mercoledì 9 maggio 2012

MOG 231

Salute e sicurezza lavoro uffici all'estero, decreto 16 febbraio n.51 in G.U.
pubblicato il: 9 maggio 2012 alle ore 13:12
fonte: MOG 231
link: http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/salute-e-sicurezza-lavoro-uffici-all-estero-decreto-sedici-febbraio-n-cinquantuno-in-gazzetta-ufficiale.htm

ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.105 il 7 maggio 2012 il
*Decreto del Ministero degli affari esteri datato 16 febbraio 2012*
"Regolamento recante disposizioni in materia di *tutela della salute
e della sicurezza degli uffici* all'estero ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il regolamento disciplina la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori impiegati presso uffici all'estero e presso le proprie
unità tecniche locali. In nome dell'articolo 3 comma 2 del D.Lgs
81/08.

Per uffici all'estero si intende quanto descritto dall'articolo 30
del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
"Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri". Ovvero sono:
"le *rappresentanze diplomatiche*, che si distinguono in Ambasciate
e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche,
e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni
internazionali; *gli uffici consolari*, che si distinguono in uffici
consolari di I e di II categoria; gli *istituti italiani di
cultura*".

Entrando nel dettaglio della normativa appena introdotta due i punti
chiave da segnalare in prima battuta. Il primo riguarda la
*giurisdizione*. L'applicazione delle norme sulla sicurezza sul
lavoro nei luoghi di pertinenza deve tener conto delle disposizioni
previste dagli ordinamenti locali, con *distinzione tra uffici con
sede in Stati UE* e in *Stati non facenti parte dell'Unione
Europea*. Il secondo punto riguarda il datore di lavoro, inteso in
tali ambienti come il *capo ufficio*.

Il datore di lavoro quindi il capo ufficio, avrà l'obbligo di
adeguare "l'organizzazione della sicurezza alla normativa locale
eventualmente vigente, alle caratteristiche dell'ufficio e alla
realtà geografica e sociale, avvalendosi di personale adeguatamente
formato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Nel caso di uffici in Stati UE va applicata la normativa locale,
purchè si attenda alle direttive comunitarie. Anche per quanto
riguarda gli obblighi del datore di lavoro previsti dall'art.17 del
Testo Unico (valutazione rischi e nomina RSPP) e dall'art. 18.
Compresa nel dispositivo la nomina del Medico Competente che può
essere scelto tra i professionisti locali aventi titoli e requisiti
equivalenti a quanto indicato dalla D.Lgs 81/08.

Per gli *uffici siti in Stati non UE viene indicata una seconda
distinzione*. Negli Stati dotati di normativa sulla sicurezza sul
lavoro si applicano leggi locali. Una gestione della sicurezza simile
a quella prevista per uffici in Stati UE. Il *Medico Competente* può
essere locale purchè "*sia in grado di assicurare livelli di
prestazioni sanitarie equivalenti* a quelle stabilite dal piano
sanitario nazionale italiano". La sorveglianza sanitaria inoltre
deve essere adeguata alle condizioni climatico-sanitarie del luogo. In
tali uffici infine la nomina del *Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione* deve investire o un dipendenti di ruolo in
possesso dei requisiti indicati dal D.Lgs 81/08 oppure un
professionista che abbia competenze dettagliate riguardo lo
svolgimento di attività istituzionale in sede estere.

Nelle sedi in *Stati non UE e non dotati di normativa* necessaria si
applicano i principi del Testo unico "tenendo conto delle
disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica,
antincendio e di primo soccorso".Tenendo conto delle medesime
disposizioni: "in capo al capo dell'ufficio permane comunque
l'obbligo: di effettuare la valutazione dei rischi;  di assolvere
agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi,
applicando le eventuali disposizioni tecniche locali.

Fermi restando gli obblighi predetti, essi si presumono correttamente
assolti se le autorità locali competenti abbiano rilasciato le
prescritte certificazioni.  Devono infine "nominare il Medico
Competente (con modalità già indicate per il caso di Stato non UE
con normativa) ;
nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (con
modalità già indicate per il caso di Stato non UE con normativa).

Il numero e la designazione di *RLS* sono disciplinati in
contrattazione collettiva secondo quanto descritto dal D.Lgs 81/08.

Un'ultima indicazione riguarda il *"Coordinamento e controllo"*: "La
*Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le
comunicazioni* del Ministero svolge attività di coordinamento,
controllo, assistenza e consulenza nell'attuazione delle norme
riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte degli
uffici all'estero, anche con poteri di impulso in caso di inerzia. Per
gli istituti di cultura italiani provvede analogamente la D*irezione
generale per la promozione del sistema Paese del Ministero*. Per le
unità tecniche locali provvede la *Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo*".

*Info:* Ministero degli affari esteri, Decreto 16 febbraio 2012, n.
51.



vedi l'originale (Salute e sicurezza lavoro uffici all'estero, decreto 16 febbraio n.51 in G.U.) su: http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/salute-e-sicurezza-lavoro-uffici-all-estero-decreto-sedici-febbraio-n-cinquantuno-in-gazzetta-ufficiale.htm

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