destinazione risulti attivo da almeno due anni e nella
disponibilità effettiva del soggetto proponente alla data di
presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. In questo
caso, l'analisi dei consumi pregressi terrà conto dei dati riferiti
alla precedente unità produttiva. La relazione tecnica di cui
all'articolo 5, comma 2 del DM 05.12.2013 dovrà in ogni caso
attestare l'efficacia del programma di investimento proposto nel
conseguire la soglia minima di risparmio energetico fissata dal
medesimo articolo.
Nel caso in cui, il programma di investimento proposto interessi
un'unità produttiva acquisita dal soggetto proponente attraverso la
stipula di un contratto di cessione di ramo d'azienda (o altro atto
di acquisizione equivalente, ad esempio fitto di ramo d'azienda), lo
stesso sarà ammissibile alle agevolazione, laddove tale unità
produttiva risulti attiva da almeno due anni e l'attività economica
svolta all'interno della stessa rientri tra quelle ammissibili alle
agevolazioni. In tal caso, la perizia giurata di cui all'art. 5,
comma 2 del DM potrà prendere a riferimento i consumi pregressi
rilevati presso la stessa unità produttiva acquisita.
L'immobile oggetto del programma di investimento deve in ogni caso
essere nella disponibilità del soggetto proponente, secondo le
disposizioni di cui all'Allegato 1 al decreto direttoriale 19 marzo
2013.

4.27 Nel caso in cui il programma di investimento proposto abbia ad
oggetto esclusivamente interventi di isolamento termico di cui
all'art. 5, comma 1, lettera a) del DM 05.12.2013, la limitazione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del DM 05.12.2013, secondo cui le
spese per opere murarie non devono superare il 40% dell'investimento,
si applica?
 
No. La predetta limitazione si applica solo ad interventi aventi ad
oggetto la realizzazione di opere murarie diverse da quelle di cui
all'art. 5, comma 1, lettera a) del DM 05.12.2013.
 
4.28 L'introduzione di un sistema di cogenerazione ad alto rendimento
alimentato da combustibili fossili (metano) può considerarsi un
intervento ammissibile rientrante nella categoria di cui all'art. 5,
comma 1, lettera d) del DM 05.12.2013 (installazione, per sola
finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la
distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno
dell'unità produttiva...."?
 
Si , a condizione che l'impianto in questione concorra effettivamente
al contenimento dei consumi di energia primaria e che la relativa
pertinenza, coerenza e funzionalità rispetto al predetto obiettivo
risulti dalla perizia giurata di cui all'art. 5, comma 2 del DM
05.12.2013, quest'ultima dovrà altresì attestare che il
dimensionamento dello stesso impianto è coerente con i consumi
pregressi dell'impresa richiedente le agevolazioni.
5.    SPESE AMMISSIBILI

5.1 L'IVA può essere ricompresa tra le spese ammissibili?

Le spese ammissibili devono essere considerate al netto dell'IVA.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è, pertanto, ammissibile
alle agevolazioni.

5.2 L'acquisto di macchinari usati rientra tra le spese ammissibili?

No, l'acquisto di macchinari usati non rientra tra le spese
ammissibili ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto
ministeriale 5 dicembre 2013.

5.3 È possibile includere tra le spese ammissibili i costi di
personale?

No, il costo del personale non rientra tra le spese ammissibili ai
sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2013.

5.4 Quando possono essere emessi gli ordini d'acquisto relativi al
programma d'investimento oggetto della domanda di agevolazione?

Ai sensi dell'art. 5, comma 6 lettera c), del decreto ministeriale 5
dicembre 2013, l'avvio del programma deve essere successivo alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, e per avvio si
intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.
Non sono previste limitazioni in merito alle date di emissione degli
ordini d'acquisto.   Unico vincolo è che il programma
d'investimento deve essere ultimato entro 12 mesi dalla data del
provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la
data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, come disposto dal
comma 6 lettera d) del suddetto articolo.

5.5 Gli infissi sono considerati opere murarie?

Si.

5.6 Sono ammissibili le spese sostenute a fronte di interventi
effettuati su beni immobili di proprietà dei soci (o riconducibili ad
essi in base al grado di parentela), di cui si dispone in forza di
regolare contratto di locazione

Ai sensi dell'art 6, comma 4, del decreto ministeriale 5 dicembre
2013, gli investimenti aventi ad oggetto la realizzazione di opere
murarie riferite a immobilizzazioni di proprietà dei soci
dell'impresa proponente o, nel caso di soci persone fisiche, di
parenti o affini dei soci entro il terzo grado, sono ammissibili in
proporzione alla quota di partecipazione nell'impresa stessa degli
altri soci, con rilevazione da effettuare a partire dai 24 mesi
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione.
Restano in ogni caso ammissibili gli interventi di cui all'articolo
5, comma 1 del decreto, diversi dalle opere murarie ed assimilabili.

