Cosa
è la valutazione del rischio?
La valutazione dei rischi, come indicato negli articoli 17, 28 e 29 D.Lgs 81/2008, è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro.
La valutazione dei rischi, come indicato negli articoli 17, 28 e 29 D.Lgs 81/2008, è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro.
La valutazione dei
rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, anche quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari (radiazione ottica artificiale, rischio chimico ecc.).
Nella valutazione del richio sono da valutare lo stress lavoro-correlato,
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi
alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione
di lavoro.
Cosa
è il DVR?
Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, il datore di lavoro elabora il “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR” in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (ove presente)
Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, il datore di lavoro elabora il “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR” in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (ove presente)
Cosa
deve contenere il DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi, deve contenere:
Il Documento di Valutazione dei Rischi, deve contenere:
1.
una relazione sulla valutazione di
tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella
quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
2.
l’indicazione delle misure di
prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati;
3.
il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
4.
l’individuazione delle procedure per
l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
5.
l’indicazione del nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che
ha partecipato alla valutazione del rischio;
6.
l’individuazione delle mansioni che
eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
Quando
deve essere redatto?
In caso di nuova costituzione di un’impresa il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il documento entro novanta giorni a far data dall’inizio dell’attività.
In caso di nuova costituzione di un’impresa il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il documento entro novanta giorni a far data dall’inizio dell’attività.
Qual
è la scadenza del DVR?
Il Documento deve essere immediatamente rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Il Documento deve essere immediatamente rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Firma
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere datato e firmato dal datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente (ove previsto)
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere datato e firmato dal datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente (ove previsto)
Cos’è
un Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato
(DVRS)?
Il D.Lgs. 81/08 prevede l’esistenza del documento di valutazione rischi standardizzato, vale a dire un modello univoco, approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno, che alcune categorie di aziende possono sfruttare per la compilazione del DVR.
Il D.Lgs. 81/08 prevede l’esistenza del documento di valutazione rischi standardizzato, vale a dire un modello univoco, approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno, che alcune categorie di aziende possono sfruttare per la compilazione del DVR.
Secondo l’Art.29 del
D.Lgs 81/08, le aziende abilitate a utilizzare il documento di valutazione
rischi standardizzato sono:
·
Aziende che contano fino
a 10 lavoratori. Con esclusione delle aziende che
presentano particolari gradi di rischio (centrali termoelettriche, aziende
industriali a rischio, impianti nucleari, industrie di esplosivi o
munizioni).
·
Aziende che contano fino
a 50 dipendentipossono utilizzare le procedure
standardizzate, oppure la procedura classica prevista dall’art. 28 D.Lgs 81/08.
Con esclusione delle aziende che presentano particolari gradi di rischio
(centrali termoelettriche, aziende industriali a rischio, impianti nucleari,
industrie di esplosivi o munizioni).
A
quale sanzione incorre il Datore di Lavoro che non effettua la valutazione dei
rischi?
La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda 2.740,00 a 7.014,40 euro.
La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda 2.740,00 a 7.014,40 euro.
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