lunedì 8 settembre 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Contributo costruzione, no a revisioni retroattive" è stato pubblicato il giorno 8 settembre 2014 alle ore 08:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

[1]08/09/2014 – la revisione dei contributi di costruzione non
può essere retroattiva. Lo ha chiarito il Tar Lazio con la
sentenza 9285/2014.

Il Tribunale amministrativo ha spiegato che i contributi di
costruzioni devono essere quantificati in base all’incidenza
degli oneri di urbanizzazione al momento in cui viene rilasciato il
permesso di costruire.

Nel titolo abilitativo, hanno aggiunto i giudici, non può
essere inserita nessuna clausola con cui il Comune possa riservarsi la
possibilità di rideterminare in itinere il contributo di
costruzione.

Ciò significa che se il titolo abilitativo è ancora
valido il Comune non può chiedere nessun pagamento a tutolo di
compensazione o conguaglio.

Può invece accadere, ha concluso il Tar, che durante la
realizzazione di un’opera o di un intervento il titolo
abilitativo scada. In questi casi dovrà essere rilasciato un
nuovo permesso di costruire,..
Continua a leggere su Edilportale.com [2]



Links:
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[1] http://www.edilportale.com/news/2014/09/normativa/contributo-costruzione-no-a-revisioni-retroattive_41212_15.html
[2] http://www.edilportale.com/news/2014/09/normativa/contributo-costruzione-no-a-revisioni-retroattive_41212_15.html


http://www.mog231.it/contributo-costruzione-no-a-revisioni-retroattive/

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