Quando non occorre il DUVRI
I casi in cui il DUVRI non deve essere prodotto sono definiti dal comma 3 bis dell’art. 26 del dlgs 81/08 e sono i seguenti:
- servizi di natura intellettuale;
- la sola fornitura di o attrezzature o materiali;
- lavori o servizi di durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che i lavoratori nell'esercizio delle loro attività non incontrino rischi derivanti da:
- rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del D.M. 10/03/98;
- svolgimento di attività in ambienti confinati (Dpr 177/2011);
- presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (Allegato XI del dlgs 81/2008).
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