lunedì 13 novembre 2017

I punti fondamentali del nuovo Regolamento 679/2016


I Punti fondamentali del nuovo Regolamento sono:

ACCOUNTABILITY art. 5 co. 2:
che specifica la “responsabilizzazione” del Titolare/Responsabile, che deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento (art. 24-25 e l’intero CAPO IV) In tal senso risulta utile l’adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione.

E il DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT
art. 35:
ogni trattamento di dati personali che presenta rischi per i diritti e le libertà degli individui deve essere esaminato attentamente. La valutazione di impatto sui dati personali, oltre ad essere obbligatoria quando vengono trattati dati sensibili o giudiziari, è dovuta anche nei casi di trattamenti automatizzati e nei casi di profilazione.

VALUTAZIONE DI IMPATTO PRIVACY
art. 35 - 36
Attività funzionale alla progettazione di sistemi di gestione privacy che siano conformi ai principi della privacy by design e privacy by default (art. 25). Viene introdotto il principio per cui la privacy va considerata e applicata fin dalla sua fase di progettazione
 
DATA PROTECTION OFFICER
Art. 37, 38, 39
Obbligatorio per P.A. (eccetto autorità giudiziarie), per trattamenti su larga scala di dati sensibili, e per  trattamenti che richiedono controllo sistematico e regolare degli interessati.
 
DATA BREACH NOTIFICATION
art. 33
Il Regolamento introduce, in capo ai titolari del trattamento, un obbligo generalizzato di comunicazione delle violazioni dei dati personali.

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