sabato 6 settembre 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Il lavoratore autonomo" è stato pubblicato il giorno 6 settembre 2014 alle ore 19:44 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

!! Il Lavoratore Autonomo !!

Il *lavoro autonomo* viene definito dall'*art. 2222 del Codice
civile* che indica quale lavoratore autonomo colui che si obbliga a
compiere un'opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincoli
di subordinazione con il committente. 

Nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione non consiste quindi
in un "facere" cioè nella messa a disposizione di energie
lavorative che saranno utilizzate secondo le direttive del datore di
lavoro, come avviene invece nel lavoro subordinato, ma consiste nella
produzione, con mezzi propri e piena autonoma organizzazione, di un
opus. 

*Il lavoratore autonomo* assume quindi una obbligazione di risultato,
garantendo il raggiungimento di determinati obiettivi con piena
discrezionalità in merito ai tempi, luoghi e modalità della
prestazione.

Caratteristiche fondamentali quindi del lavoratore autonomo sono
l'autonomia della realizzazione del lavoro ed il rischio di impresa;
il lavoratore autonomo lavora di regola sulla base di un contratto
d'opera ai sensi dell'*art. 2222cc* che definisce la natura
personale del contratto. Spicca quindi la particolare autonomia che
caratterizza tale prestazione di lavoro, non soggetta al potere
direttivo.

Attualmente nel nostro Paese si osserva una crescente frammentazione
del tessuto produttivo con un numero sempre maggiore di piccole e
piccolissime imprese e di lavoratori autonomi che, nel settore edile,
costituiscono gran parte della forza lavoro; questi ultimi, peraltro,
sono spesso inquadrati solo formalmente come autonomi ma in realtà
inseriti di fatto come dipendenti all'interno dell'organizzazione
del cantiere, anelli deboli di una catena di appalti e subappalti che
diluiscono le responsabilità nella esasperata ricerca del
contenimento dei costi.

A questa realtà sociale si deve prestare una particolare attenzione
sia dal punto di vista socio-economico sia per le ripercussioni sulla
salute dei lavoratori, stante l'elevato numero di infortuni e malattie
lavoro-correlate che si continuano a registrare. Le norme vigenti in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro fino all'entrata
in vigore del *decreto legislativo 81/2008* non prevedevano
particolari forme di tutela per i lavoratori autonomi; oggi la tutela
è estesa anche a questi lavoratori ed ai collaboratori familiari
(art. 21) ma solo in termini di obbligo di utilizzo dei dispositivi di
protezione individuali e di uso di attrezzature sicure e conformi alle
norme vigenti, mentre è facoltativo avvalersi della sorveglianza
sanitaria e della formazione. Vista la carenza di specifiche forme di
tutela per i lavoratori autonomi il Consiglio dell'Unione Europea
con la Raccomandazione UE n. 134/2003 invitava gli Stati membri a
promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori autonomi nel
contesto delle politiche di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, individuando tra i settori ad "alto
rischio" l'edilizia, sia per il numero elevato dei lavoratori
autonomi presenti (_muratori, idraulici, elettricisti, piastrellisti_
ecc..) sia per la maggior esposizione ai rischi in relazione allo
svolgimento del loro lavoro.

A tal proposito si segnala il progetto "Sviluppo di programmi e di
attività per la promozione della salute e la prevenzione nei luoghi
di lavoro per i lavoratori autonomi" finanziato nel 2007 dal
Ministero della Salute che ha visto la collaborazione delle Aziende
Sanitarie di Pisa, in qualità di capofila del progetto, Bari,
Benevento, Verona, Latina e Chivasso ed i cui risultati sono stati
presentati nel mese di giugno 2011 in un seminario dedicato. Obiettivi
del progetto sono stati:

l'adozione di *strumenti adeguati* per favorire una corretta analisi
del rischio in modo da adottare le misure di prevenzione e protezione
adeguate;

la realizzazione di una specifica *cartella sanitaria e di rischio*
per il lavoratore autonomo;

la costruzione di una specifica sezione del *sistema informativo
nazionale della prevenzione* con finalità di supporto e aggiornamento
scientifico alle associazioni e ai medici competenti.

Inoltre, nell'ambito del *Comitato Tecnico Interregionale* della
prevenzione nei luoghi di lavoro, in considerazione della frequenza
con la quale durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza i
tecnici delle aziende sanitarie si trovano a valutare contesti
lavorativi nei quali sono coinvolti più lavoratori autonomi, si è
sentita l'esigenza di codificare le varie situazioni in cui spesso
questi lavoratori si trovano ad operare.

