giovedì 23 novembre 2017

Il Regolamento UE 679/2016 prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento

Il Regolamento UE 679/2016 prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento, in quanto distinti da quelli pertinenti ai rispettivi titolari. Ciò riguarda, in particolare, la tenuta del registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2); l'adozione di idoneemisure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 regolamento); la designazione di un RPD-DPO, nei casi previsti dal regolamento o dal diritto nazionale (si veda art. 37 del regolamento). Si ricorda, inoltre, che anche il responsabile non stabilito nell'Ue dovrà designare un rappresentante in Italia quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 27, paragrafo 3, del regolamento – diversamente da quanto prevede oggi l'art. 5, comma 2, del Codice.

Per la consultazione del Regolamento 679/16, slide, video, materiali, faq ecc., lo staff di Consulenza Privacy Regolamento UE 679/2016 by MODI S.r.l. è disponibile al numero verde 800300333.

MODI S.r.l. ha messo a disposizione per gli interessati anche un sito internet dedicato www.consulenzaprivacyregolamentoue679.it 
 
 

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