lunedì 15 settembre 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Circolare VVF D.P.R.151/11" è stato pubblicato il giorno 12 settembre 2014 alle ore 11:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".



*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE*

*DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA*

*AREA PREVENZIONE INCENDI*

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

*OGGETTO*: *D.P.R.151/11. Attività n.2 e n.6 dell'Allegato I*.

*Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio*.
*Chiarimenti*.

Giungono a questa Direzione, da parte della Società SNAM, richieste
di chiarimento in merito alle attestazioni di rinnovo periodico di
conformità antincendio da presentare ai sensi del D.P.R.151/11 e del
D.M.7 agosto 2012 per le attività indicate in oggetto e di seguito
riportate:

n.2 Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili
e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione
dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di
distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.

n.6 Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi
quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di
distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non
superiore a 0,5 MPa.

Al riguardo, e con particolare riferimento al D.M. 17 aprile 2008
recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di
gas naturale con densità non superiore a 0,8'', si chiarisce quanto
segue.

1. Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di
persone

Per "luoghi di concentrazione di persone" - di cui al punto 2.5.3
dell'Allegato A al D.M. 17 aprile 2008, per i quali è prescritta una
distanza non inferiore a 100 m dalle condotte di la specie, visto
l'elenco seppure non esaustivo delle attività riportate - si ritiene
che debbano intendersi quei luoghi nei quali, oltre ai lavoratori, sia
prevista la presenza di pubblico con un affollamento presumibile
superiore a 100 persone, con esclusione, pertanto, delle attività
produttive che non presentino tale condizione.

Nel caso in cui il luogo di concentrazione di persone sia costituito
da più edifici, fisicamente separati tra di loro, la distanza di cui
sopra farà riferimento all'affollamento del singolo edificio più
vicino e non alla somma degli affollamenti di tutti gli edifici
costituenti il luogo in argomento.

2. Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati

Con riferimento al punto 2.5.1 dello stesso Allegato A, si ritiene di
poter escludere dalla applicazione delle distanze di sicurezza ivi
indicate quei manufatti monopiano caratterizzati dall'assenza di una o
più pareti verticali o parti di esse, prive di serramenti, da
aperture poste anche in corrispondenza della copertura e dalla
presenza di persone solo occasionale e di breve durata.

3. Modifiche di attività esistenti

Con particolare riguardo per le attività n.6, che ai sensi della
precedente disciplina erano soggette ai controlli di prevenzione
incendi una tantum, si evidenzia che eventuali modifiche apportate nel
tempo, ivi compresa la variazione delle condizioni della fascia di
rispetto/sicurezza ad opera di soggetti terzi, dovranno costituire
oggetto di valutazione, caso per caso, ai sensi dell'art.4, commi 6, 7
e 8, del D.M. 7 agosto 2012, anche con riferimento a quanto previsto
dal citato D.M.17 aprile 2008 qualora per lo sviluppo edilizio
successivo alla posa delle condotte; non risultino più soddisfatte le
condizioni relative alle prescritte distanze di sicurezza.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dattilo)



http://www.mog231.it/circolare-vvf-d-p-r-15111/

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