venerdì 26 settembre 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Faq efficienza energetica" è stato pubblicato il giorno 26 settembre 2014 alle ore 12:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".



*Faq efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale
ed estiva*

*Ministero dello Sviluppo Economico*

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7
marzo 2014 del decreto 10 febbraio 2014, riportante in allegato i
modelli del "Libretto di impianto" e dei "Rapporti di controllo
di efficienza energetica", sono stati resi disponibili gli strumenti
che consentono la completa attuazione, da parte del cittadino, di
quanto prescrive il  decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 74 (di seguito: D.P.R. 74/2013) recante la definizione
dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua
per usi igienici e sanitari.

Al fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni
locali, imprese, installatori, manutentori e privati cittadini, si
riportano le risposte alle domande più frequenti.

*IMPIANTO TERMICO*

*1. Gli ultimi cambiamenti nelle definizioni di "impianto termico"
e "unità immobiliare" apportate dalla legge n. 90/2013 hanno
generato alcuni dubbi e incertezze. Cosa si intende per "impianto
termico"?*

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito
d.lgs. 192/2005) regolamenta la progettazione e la realizzazione dei
nuovi edifici e degli impianti in essi installati, dei nuovi impianti
installati in edifici esistenti nonché le opere di ristrutturazione
degli edifici e degli impianti esistenti. Regolamenta infine
l'esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli
impianti termici e la certificazione energetica degli edifici.

A tali fini assume particolare importanza la definizione di
"impianto termico" che è connessa a tutta la materia
regolamentata dal D.lgs. 192/05. L'ultima definizione di impianto
termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs
192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:

_ l-tricies "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai
servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o
senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli
organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi
al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5
kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di
singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate."_

Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che
l'impianto termico debba essere costituito da apparecchi,
dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il
sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di
impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi a fiamma
indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della
stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al
focolare non sia inferiore a 5 kW.

Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla
produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi
comprese anche:

* gli edifici residenziali monofamiliari.

* le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività
professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale
(ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio
sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda
sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione
puramente residenziale.

Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo
nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli
ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche
e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei
locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di
temperature controllate. 

*CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA*

*2. Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e
manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa
frequenza?*

Il responsabile dell'impianto termico  o per esso un terzo che ne
assume la responsabilità, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 92/05 e
s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013,  provvede affinché siano
eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le
prescrizioni della normativa vigente. L'Allegato A al D.lgs. 92/05
definisce il responsabile dell'impianto termico come _"l'occupante,
a  qualsiasi titolo, in  caso  di  singole  unità 
immobiliari  residenziali;  il proprietario, in caso di singole
unità immobiliari residenziali  non locate; l'amministratore, in 
caso  di  edifici  dotati  di  impianti termici centralizzati
amministrati in condominio; il  proprietario  o l'amministratore 
delegato  in  caso  di  edifici  di  proprietà  di soggetti
diversi dalle persone fisiche"._

La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli
impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli
controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito
dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli
impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni
fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove
disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o
indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali
interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o
invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li
costituiscono.

I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur
prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi
sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti
di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non
sono esaustivi in tal senso.

Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a
regola d'arte, da  operatori abilitati a dette operazioni, nel
rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle
medesime operazioni, ha inoltre l'obbligo di effettuare un controllo
di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e
12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di
efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare
al responsabile dell'impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta
e presa visione.

Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono
essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e
nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per
consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il
manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

*LIBRETTO DI IMPIANTO*

*3. Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna
usare e chi compila questo documento?*

Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per
la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere
muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". Il
modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55
del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di "libretto
di impianto" e "libretto di centrale" e comprende anche gli
impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso
è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse
possibilità di composizione dell'impianto termico.
L'installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i
nuovi impianti, o il responsabile dell'impianto, per gli impianti
esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso
e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti
dell'impianto termico.

Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura
del responsabile dell'impianto, va fatta in occasione e con la
gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti
dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o
installatori.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è stata
introdotta una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del
DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a partire dal
15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici
o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica
previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di
manutentori o installatori, sarà obbligatorio l'uso dei nuovi
modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.

Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo
libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra
edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto
regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti
centralizzati nei quali l'impianto di climatizzazione invernale è
distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di
rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati)
dall'impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due
diversi libretti di impianto.

Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o
raffrescamento) e all'altro, si provveda in modo autonomo,  vanno
anche compilati i libretti degli impianti autonomi.

*TRATTAMENTO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL'IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA*

*4. Nel nuovo modello del libretto di impianto nel riquadro 2.5, cosa
si intende per "senza recupero termico", " a recupero termico
parziale" e " a recupero termico totale"?*

In relazione al punto 2.5 del nuovo libretto di impianto si precisa
che:

* il termine "senza recupero termico" individua i circuiti con acqua
a perdere;

* il termine "a recupero termico parziale" individua i circuiti  in
cui l'acqua viene parzialmente riciclata (es. torri evaporative);

* il termine "a recupero termico totale " individua circuiti chiusi.

*CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA*

*5. Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza
energetica?*

I controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi
dell'art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 "in occasione degli
interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui
all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di
potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di
12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del
decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di
regolazione della temperatura centrale e locale nei locali
climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di
trattamento dell'acqua, dove previsti."

L'art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di
efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura
dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di
generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma
tali da poter modificare l'efficienza energetica."

Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in
accordo con la tabella dell'allegato A del D.P.R. 74/2013, si
procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza
utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione
invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW.

Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla
nota  "1"  dell'allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita _"I
limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale
complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo
stesso impianto"_, si precisa che per _"stesso impianto"_ si
intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le
macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione.
Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite
riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i
rapporti di controllo di efficienza energetica.

Circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente
maggiore e segni adottati) citati nel comma 1 dell'art. 8 e
nell'allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di
"maggiore o uguale" in accordo con l'art. 9 del D.P.R. 74/2013
che stabilisce i limiti di potenza per gli accertamenti e le
ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le
ispezioni se non sono previsti i controlli di efficienza energetica.

L'articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che _"gli
impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili"_
siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui
all'articolo 2, comma 1.

Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di
"impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili"
resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici degli
ausiliari.

*PERIODICITÀ DELL'INVIO DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA
ENERGETICA*

*6. Quando deve essere trasmesso il rapporto di controllo di
efficienza energetica all'autorità competente?*

I commi 1 e 2 dell'art. 8 del D.P.R 74/2103 prevedono l'obbligo di
compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica in
occasione dell'esecuzione dei controlli ed eventuale manutenzione
secondo le indicazioni fornite dall'installatore o dal manutentore ai
sensi dell'art. 7 dello stesso decreto.

Il comma 5 dell'art.8 del D.P.R. 74/2013, circa la cadenza di
trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica alla
Regione o Provincia autonoma o alle autorità da queste all'uopo
designate, rimanda all'allegato A dello stesso decreto. Le suddette
cadenze devono, comunque, essere rispettate.



http://www.mog231.it/faq-efficienza-energetica/

________________________________________________________

Sei stato iscritto a queste notifiche tramite e-mail riguardo a nuovi post nel blog.
Se desideri modificare le tue impostazioni o disiscriverti, visita:

?code=f65d9b902e0ddc2dddd64428f42d1b69&addr=modiconsulenzaeformazione.inoltro%40blogger.com&

Nessun commento:

Posta un commento