mercoledì 28 settembre 2011

MOG 231

Adesso lo sfruttamento è più grave se c'e anche omissione di misure sicurezza
pubblicato il: 28 settembre 2011 alle ore 12:54
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/adesso-lo-sfruttamento-e-piu-grave-se-c%e2%80%99e-anche-omissione-di-misure-sicurezza/

Nei provvedimenti della manovra governativa di fine agosto, convertiti
in legge finanziaria in questi giorni, non ci sono solo politiche
rigide per affrontare e superare la gravissima crisi economica.
Infatti, la nuova *legge 138/2011, coordinata con la legge di
conversione 148/2011*, ha introdotto, fra l'altro, alcune  modifiche
in materia di *reato per sfruttamento del lavoro*, reato che viene
punito con maggiore severità se vi è anche violazione della
*normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro*.
Tant'è che in presenza di questo specifico aggravante,  la pena:

* È *aumentata di almeno 1/3* e sino alla metà prevede persino la
reclusione fino a 12 anni;

* è accompagnata  da una *multa di 3.000 euro per ogni lavoratore
coinvolto*.

Così, la norma coordinata 148, all'articolo 603 del codice penale
inserisce l'art. 603-bis (*Intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro*), nel quale, fra l'altro, si legge: "costituisce  indice 
di  sfruttamento  la sussistenza di una o più delle seguenti
circostanze:
1) la sistematica *retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
difforme dai contratti collettivi nazionali* o comunque sproporzionato
rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica *violazione della normativa relativa all'orario di
lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle
ferie*;
3) la sussistenza di *violazioni della normativa in materia di
sicurezza e igiene  nei luoghi  di  lavoro*, tale da esporre il
lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza  o 
l'incolumità personale;
4) la sottoposizione  del  lavoratore a *condizioni di lavoro,
metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente
degradanti*".

E ancora: costituisce "aggravante specifica" e comporta "l'aumento
della pena da un terzo alla metà...  (omissis)...3) l'aver
commesso il *fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di
grave pericolo*, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni
da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Nell'altro articolo inserito (Art. 603-ter, Pene accessorie), si
legge, inoltre, che la condanna per i delitti di sfruttamento possono
importare, in presenza di specifiche situazioni, "l'*interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese*,
nonchè il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi  riguardanti  la
pubblica amministrazione, e relativi subcontratti" ed in altri casi
possono  importare anche "l'esclusione per un periodo di due anni
da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello
Stato o di altri enti pubblici, nonchè dell'Unione europea,
relativi  al  settore  di attività in cui ha avuto luogo lo
sfruttamento".

vedi l'originale (Adesso lo sfruttamento è più grave se c'e anche omissione di misure sicurezza) su: http://www.mog231.it/adesso-lo-sfruttamento-e-piu-grave-se-c%e2%80%99e-anche-omissione-di-misure-sicurezza/

Nessun commento:

Posta un commento