Installazione e uso privato apparecchi gas, decreto prevenzione incendi
pubblicato il: 28 maggio 2012 alle ore 11:35
fonte: MOG 231
link: http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/installazione-e-uso-privato-apparecchi-gas-decreto-incendi.htm
ROMA – Pubblicato il *18 maggio* in Gazzetta Ufficiale, il decreto
del Ministero dell'interno del 30 aprile 2012 "Approvazione della
regola tecnica di *prevenzione incendi per l'installazione e
l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato*, di gas
naturale per autotrazione".
Il decreto si applica ad "apparecchi di erogazione (VRA), ad uso
privato, di portata massima 20 mc/h (s.t.p.), alimentati direttamente
da rete di distribuzione, ivi compresi gli impianti fissi senza
serbatoio di accumulo, derivati da rete domestica adibiti al
rifornimento a carica lenta di gas naturale per l'autotrazione, con
capacità di compressione non superiore a 3 mc/h." Escluse invece
dal campo di applicazione le installazioni finalizzate alla
erogazione del gas naturale mediante apparecchiature collegate a uno
stoccaggio e gli impianti con apparecchiature comunque interconnesse
sul lato erogazione, eccedenti la portata massima di 20 mc/h (s.t.p.).
Obiettivo del decreto è pervenire gli incendi e garantire la
salvaguardia delle persone e la tutela dei beni. A tal fine gli
apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale per
autotrazione devono essere costruiti, installati e gestiti in modo da:
"a) *minimizzare le cause di dispersione accidentale* di gas, di
incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali
contigui all'impianto;
d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza".
Le disposizioni tecniche approvate riguardano le *caratteristiche del
VRA* , requisiti e dispositivi di sicurezza, caratteristiche tecniche
dell'impianto di adduzione del gas e dell'impianto elettrico di
alimentazione e le modalità e le caratteristiche di installazione.
Il decreto interviene inoltre in materia di *norme di esercizio* e
stabilisce che:
"Durante le operazioni di rifornimento è obbligatorio rispettare e
far rispettare le seguenti condizioni:
a) il *divieto di fumare e usare fiamme libere* o operazioni similari
in prossimità del VRA e dell'area di rifornimento. Tali divieti
devono essere riportati con segnaletica appropriata ed idonea;
b) il veicolo deve essere bloccato con il *freno di stazionamento* per
evitare che possa muoversi causando lo strappo della manichetta;
c) il rifornimento deve avvenire a *motore spento*;
d) periodicamente è necessario controllare che la *sezione di
ingresso e uscita dell'aria* dell'eventuale impianto di raffreddamento
sia priva di ostacoli ed ostruzioni che possano diminuire la portata
di aria di raffreddamento aspirata dal sistema.
Le *operazioni di rifornimento degli autoveicoli* devono essere
eseguite da persone formalmente istruite dall'installatore o
fabbricante del VRA, sulla conduzione del sistema di erogazione, sui
pericoli ed inconvenienti che possano derivare dall'uso del sistema di
erogazione e sui relativi dispositivi e comandi di emergenza:
l'avvenuta istruzione deve essere attestata formalmente con il
rilascio di una dichiarazione congiunta con la persona istruita.
In allegato al decreto si fornisce il modello prodotto a fine
formazione che attesta la capacità dell'incaricato a svolgere le
operazioni correttamente e in sicurezza.
Le nuove regole devono essere adottate dai soli impianti di nuova
realizzazione, e non sussiste l'*obbligo dell'adeguamento* per gli
impianti:
"a) per i quali sia già stata rilasciata dal competente Comando
provinciale dei vigili del fuoco l'approvazione all'esercizio;
b) per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di
modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un
progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del
fuoco".
L'installazione a norma degli impianti è realizzata in conformità al
decreto dalle imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/2008, le quali
rilasciano, al termine dei lavori, a seguito delle verifiche sulla
sicurezza e corretta funzionalità dell'impianto, la dichiarazione di
conformità e forniscono il libretto delle istruzioni per l'uso e la
manutenzione del VRA.
Il decreto in oggetto abroga tutte le disposizioni di prevenzione
incendi in contrasto con la propria Regola Tecnica.
*Per approfondire:* Decreto 30 aprile 2012.
vedi l'originale (Installazione e uso privato apparecchi gas, decreto prevenzione incendi) su: http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/installazione-e-uso-privato-apparecchi-gas-decreto-incendi.htm
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