lunedì 12 settembre 2011

MOG 231

Dispositivi antincendio e copertura pericolo, sentenza Cassazione
pubblicato il: 12 settembre 2011 alle ore 00:13
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/dispositivi-antincendio-e-copertura-pericolo-sentenza-cassazione/

ROMA -  Pubblicata dalla Cassazione Penale il 7 settembre 2011 una
sentenza a numero 33294 riguardante la "*Responsabilità del titolare
di una ditta di autolavaggio per aver omesso di collocare idonei
dispositivi antincendio* nel piazzale all'aperto dove veniva
effettuato il lavaggio dei mezzi".

*La sentenza fa riferimento all'azione giudiziaria attuata nei
confronti di un imprenditore, titolare di una ditta di autolavaggio,
che aveva discrezionalmente omesso di collocare in una specifica area
i dispositivi antincendio prescritti*. L'area in questione è il
piazzale in cui avvengono le operazioni di autolavaggio.

L'imprenditore, per giustificare l'omissione aveva fatto
riferimento alle particolari condizioni di quell'ambiente di lavoro,
dove non erano, a sua detta, trattati materiali e/o oggetti a rischio
di incendio, e che era dotato "di attrezzature quali pompe capaci di
sprigionare con potenza abbondanti getti d'acqua e più in generale
tali da creare una zona completamente umida e bagnata, nel caso
contestato non si può configurare alcuna rappresentazione di un
pericolo determinato, ovvero generico".

Nonostante l'apparente ragionevolezza della giustificazione la Corte
di Cassazione ha ribadito con forza che "se per l'esercizio di una
certa attività come quella di cui è titolare il ricorrente, la legge
prescrive l'adozione, per la pericolosità in sé dell'attività
esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi
dell'azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l'attività,
*non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore
individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove
non sussiste.*"

Nello specifico caso poi, l'eventuale assenza di rischio incendio
sul piazzale di autolavaggio è facilmente confutabile: è infatti
possibile che nelle attività di lavaggio possa verificarsi una
perdita di carburanti che anche se mischiati ad acqua mantengono un
alto potere incendiario.

Soprattutto è fatto obbligo ribadire l'assoluta autorità conferita
agli organi di controllo e riaffermare che "*La scelta* eventuale di
non ritenere sussistente il *pericolo di incendio in un determinato
luogo dell'azienda* ove viene svolta un'attività che richiede
l'adozione delle misure antincendio, *può essere rimessa solo
all'organo tecnico deputato al controllo ed al rilascio delle relative
autorizzazioni, ma non certo, alla parte interessata*."

*Per approfondire:* Cassazione Penale, 07 settembre 2011, n. 33294 -
Dispositivi antincendio e copertura di tutte le zone di pericolo.

vedi l'originale (Dispositivi antincendio e copertura pericolo, sentenza Cassazione) su: http://www.mog231.it/dispositivi-antincendio-e-copertura-pericolo-sentenza-cassazione/

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