Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in merito all’utilizzo
delle attrezzature citate nell’Accordo Stato-Regioni?
Il datore di lavoro deve provvedere affinché
i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e
specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e
sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre
persone.
Sono passati più di 6 anni da quando il 12/03/2012, sulla gazzetta ufficiale n. 60, è stato pubblicato l’Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
L’informazione e la formazione è obbligatoria per tutte le attrezzature di lavoro (art. 73, commi 1 e 2),
L'Accordo regolamenta quanto indicato nell’art. 73, comma 5, e riguarda l’abilitazione all’uso delle attrezzature quando previste e non esclude gli obblighi di formazione, informazione e addestramento degli utilizzatori.
Sono passati più di 6 anni da quando il 12/03/2012, sulla gazzetta ufficiale n. 60, è stato pubblicato l’Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
L’informazione e la formazione è obbligatoria per tutte le attrezzature di lavoro (art. 73, commi 1 e 2),
L'Accordo regolamenta quanto indicato nell’art. 73, comma 5, e riguarda l’abilitazione all’uso delle attrezzature quando previste e non esclude gli obblighi di formazione, informazione e addestramento degli utilizzatori.
Lo Staff di Consulenza Sicurezza Veneto by MODI S.r.l., (composto da
ingegneri, giuristi d’impresa, consulenti di Organizzazione aziendale,
docenti e tecnici della prevenzione) mette a disposizione dei Clienti e
dei potenziali il numero verde 800300333 per rispondere a domande su
questo argomento e più in generale sugli adempimenti previsti in materia
di Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro,
implementazione/realizzazione/integrazione/mantenimento dei Sistemi di
Gestione Qualità ISO 9001:2015, Ambiente ISO 14001:2015, Sicurezza
(passaggio dalla OHAS 18001 alla ISO 45001), Modelli Organizzativi D.lgs
231 e applicazione del nuovo Regolamento GDPR Privacy 2016/679.
Per consulenze, iscrizione ai corsi e partecipazione ai seminari organizzati a Mestre. Marghera, Spinea, Venezia chiamare il numero 0415412700 o visitate i nostri siti www.consulenzasicurezzaveneto.it,; www.mog231.it; www.modiq.it, www.corsionlineitalia.it, www.consulenzaprivacyregolamentoue679.it e www.consulenzacertificazioneiso37001.it/. E-mail MODI NETWORK modisq@tin.it
Per consulenze, iscrizione ai corsi e partecipazione ai seminari organizzati a Mestre. Marghera, Spinea, Venezia chiamare il numero 0415412700 o visitate i nostri siti www.consulenzasicurezzaveneto.it,; www.mog231.it; www.modiq.it, www.corsionlineitalia.it, www.consulenzaprivacyregolamentoue679.it e www.consulenzacertificazioneiso37001.it/. E-mail MODI NETWORK modisq@tin.it
Nessun commento:
Posta un commento