mercoledì 4 settembre 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "ESEDI, la posizione del Gruppo di studio ministeriale" è stato pubblicato il giorno 4 settembre 2013 alle ore 07:51 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

La circolare di cui mi sono occupato nella precedente news (vedi in
basso, approfondimento del 20 agosto 2013 Ndr) è, si può dire,
contemporanea al rapporto 21.01.2012  del "Gruppo di studio per la
verifica dello stato di attuazione, della rispondenza delle norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e per
l'implementazione di azioni atte al loro completamento".

Il Gruppo, costituito l'8 aprile del 2008, ha esaminato criticamente
l'argomento delle Eesedi in uno specifico capitolo, la scheda 6***,
rilevando, fra l'altro, che "la semplificazione messa in atto
dagli orientamenti pratici…ancorché positiva ed opportuna per
taluni aspetti procedurali  ed opportuni dal punto di vista
operativo", evidenzia, tuttavia:

* "uno *scollamento con talune normative* in essere, legate, ad
esempio, al trasporto del rifiuto contenente amianto operato da
soggetto privato;

* *uno squilibrio nella procedura di … acquisizione delle
informazioni* riguardanti le azioni di bonifica di amianto
installato".

L'intervento di bonifica compiuto con l "agevolazione Esedi",
continua la scheda del Rapporto del gruppo di studio, "…non
consente:

a) di avere riscontri *sulla fine dei beni contenenti amianto* che
vengono rimossi (spesso non sono "originariamente dichiarati";

b) di governare il processo di dismissione … con la conseguenza
della possibilità di avere "*smaltimenti abusivi ed
incontrollati*";

c) di conoscere "*le azioni compiute e le modalità di intervento
messe in atto*" (potrebbero anche essere state "fonte di
inquinamento ambientale" oltre che di danno fisico ai lavoratori
addetti e alla popolazione indirettamente ed involontariamente
coinvolta nel processo di bonifica.

Conclusioni del Gruppo.

1) Occorre *introdurre una modalità procedurale omogenea ed
efficace*, che garantisca la correttezza dell'intervento per la
tutela della persona anche tramite l'adozione certa di dispositivi
protettivi.

2) *Occorre adottare modalità che assicurino:* a) l'effettiva
procedura di rimozione del materiale; b) il conferimento del rifiuto
contenente amianto prodotto nell'intervento; c) l' adeguato
smaltimento del rifiuto di amianto.

L'introduzione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di
presentazione del Piano di lavoro consentirà le Asl competenti
 potranno "acquisire gli elementi informativi essenziali" delle
operazioni.

***Altre schede del Rapporto, riguardano:

* Sorveglianza epidemiologica;

* Liste esposti ad amianto;

* Sorveglianza sanitaria;

* Mappatura dell'amianto;

* Modello unificato di relazione art. 9 Legge 257/92;

* Esposizioni sporadiche E di Debole intensità – Esedi;

* Formazione degli operatori sul rischio amianto;

* Laboratori analisi dell'amianto;

* Biofibre - Analisi dell'amianto in matrici biologiche;

* Pietre verdi;

* Lavori di sbancamento e scavo di gallerie;

* Fascicolo fabbricato con presenza di amianto;

* Microraccolta dell'amianto;

* Mezzi di trasporto collettivo (treni e navi);

* Prodotti di importazione contenenti amianto;

* Testo unico delle normative sull' amianto;

* Fibre artificiali vetrose.

*Info:* il rapporto del Gruppo.

*Leggi anche:* regole per attività Esedi.



http://www.mog231.it/esedi-la-posizione-del-gruppo-di-studio-ministeriale/

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