domenica 7 settembre 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Io scelgo la sicurezza settembre 2014" è stato pubblicato il giorno 6 settembre 2014 alle ore 20:45 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".



*Io scelgo la sicurezza settembre 2014 Regione Piemonte*

_IN QUESTO NUMERO_

*FOCUS*

* La semplificazione degli adempimenti in materia di salute e
sicurezza del lavoro

*NEWS*

* La valutazione dell'efficacia della promozione della sicurezza
nelle scuole

* La formazione dei formatori nel comparto scuola

* La gestione dei bisogni speciali di salute degli alunni portatori
di patologie croniche

* Gli open data dell'INAIL

*La semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza sul
lavoro *

La semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza sul
lavoro ultimi anni, il D.lgs. 81/2008, anche noto come Testo Unico in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato
sottoposto ad una serie di integrazioni e modifiche applicative, che,
in alcuni casi, sono state emanate come misure di semplificazione
degli adempimenti per le piccole imprese o per eliminare e snellire
delle procedure burocratiche.

Tra gli altri, il *Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012* ha
approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi,
che costituiscono uno strumento a supporto delle aziende di piccole
dimensioni per redigere il Documento di valutazione dei rischi (Cfr.
ISLS n. 1/2014).

Con il *Decreto Legge 69/2013* sono state introdotte delle misure che
modificano alcuni adempimenti del D.lgs. 81/08 quali, tra gli altri,
gli obblighi connessi ai contratti d'appalto (art. 26), alla
formazione delle figure della prevenzione (artt. 32-37), al regime
delle verifiche delle attrezzature di lavoro (*art. 71*), ai cantieri
temporanei e mobili in edilizia (art. 104 bis), rimandando tuttavia la
concreta applicazione delle cosiddette semplificazioni ad ulteriori
decreti ministeriali o accordi in conferenza Stato-Regioni (Cfr. ISLS
n. 4/2013).

Ancora, il *Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 13 febbraio 2014* ha recepito le procedure semplificate, elaborate
dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza del
lavoro, per l'adozione e l'attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro (*MOG*) nelle piccole e medie imprese (CFR. ISLS n. 2/2014).

In generale, le misure di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro,
la valutazione e l'individuazione dei rischi, così come
l'informazione e la formazione e la gestione della sicurezza sono
elementi fondamentali della prevenzione aziendale, che consentono ai
lavoratori e alle lavoratrici di conoscere i rischi cui vanno incontro
quotidianamente nell'attività lavorativa, le misure di prevenzione
individuate e sapere come comportarsi in caso si verifichino problemi,
evitando di peggiorare la situazione.

Il consueto approfondimento di Io scelgo la sicurezza, oltre a
prendere in considerazione il Decreto per le notifiche ex art. 67,
ennesimo provvedimento di semplificazione delle procedure, si
interroga e prova a dare una risposta al seguente quesito: si possono
semplificare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza del
lavoro, in particolare quelli ritenuti puramente burocratici, venendo
incontro alle esigenze delle imprese, senza intaccare gli standard di
*sicurezza dei lavoratori?*

*Io scelgo la sicurezza settembre 2014*

*Semplificare significa rendere più semplice.*

In questo senso, rendere più semplice l'applicazione di una
normativa come quella in materia di salute e sicurezza negli ambienti
di lavoro rappresenta, senza dubbio, un vantaggio per tutti gli
operatori. 

Ad una condizione però: i livelli di tutela devono essere comunque
garantiti. Ma allora si può semplificare la complessità senza
ridurre i livelli di tutela?  Non sempre le "ricette" sin qui
proposte hanno raggiunto lo scopo. 

