martedì 28 novembre 2017

Quando il Regolamento UE 679/2016 ammette il trasferimento dei dati?




Quando il Regolamento UE 679/2016 ammette il trasferimento dei dati?

Il Regolamento UE 679/2016 ammette il trasferimento nelle seguenti ipotesi:

• decisione di adeguatezza della commissione;
• garanzie adeguate;
• norme vincolanti d’impresa;
• casi in deroga;
• legittimo interesse del titolare.

DECISIONE DI ADEGUATEZZA

La Commissione accerta se il Paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del Paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato
In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche
DECISIONE DI ADEGUATEZZA
L’atto di esecuzione specifica il proprio ambito di applicazione geografico e settoriale e identifica l’autorità di controllo esistente nel Paese terzo.

La violazione delle disposizioni previste dagli artt. da 44 a 49, relativamente al trasferimento dei dati verso paesi terzi, comporta sanzioni pecuniarie fino a euro 20.000.000,00, o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

Almeno ogni quattro anni la Commissione deve riesaminare la posizione per una conferma, modifica o revoca delle condizioni di trasferimento.
Contattando la segreteria organizzativa al numero verde 80030033 (gratis anche da mobile) è possibile richiedere un appuntamento per un preventivo di consulenza personalizzato. 

Non aspettate l’ultimo momento per adeguarsi al REGOLAMENTO 2019/679 PRIVACY O GDPR!

Per la consultazione del Regolamento 679/16, slide, video, materiali, faq ecc., lo staff di Consulenza Privacy Regolamento UE 679/2016 by MODI S.r.l. ha messo a disposizione per gli interessati anche un sito internet dedicato www.consulenzaprivacyregolamentoue679.it.



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