5.7. Relativamente ad un investimento avente ad oggetto
l'Installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica
è possibile richiedere a finanziamento le spese sostenute per
effettuare l'allacciamento alla rete del gas che alimenterà
l'impianto?

I costi connessi con la realizzazione di impianti e/o altri interventi
funzionali all'allaccio di un'unità produttiva alla rete
elettrica e/o del gas (es. allaccio ad una cabina di trasformazione
elettrica) sono ammissibili laddove questi rientrino in un più ampio
intervento di efficientamento energetico della medesima unità
produttiva e risultino pertanto funzionali al conseguimento della
soglia minima di risparmio energetico di cui all'articolo 5, comma 2
del DM 05 dicembre 2013. Resta inteso l'ammissibilità dei predetti
interventi è subordinata alla disponibilità delle aree e/o degli
immobili su cui gli stessi interventi dovranno essere realizzati e che
in nessun caso sono ammissibili alle agevolazioni i costi connessi con
l'acquisto della disponibilità delle predette aree/immobili.
Restano in ogni caso esclusi dall'ammissibilità alle agevolazioni i
costi sostenuti dalle imprese per l'attivazione di nuove utenze
elettriche e/o del gas o altre equivalenti.
6.    CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

6.1 Nel caso in cui l'azienda provveda alla installazione, per sola
finalità di  autoconsumo, di impianti per la produzione e la
distribuzione dell'energia  termica ed elettrica all'interno
dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento è
possibile usufruire dell'incentivo del GSE?

Secondo le disposizioni dell'articolo 5 comma 1 lettera d) del
decreto ministeriale 5 dicembre 2013, è ammissibile solo
"l'installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti
per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed
elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma
d'investimento…..".
Rientra nell'accezione di "autoconsumo" anche il c.d. "scambio
sul posto" regolato dalla Delibera ARG/elt 74/08.
Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai
Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6
luglio 2012 (incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico)
non possono accedere al servizio di Scambio sul Posto; questi ultimi
pertanto non sono ammissibili alle agevolazioni del decreto
ministeriale 05.12.2013.

6.2 Il finanziamento agevolato del 75% degli investimenti ammissibili
previsto dal decreto ministeriale 5 dicembre 2013, è cumulabile con
la detrazione fiscale del 65% per interventi di efficientamento
energetico?

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del decreto ministeriale 5
dicembre 2013, le agevolazioni non sono cumulabili con altre
agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime
spese, incluse quelle concesse in regime di "de-minimis".  A
norma dello stesso articolo, il cumulo delle agevolazioni è
consentito esclusivamente con le agevolazioni concesse con il sistema
dei certificati bianchi (Titoli di Efficienza Energetica) secondo
quanto disposto dall'articolo 10 del Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 28 dicembre 2012.

7.    PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

7.1 Ho bisogno di supporto (per la fase di registrazione o accesso
alla piattaforma informatica / per l'uso della piattaforma
informatica per la presentazione delle domande di accesso alle
agevolazioni / per chiarimenti sul bando ): a chi posso rivolgermi?

 Al fine di dare supporto alle imprese  per la presentazione delle
domande di agevolazione di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 2013
sono stati attivati tre diversi helpdesk.
Per problemi relativi alla registrazione e/o accesso è possibile
contattare il Contact Center tramite due canali:
-    canale email all'indirizzo:
supportoregistrazione.agevolazionidgiai@mise.gov.it;
-    canale telefonico al numero: 049 2015315 (numero di rete fissa
con costi a carico del chiamante come da proprio contratto
telefonico).
Il servizio telefonico di assistenza tecnica alla registrazione delle
imprese al sistema è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
13:00 e dalle 14:30 alle 18:30.

Per richieste di supporto relative all'uso della piattaforma
informatica per la presentazione delle domande di accesso alle
agevolazioni (supporto tecnico) è possibile contattare l'indirizzo
email effenergetica.agevolazionidgiai@mise.gov.it;
Per richieste di chiarimenti sui contenuti del bando è possibile
contattare l'indirizzo email
info.bandoefficienzaenergetica@mise.gov.it.
Alle richieste di chiarimenti pervenute sarà data risposta cumulativa
con lista di FAQ.
8.    PROCEDURA COMUNICAZIONE ORDINI DI ACQUISTO

8.1 L'impresa beneficiaria può trasmettere gli ordini di acquisto e
le conferme d'ordine in momenti separati?

A norma dell'art. 3, comma 2 del Decreto direttoriale 19 marzo 2014,
l'impresa beneficiaria provvede alla trasmissione degli ordini di
acquisto ed alle conferme d'ordine relative ai beni, lavori e
servizi previsti dal programma di investimento riportato nel
provvedimento di concessione delle agevolazioni, entro il termine di
90 giorni dalla ricezione dello stesso.

