Un nuovo post "I termini di inizio e di fine lavori possono essere prorogati di due anni" è stato pubblicato il giorno 3 settembre 2013 alle ore 13:30 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
Le semplificazioni in edilizia, come ho già avuto modo di osservare,
sono modifiche al TU dell'Edilizia (DPR 380/2001), nel quale è
prevista anche la dichiarazione del tecnico abilitato con compiti di
redigere la relazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori.
Con la nuova legge il tecnico non è più obbligato a dichiarare
l'assenza di rapporti di dipendenza con l'impresa esecutrice dei
lavori né con il committente.
Altra novità della Legge di conversione 98/2013 è rappresentata dal
fatto che, *per i titoli abilitativi* rilasciati prima dell'entrata
in vigore* (21 giugno 2013) del DL Del Fare, *i termini di inizio e
ultimazione dei lavori possono essere prorogati di due anni*.
La disposizione si applica ai lavori:
* *autorizzati con permesso di costruire o;*
* *iniziati dopo la presentazione di denuncia di inizio attività o
dopo la segnalazione certificata di inizio attività.*
*Eliminato anche il silenzio-rifiuto* dei procedimenti di rilascio del
permesso di costruire**** nel caso di vincoli ambientali, culturali e
paesaggistici, cosicché le procedure si concludono *solo con
l'adozione di un atto "espresso"*.
E nell'ipotesi di negazione del necessario parere/nulla osta, etc.,
decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la
domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. *La
procedura a seguire*, poi, vuole che il responsabile del procedimento,
entro cinque giorni:
* *comunichi al richiedente il provvedimento di diniego* dell'atto
di assenso;
* indichi *il termine e l'autorità presso la quale è possibile
ricorrere*.
Questa modalità garantisce "una maggiore certezza ai tempi di
conclusione dei procedimenti".
*** Si intendono:
a) *il permesso di costruire*;
b) *la denuncia di inizio attività (DIA)*;
c) la cosidetta *superDIA* (ora sostituite dalla Segnalazione
certificata di inizio attività, SCIA).
**** Il principio del "silenzio-assenso" per il permesso di
costruire è stato introdotto dalla L106/2011, di conversione del DL
70/2011.La domanda per l'ottenimento del permesso va presentata allo
*Sportello unico per l'edilizia (SUE)*, corredata dalla
documentazione tecnica necessaria.
_Continua giovedì 5 settembre..._
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