giovedì 30 novembre 2017

Cosa è la valutazione del rischio? E il DVR?

Cosa è la valutazione del rischio?
La valutazione dei rischi, come indicato negli articoli 17, 28 e 29 D.Lgs 81/2008, è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro.

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche quelli  riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (radiazione ottica artificiale, rischio chimico ecc.).

Nella valutazione del richio sono da valutare lo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Cosa è il DVR?
Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, il datore di lavoro elabora il “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR” in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (ove presente)
Cosa deve contenere il DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi, deve contenere:
1.                              una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
2.                              l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
3.                              il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
4.                              l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
5.                              l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
6.                              l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Quando deve essere redatto?
In caso di nuova costituzione di un’impresa  il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il documento entro novanta giorni a far data dall’inizio dell’attività.
Qual è la scadenza del DVR?
Il Documento deve essere immediatamente rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Firma
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere datato e firmato dal datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente (ove previsto)
Cos’è un Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (DVRS)?
Il D.Lgs. 81/08 prevede l’esistenza del documento di valutazione rischi standardizzato, vale a dire un modello univoco, approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno, che alcune categorie di aziende possono sfruttare per la compilazione del DVR.
Secondo l’Art.29 del D.Lgs 81/08, le aziende abilitate a utilizzare il documento di valutazione rischi standardizzato sono:
·                                 Aziende che contano fino a 10 lavoratori. Con esclusione delle aziende che presentano particolari gradi di rischio (centrali termoelettriche, aziende industriali a rischio, impianti nucleari, industrie di esplosivi o munizioni).
·                                 Aziende che contano fino a 50 dipendentipossono utilizzare le procedure standardizzate, oppure la procedura classica prevista dall’art. 28 D.Lgs 81/08. Con esclusione delle aziende che presentano particolari gradi di rischio (centrali termoelettriche, aziende industriali a rischio, impianti nucleari, industrie di esplosivi o munizioni).
A quale sanzione incorre il Datore di Lavoro che non effettua la valutazione dei rischi?
La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda  2.740,00 a 7.014,40 euro.

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