Decorso inutilmente il predetto termine, l'impresa decade dal
diritto di ricevere le agevolazioni.

L'impresa provvede contestualmente alla predetta comunicazione a
trasmettere le coordinate bancarie del contro corrente (vincolato o
dedicato) destinato alla realizzazione del programma di investimento.

Per l'espletamento dei predetti adempimenti, l'impresa si attiene
alle istruzioni espressamente riportate nell'apposita sezione
informativa "Bando Efficienza Energetica" del sito
www.mise.gov.it.

La norma prevede che la predetta comunicazione possa avvenire
un'unica volta; non è pertanto prevista, né consentita la
trasmissione di ulteriori ordini di acquisto e/o la variazione delle
modalità di erogazione delle agevolazioni.

8.2 In quali casi è consentita la variazione del programma di
investimento?

A norma dell'art. 5, comma 4 del Decreto direttoriale 29 maggio
2014, sono consentire le variazioni relative a beni, lavori e servizi
tecnologicamente affini, o che si dovessero rendere necessarie per
cause non imputabili al beneficiario, purché la richiesta di
variazione sia accompagnata da una nuova perizia giurata redatta da un
tecnico qualificato secondo lo schema di cui all'allegato 11 del
medesimo decreto.

Per "Tecnologicamente affine" si intende un intervento la cui
natura sia assimilabile a quella dell'intervento originariamente
previsto ed approvato, ma le cui caratteristiche tecniche e/o di
funzionamento siano diverse dal precedente.

    Esempio:

Intervento approvato nel provvedimento di concessione: Impianto
fotovoltaico realizzato con moduli fissi in silicio policristallino:

Fattispecie: L'impresa chiede di realizzare l'intervento approvato
con un impianto fotovoltaico con specchi a concentrazione solare.

Le variazioni sono altresì consentite, previa autorizzazione del
Mise, laddove la circostanza che ne abbia richiesto la variazione sia
da ascriversi a cause non imputabili all'impresa (es. causa di forza
maggiore, impedimenti di carattere autorizzativo). Tali occorrenze
possono verificarsi anche successivamente alla comunicazione degli
ordini di acquisto eseguita a norma dell'art. 3, comma 2 del Decreto
direttoriale 19 marzo 2014.

In entrambI i casi, l'impresa potrà trasmettere gli ordini di
acquisto e le conferme d'ordine relative ai nuovi interventi oggetto
della richiesta di variazione del programma di investimento solo dopo
aver ottenuto l'approvazione da parte del Ministero.

8.3 La variazione di un fornitore e/o dell'importo di una fornitura
è considerata variazione del programma di investimento sottoposta ad
autorizzazione preventiva del Ministero?

L'eventuale variazione del fornitore, intervenuta successivamente
alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, non è
considerata variazione del programma di investimento approvato nel
decreto di concessione delle agevolazioni, laddove la variazione del
fornitore non comporti la variazione della natura dell'intervento
finanziato e non impatti sulla complessiva efficacia del programma di
investimento di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico
dichiarati nell'originaria perizia giurata prodotta a corredo della
domanda di accesso alle agevolazioni.

Non costituisce, altresì, variazione del programma di investimento,
la circostanza in cui il costo dell'intervento dichiarato
dall'impresa all'atto della presentazione degli ordini di acquisto
e delle conferme d'ordine dovesse risultare differente a quello
espressamente indicato nel provvedimento di concessione delle
agevolazioni. Nel caso in cui lo stesso costo fosse superiore a quello
indicato nel piano di investimento approvato, sarà considerato
ammissibile fino a concorrenza del massimale indicato nel
provvedimento di concessione delle agevolazioni.
9.   ALTRO

9.1 Alle agevolazioni concedibili ai sensi dell'art. 7 del decreto
ministeriale 5 dicembre 2013 quale regime d'aiuto viene applicato?

Le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un regime di aiuto a
finalità regionale ai sensi dell'art. 13 del Reg. n. 800/2008,
secondo le intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a
finalità regionale 2007-2013, la cui validità è stata prorogata
dalla Commissione europea, con comunicazione C (2013) 7178 del 25
ottobre 2013, sino al 30 giugno 2014. Esclusivamente a titolo
cautelativo l'art. 7 del decreto ministeriale 5 dicembre 2013
prevede che qualora entro tale data le agevolazioni non fossero state
ancora concesse e la nuova Carta non fosse stata approvata, verrebbe
applicato il Regolamento (CE)   n.1998/2006 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
d'importanza minore ("de minimis") e successive modifiche e
integrazioni, o i regolamenti sostitutivi del predetto Reg. (CE) n.
1998/2006.

Ultimo aggiornamento: 22 settembre 2014

http://www.mog231.it/bando-efficienza-energetica/

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