Infatti, a motivo delle diversità territoriali, culturali ed
operative, nelle varie Regioni si riscontra una disomogeneità di
comportamenti, dovuta anche a differenze nel numero e nella
qualificazione professionale delle risorse a disposizione da parte
degli Enti preposti alla vigilanza. Considerando inoltre che tra gli
obiettivi del Piano nazionale di Prevenzione in Edilizia attuativo
delle disposizioni contenute nel "Patto per la tutela della salute e
la prevenzione nei luoghi di lavoro"(DPCM 17.12.2007) vi è il
potenziamento dell'attività di vigilanza congiunta tra ASL e altri
soggetti titolari di funzioni di vigilanza, Direzione Regionale del
lavoro, INAIL e INPS, in modo da integrare il controllo
dell'osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro con quella afferente alla disciplina della regolarità dei
rapporti di lavoro, si è ritenuto quanto mai opportuno agire per
uniformare le attività di accertamento, schematizzando le possibili
situazioni regolari e diversamente proponendo le eventuali azioni
correttive da intraprendere.

* Il lavoratore autonomo in cantiere*

La figura del "*Lavoratore autonomo*" operante nel settore
dell'edilizia è stata dibattuta sin dalla sua più prima,
importante apparizione, avutasi all'interno del *d.lgs. n.494/9*6 il
quale, recependo la direttiva comunitaria 92/57/CEE del 24 giugno
1992, traduceva il composito "self employed person" in
"lavoratore autonomo".

La definizione di *LAVORATORE AUTONOMO* è frutto del recepimento
delle direttive comunitarie La stessa direttiva comunitaria –
denominata *DIRETTIVA CANTIERI* – si limitava a definire questo
soggetto solo per effetto di esclusioni, individuandolo, dunque, in
"qualsiasi persona diversa da quelle di cui all'articolo 3, lettere
a) e b), della direttiva 89/391/CEE, la cui attività professionale
concorre alla realizzazione dell'opera". ("means any person other
than those referred to in Article 3 (a) and (b) of Directive
89/391/EEC whose professional activity contributes to the completion
of a project").

 La direttiva citata, la 89/391/CEE, si limitava, infatti, ad
individuare i soggetti imprenditoriali più emblematici, quali il
"datore di lavoro" ed il "lavoratore", lasciando ad una
nebulosa e controversa aleatorietà la figura del lavoratore
"imprenditore di sé stesso".

In un paese, quale l'Italia, in cui l'attività produttiva era (ed
è) fortemente imperniata sull'operosità di piccoli e medi soggetti
imprenditoriali, le limitazioni e le restrizioni imposte dalle norme
di derivazione comunitaria destarono non poche perplessità.

Il mercato produttivo edile di quell'epoca, infatti, trovava
fondamento sulla consolidata esperienza di "artigiani",
legittimati ad operare sia da professionisti autosufficienti che, ove
necessario, da soggetti produttivi, i quali, in virtù della
incontestabile esperienza e professionalità, venivano arruolati dalle
imprese in qualità di mastri e, dunque, quali esempi da imitare e
copiare, per assoluta dedizione ed abnegazione al lavoro.

Il *LAVORATORE AUTONOMO* in edilizia non è più l'artigiano
"_mercenario_" che ha caratterizzato la piccola e media
imprenditoria degli anni '70 e '80.

Se da un lato, però, queste incondizionate duttilità e mobilità
contribuivano alla crescita del settore edile, recavano, dall'altro,
il germe dell'imprevedibilità sui fenomeni infortunistici che, in
alcuni frangenti, assumevano la connotazione di vere e proprie
"stragi".

L'avvento di copiose direttive comunitarie, intese a regolamentare
il mercato anche nel rispetto dell'incolumità del lavoratore, non
potevano prescindere, dunque, dal creare sensibili restrizioni, le
quali andavano a riferirsi, principalmente, alle figure
imprenditoriali meno strutturate e, pertanto, meno coinvolte dai
"classici" sistemi di garanzia e tutela della sicurezza.

Il "*lavoratore autonomo*" si ritrovò, per la prima volta, ad
essere coinvolto in un sistema cautelare e garantista che,
inevitabilmente, ne ha limitato il campo d'azione inserendolo, in
maniera a volte eccessivamente residuale, in un innovativo quadro di
gestione delle responsabilità del cantiere.

http://www.mog231.it/il-lavoratore-autonomo/

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