Si ricorderà una misura di semplificazione "_draconiana"_ costituita
dalla possibilità, un tempo riconosciuta alle aziende sino a dieci
lavoratori, di autocertificare l'effettuazione della *valutazione
dei rischi. *

Tale semplificazione, sicuramente gradita ad una fetta dei soggetti
obbligati, finiva, in molti casi, per svuotare di significato concreto
la misura di prevenzione primaria prevista dalla norma di tutela,
ovvero la valutazione dei rischi.

L'abolizione della norma sull'autocertificazione, sulla quale
incombeva anche una procedura di infrazione da parte della Commissione
Europea, "*desemplificava*" il compito di migliaia di datori di
lavoro ai quali si cercava di venire in soccorso con una nuova misura
di semplificazione: le procedure standardizzate per la valutazione dei
rischi ai sensi dell'*articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art.
29, comma 5 del D.lgs. 81/08*.

Chi si attendeva da tali procedure una semplificazione si è presto
reso conto che le stesse erano in molti casi più complete e complesse
dei documenti "tradizionali". Nella nostra esperienza è oggi
abbastanza limitato l'uso di tali procedure standardizzate anche
nelle aziende che ne potrebbero beneficiare, poiché la complessità
della valutazione rimane (*i rischi bisogna valutarli, tutti*!) e
quindi i consulenti incaricati preferiscono utilizzare il proprio
"*metodo tradizionale*" piuttosto che avventurarsi tra le tabelle
proposte dalla Commissione Consultiva Permanente.

*Valutare tutti i rischi*, così come chiede la norma è una
operazione complessa, anche per le aziende di piccola dimensione, in
relazione alle condizioni di pericolo effettivamente presenti
nell'attività, e il livello di approfondimento della valutazione
deve, in ogni caso, consentire l'individuazione e l'adozione delle
misure di prevenzione e protezione più adeguate a tutelare il
lavoratore, non essendo neppure ipotizzabile, né sul piano etico né
sul piano normativo, livelli di tutela diversi a seconda della
dimensione aziendale.

Il tentativo di "*standardizzare*" si scontra con la necessità di
contestualizzare l'applicazione concreta delle misure di sicurezza
e, a ben vedere, la distanza e l'equilibrio tra queste due modalità
di intendere il progetto della sicurezza aziendale riporta alla
diversa filosofia che ha caratterizzato le norme degli anni '50
rispetto alla più recente normativa di derivazione europea.

Non appare neppure agevole una semplificazione degli adempimenti
documentali poiché è normale che la valutazione dei rischi richieda
la redazione di relazioni tecniche, certificazioni di misure e di
rilievi, ecc. che è impossibile pensare di redigere in modo diverso
dalla forma scritta o dalla forma digitale. E, in ogni caso, è
necessario che venga lasciata traccia (con data certa o certificata)
dei criteri e delle scelte adottate nel percorso valutativo.

Non meno importante è l'individuazione delle misure, molto spesso
procedurali, che debbono essere adottate per governare i
rischi individuati. *E anche in questo caso è molto più pratico che
tali procedure siano scritte*....

*Io scelgo la sicurezza settembre 2014*

*Numero 3 - anno XI - settembre 2014 Regione Piemonte - Direzione
Sanità*

Settore Prevenzione e veterinaria

Via Lagrange 24, 10123 Torino

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*Coordinamento redazionale*

Alessandro Palese

*Redazione*

Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Raffaele Ceron, Francesca Gota
(SPreSAL ASL CN1), Erica Moretto (SPreSAL ASL CN2), Antonino Bertino
(SPreSAL ASL TO1), Michele Montrano, Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL
TO3), Maria Gullo (INAIL Piemonte), Silvano Santoro (DoRS ASL TO3)

*Hanno collaborato a questo numero*

Antonietta Di Martino (Dirigente Scolastico), Antonella Bena, Elena
Farina (ASL TO3)

Chi volesse proporre articoli, argomenti di discussione, ecc. può
contattare la redazione scrivendo a: prevsan@regione.piemonte.it

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http://www.mog231.it/io-scelgo-la-sicurezza-settembre-2014/

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