lunedì 23 settembre 2013

Centro Studi Cni: esenti collaboratori e consulenti che lavorano in uno studio ma non hanno rapporti diretti con la clientela

17/09/2013 - L’assicurazione professionale è obbligatoria dal 15 agosto 2013 solo per chi firma i progetti e ha rapporti diretti con la clientela, ma a volte può risultare utile anche per regolare i rapporti all’interno degli studi o delle società professionali. Lo chiarisce il centro studi del Cni, Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha aggiornato le Faq per rispondere ai dubbi dei professionisti, alle prese con la scelta di una polizza adeguata. Collaboratori di società di ingegneria, società tra professionisti e altri professionisti
Il Cni chiarisce che l’obbligo di assicurazione è subordinato allo svolgimento effettivo dell’attività professionale e decorre quindi dal momento dell’assunzione del primo incarico, non dall’iscrizione all’Albo o dal ritiro del timbro professionale.
 
Non deve stipulare un’assicurazione neanche il professionista che non firma i progetti, cioè che lavora per conto di uno studio o di un altro professionista e non assume l’incarico direttamente dal cliente.
 
La stessa conclusione vale per il professionista con partita iva che collabora in modo stabile con una società di ingegneria o di architettura e che non entra in contatto diretto con la clientela.
 
Secondo il Cni, però, il collaboratore potrebbe stipulare un’assicurazione per regolare i rapporti all’interno della società o dello studio, cioè per tutelarsi da possibili azioni di rivalsa da parte del professionista che ha accettato l’incarico dal cliente e che è stato contestato dopo aver affidato il lavoro ad un altro professionista a lui sottoposto.
 
Dipendenti, collaboratori e consulenti di imprese private
Le stesse regole valgono se i professionisti sono dipendenti o collaboratori di imprese private. Anche in questo caso, infatti, solo la firma del progetto e il contatto diretto con il cliente per l’assunzione dell’incarico fanno scattare l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
 
Se un ingegnere esercita la professione in qualità  di amministratore  di una società, l’obbligo di tutela della clientela attraverso la stipula di una polizza deve essere assolto dai professionisti o dalla società per conto della quale agiscono. Se l’attività svolta per conto della società è esclusiva il professionista può chiedere che sia la società ad assumersi l’onere del pagamento della polizza assicurativa. Se invece il professionista svolge anche altri incarichi all’esterno della società, dovrà provvedere da solo alla stipula dell’assicurazione.

Società di ingegneria, Società tra professionisti e studi associati
La polizza assicurativa stipulata dallo studio del quale il professionista è socio copre solamente i rischi derivanti dall'attività professionale svolta per conto dello studio. Se si svolge la professione anche in forma personale, all’esterno dello studio, bisogna stipulare una polizza assicurativa anche se l’attività è occasionale e riguarda incarichi di modesto valore.

Nel caso in cui l’attività sia svolta in forma societaria, nelle società di persone è sufficiente che tutti i soci formalmente chiamati all'assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza siano assicurati. Non avrebbe alcuna utilità, fa notare il Cni, un supplemento di polizza a carico della società dato che questa non gode di autonomia patrimoniale. La società può comunque stipulare una polizza per tenere indenni i soci firmatari degli incarichi rispetto ai danni eventualmente cagionati a terzi da collaboratori o soci non firmatari.

Se la società tra professionisti è istituita secondo la forma della società di capitali,  che avendo autonomia patrimoniale potrebbe essere utilizzata come schermo protettivo per eludere le azioni di risarcimento verso i soci firmatari degli incarichi assunti, il Cni afferma che sarebbe opportuno che tutti o almeno alcuni dei soci risultassero solidalmente obbligati nei confronti della clientela per gli incarichi professionali assunti dalla società.

Ricordiamo che l’obbligo di stipula di un’assicurazione professionale a carico del progettista è sorto con il DL 138/2011 e con il Dpr 137/2012 per la riforma delle professioni. In base a queste norme, i professionisti che assumono un incarico devono rendere noti al cliente gli estremi e il massimale della polizza e il mancato rispetto di questa prescrizione costituisce un illecito disciplinare.
Società di ingegneria, Società tra professionisti e studi associati
La polizza assicurativa stipulata dallo studio del quale il professionista è socio copre solamente i rischi derivanti dall'attività professionale svolta per conto dello studio. Se si svolge la professione anche in forma personale, all’esterno dello studio, bisogna stipulare una polizza assicurativa anche se l’attività è occasionale e riguarda incarichi di modesto valore.

Nel caso in cui l’attività sia svolta in forma societaria, nelle società di persone è sufficiente che tutti i soci formalmente chiamati all'assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza siano assicurati. Non avrebbe alcuna utilità, fa notare il Cni, un supplemento di polizza a carico della società dato che questa non gode di autonomia patrimoniale. La società può comunque stipulare una polizza per tenere indenni i soci firmatari degli incarichi rispetto ai danni eventualmente cagionati a terzi da collaboratori o soci non firmatari.

Se la società tra professionisti è istituita secondo la forma della società di capitali,  che avendo autonomia patrimoniale potrebbe essere utilizzata come schermo protettivo per eludere le azioni di risarcimento verso i soci firmatari degli incarichi assunti, il Cni afferma che sarebbe opportuno che tutti o almeno alcuni dei soci risultassero solidalmente obbligati nei confronti della clientela per gli incarichi professionali assunti dalla società.

Ricordiamo che l’obbligo di stipula di un’assicurazione professionale a carico del progettista è sorto con ilDL 138/2011 e con il Dpr 137/2012 per la riforma delle professioni. In base a queste norme, i professionisti che assumono un incarico devono rendere noti al cliente gli estremi e il massimale della polizza e il mancato rispetto di questa prescrizione costituisce un illecito disciplina
re.
fonte  www.edilportale.com
 
 

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