martedì 9 settembre 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Fondi professionali, esclusa la formazione cogente" è stato pubblicato il giorno 9 settembre 2014 alle ore 13:41 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".



!! Fondi Professionali, Esclusa La Formazione Cogente !!

Tra le altre importanti novità il nuovo *Regolamento UE* esclude la
possibilità di concedere alle Aziende finanziamenti per adeguarsi
alla formazione cogente (art. 31 comma 2), quindi anche quella in
ambito Sicurezza; tale regolamento si applica agli Avvisi emanati dai
Fondi professionali, pertanto non potranno più essere presentati
piani formativi inerenti la formazione obbligatoria in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e la formazione non potrà semplicemente
essere finanziata. Sono ancora attesi ulteriori chiarimenti per quanto
riguarda la presentazione dei piani tramite i singoli conti formazione
aziendali.

L' impatto sui *Fondi di formazione* per i dipendenti e i
dirigenti,della nuova disciplina europea in materia di aiuti di Stato
introdotta dall'art. 31 del regolamento 651/14 secondo cui "*Non
sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalla imprese per
conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di
formazione*".

*In relazione a tale Regolamento, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha inviato una nota ai Fondi Interprofessionali
informando che:*

- per gli Avvisi emanati entro il 30 giugno 2014 continuerà ad essere
applicato il Regolamento (CE) 800/2008 fino al 31 dicembre 2014;
- per gli Avvisi emanati a partire dal primo luglio 2014 dovrà essere
applicato il nuovo Regolamento (UE) 651/2014.

*REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE*

del 17 giugno 2014

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

*** omissis ***

SEZIONE 5

Aiuti alla formazione

Articolo 31

Aiuti alla formazione

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno
ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati
dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del
trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo
e al capo I.

2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese
per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di
formazione.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a)    le spese di personale relative ai formatori per le ore di
partecipazione alla formazione;

b)   i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla
formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le
spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al
progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la
quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione.
Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di
alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con
disabilità;

c)    i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di
formazione;

d)    le spese di personale relative ai partecipanti alla
formazione e le spese generali indirette (spese amministrative,
locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti
hanno seguito la formazione.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 %
dei costi ammissibili come segue:

a)    di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a
lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b)    di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie
imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole
imprese.

5. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi,
l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi
ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)    i partecipanti alla formazione non sono membri attivi
dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;

b)    a formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate
nei registri dell'Unione.

*REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014*



http://www.mog231.it/fondi-professionali-esclusa-la-formazione-cogente/

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