domenica 21 settembre 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Semplificazioni d lgs 81" è stato pubblicato il giorno 21 settembre 2014 alle ore 11:48 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".



!! Semplificazioni D Lgs 81 !!

Il *D.lgs. 81/2008*, anche noto come Testo Unico in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato sottoposto ad una serie di
integrazioni e modifiche applicative, che, in alcuni casi sono state
emanate come misure di semplificazione degli adempimenti per le
piccole imprese o per eliminare e snellire delle procedure
burocratiche.

Tra gli altri, il *Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012* ha
approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi,
che costituiscono uno strumento a supporto delle aziende di piccole
dimensioni per redigere il Documento di valutazione dei rischi .

Con il *Decreto Legge 69/2013* sono state introdotte delle misure che
modificano alcuni adempimenti del D.lgs. 81/08 quali, tra gli altri,
gli obblighi connessi ai contratti d'appalto (art. 26), alla
formazione delle figure della prevenzione (artt. 32-37), al regime
delle verifiche delle attrezzature di lavoro (art. 71), ai cantieri
temporanei e mobili in edilizia (art. 104 bis), rimandando tuttavia la
concreta applicazione delle cosiddette semplificazioni ad ulteriori
decreti ministeriali o accordi in conferenza Stato-Regioni .

Ancora, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 13 febbraio 2014 ha recepito le procedure semplificate, elaborate
dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza del
lavoro, per l'adozione e l'attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro *(MOG*) nelle piccole e medie imprese .

In generale, le misure di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro,
la valutazione e l'individuazione dei rischi, così come
l'informazione e la formazione e la gestione della sicurezza sono
elementi fondamentali della prevenzione aziendale, che consentono ai
lavoratori e alle lavoratrici di conoscere i rischi cui vanno incontro
quotidianamente nell'attività lavorativa, le misure di prevenzione
individuate e sapere come comportarsi in caso si verifichino problemi,
evitando di peggiorare la situazione.

Il decreto del 9 settembre 2014, individua i modelli semplificati per
, il *POS* (Piano operativo di sicurezza), il *PSC* (Piano di
sicurezza e di coordinamento) e il *fascicolo dell'opera*, il *PSS*
(Piano sostitutivo di sicurezza).

*L'allegato I* contiene il modello semplificato per la redazione del
POS. La semplificazione consiste nel fatto che l'allegato riporta
una traccia che il datore di lavoro può seguire, nella
predisposizione del POS, per ottemperare a quanto previsto al punto
3.2 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/08 che definisce, appunto, i
contenuti minimi del Piano operativo di sicurezza. Nel modello
vengono, infatti, richiamati, puntualmente, tutti i riferimenti al
punto 3.2 dell'allegato XV .
Più articolato *l'allegato II* che riporta il modello semplificato
per la redazione del PSC. Anch'esso, come il precedente, fornisce,
tuttavia, una validissima traccia che il coordinatore per la
progettazione (CSP) e il coordinatore per l'esecuzione (CSE), può
seguire per la predisposizione del piano di sicurezza e di
coordinamento.
Analoghe considerazioni valgono per l'*allegato III* che riporta il
modello semplificato per la redazione del PSS.
*L'allegato IV*, che riporta il modello semplificato per la
redazione del fascicolo dell'opera, non differisce sostanzialmente
da quanto riportato all'allegato XVI del D. Lgs. 81/08 in merito ai
contenuti del suddetto fascicolo.

E' sicuramente complicato semplificare gli adempimenti in materia di
salute e sicurezza del lavoro, in particolare quelli ritenuti
puramente burocratici, venendo incontro alle esigenze delle imprese,
senza intaccare gli standard di sicurezza dei lavoratori.

*Semplificare significa rendere più semplice.*

In questo senso, rendere più semplice l'applicazione di una
normativa come quella in materia di salute e sicurezza negli ambienti
di lavoro rappresenta, senza dubbio, un vantaggio per tutti gli
operatori. Ad una condizione però: i livelli di tutela devono essere
comunque garantiti. Ma allora si può semplificare la complessità
senza ridurre i livelli di tutela? Non sempre le "ricette" sin qui
proposte hanno raggiunto lo scopo.

*Valutare tutti i rischi*, così come chiede la norma è una
operazione complessa, anche per le aziende di piccola dimensione, in
relazione alle condizioni di pericolo effettivamente presenti
nell'attività, e il livello di approfondimento della valutazione
deve, in ogni caso, consentire l'individuazione e l'adozione delle
misure di prevenzione e protezione più adeguate a tutelare il
lavoratore, non essendo neppure ipotizzabile, né sul piano etico né
sul piano normativo, livelli di tutela diversi a seconda della
dimensione aziendale.

Non appare neppure agevole una semplificazione degli *adempimenti
documentali* poiché è normale che la valutazione dei rischi richieda
la redazione di relazioni tecniche, certificazioni di misure e di
rilievi, ecc. che è impossibile pensare di redigere in modo diverso
dalla forma scritta o dalla forma digitale.

La ridotta o ridottissima dimensione della maggior parte delle imprese
pone un problema di risorse umane e materiali non adeguate a far
fronte agli adempimenti richiesti dalla norma e neppure gli strumenti
di semplificazione oggi definiti sembrano alla portata di queste
realtà, che si vedono costrette a rivolgersi a professionisti
esterni.



http://www.mog231.it/semplificazioni-d-lgs-81/

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