mercoledì 9 maggio 2012

MOG 231

Casse edili DURC mensile e congruità del costo della manodopera
pubblicato il: 9 maggio 2012 alle ore 13:20
fonte: MOG 231
link: http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/casse-edili-durc-mensile-e-congruita-del-costo-della-manodopera.htm

È per effetto della *Finanziaria del 2007* che i datori di lavoro che
intendono fruire dei "benefici normativi e contributivi previsti
dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale"
devono essere in possesso del *DURC* (Documento di regolarità
contributiva). E per ottenere lo scopo di promuovere la regolarità
contributiva, quella Finanziaria ha previsto l'introduzione degli
*indici di congruità della manodopera* - che sono delle percentuali,
relative a settore, a categoria d'impresa e a territorio, indicative
di "quale deve essere l'incidenza minima del costo del lavoro
perchè un'impresa possa essere considerata congrua".

Nella materia e per lo specifico *settore edilizio*, *a partire dal
2012* ci saranno delle novità. Infatti, dal *1° gennaio 2012*, le
circa 120 Casse edili *(*)*, dovendo dar corso alla deliberazione del
Comitato per le bilateralità adottata il 16 novembre 2011, sono
obbligate a utilizzare un nuovo modello mensile di denuncia. Il
modello contiene l'elenco, per impresa, dei cantieri attivi nel mese e
la descrizione delle ore lavorate in ogni cantiere e da parte di ogni
operaio.

Ma il 2012 riserverà queste *altre novità nell'edilizia*:

* dal *mese di aprile* le Casse avranno dovuto attivare un
*"contatore di congruità"* tramite il quale si potranno comparare
i livelli minimi di costo della manodopera (per  tipologia di
lavoro), con il dato "risultante dalla moltiplicazione per 2,5
dell'imponibile contributivo della Cassa Edile riferito agli
operai effettivamente impegnati nel cantiere";

* dal *mese di luglio* le imprese avranno l'obbligo di compilare i
campi relativi alle indicazioni dei cantieri;

* dal *mese di ottobre* i DURC rilasciati dalle Casse per fine
lavori, segnaleranno se l'impresa avrà o non avrà raggiunto la
congruità del costo della manodopera sul valore dell'opera.

Dal *gennaio 2013* la *congruità sarà requisito imprescindibile per
il rilascio del DUR*C regolare.

L'irregolarità contributiva comporta non solo il rilascio
all'impresa del DURC irregolare ma anche la segnalazione alla *BNI
(*Banca Dati delle Imprese Irregolari, presso la Commissione nazionale
paritetica per le Casse edili, CNCE) della situazione venutasi a
creare.

Per le conseguenze dello stato di irregolarità contributiva, 
propongo qui di seguito quanto stabilito dal *Consiglio di Stato con
la sentenza 2580/2011*. "La correttezza contributiva e fiscale è
richiesta all'impresa partecipante alla selezione per l'aggiudicazione
dell'appalto dei servizi come requisito indispensabile non per la
stipulazione del contratto, bensì per la partecipazione alla gara".
Pertanto "ai fini della valida partecipazione alla selezione,
l'impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla
presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto
per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale
adempimento tardivo dell'obbligazione tributaria".

Sempre secondo il Consiglio di Stato (sentenza 1228/2011), a decidere
se escludere o meno un'impresa da un appalto è la *Stazione
Appaltante*, dopo aver  valutato, autonomamente, le circostanze.

Sulla materia della competenza a rilasciare il DURC da parte delle
Case edili, si rinvia alla circolare della Direzione Attività
ispettive del Min. del lavoro del 02.05.2012 (vedi info).

*(*)* Sono enti paritetici fra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro, istituiti dalla contrattazione
collettiva, che erogano alcuni "benefici e provvidenze".
*Info:* Casse edili abilitate al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva.



vedi l'originale (Casse edili DURC mensile e congruità del costo della manodopera) su: http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/casse-edili-durc-mensile-e-congruita-del-costo-della-manodopera.htm

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