Un nuovo post "Licenziamento agenzie somministrazione, lavoro intermittente inventari, interpelli" è stato pubblicato il giorno 25 settembre 2013 alle ore 10:39 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
ROMA – Pubblicati in data 20 settembre dal Ministero del Lavoro le
risposte della Direzione generale per l'Attività ispettiva a due
nuove *istanze di interpello* in merito a:
* procedura licenziamento e agenzie di somministrazione;
* addetto agli inventari e lavoro intermittente.
Il primo interpello, n. 27/2013, è stato presentato dall'Assocoom,
Associazione italiana delle agenzie per il lavoro, che chiedeva alla
Direzione di pronunciarsi riguardo la corretta interpretazione della
disposizione di cui all' art. 7, L. n. 604/1966, così come
modificata dall'art. 1, comma 40, L. n. 92/2012, concernente la
disciplina della *procedura obbligatoria di conciliazione in caso di
licenziamenti per giustificato motivo* oggettivo nello specifico
caso di licenziamenti effettuati da agenzie di lavoro nei confronti
sia di propri dipendenti "diretti" che di personale inviato presso
terzi.
Analizzata la norma la Direzione generale mette in luce i soli vincoli
dimensionali che determinano l'applicazione della L. n.
604/1966 e risponde che "L'art. 7 trova pertanto applicazione
anche *nel caso in cui il datore di lavoro che procede al
licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia una agenzia*;
ciò, evidentemente, qualora sussistano i requisiti dimensionali
come sopra individuati e qualora trattasi di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, realizzabile nei confronti dei
dipendenti dell'agenzia assunti a tempo indeterminato, siano essi
alle dirette dipendenze dell'agenzia o inviati in missione
nell'ambito di un contratto di somministrazione".
Il secondo interpello, n 26/2013, è stato presentato dal Consiglio
nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per avere
chiarimenti in merito al "*possibile utilizzo della tipologia
contrattuale del lavoro intermittente* in relazione alla figura
dell'addetto all'attività di inventario, incaricato al conteggio
di prodotti e colli, stoccati o esposti in vendita, mediante
l'utilizzo di specifiche attrezzature fornite dal datore di
lavoro".
La Direzione generale, valutata la possibilità di equiparare questa
figura professionale a quella dei "pesatori, magazzinieri, dispensieri
ed aiuti ", figure contemplate al n. 6 della tabella allegata al
R.D. n. 2657/1923 per cui è prevista la possibilità di contratti
di lavoro intermittente, stabilisce che tale forma contrattuale sia
*configurabile anche nei confronti dell'addetto all'attività di
inventario*.
*Per approfondire:* interpelli 20 settembre 2013.
http://www.mog231.it/licenziamento-agenzie-somministrazione-lavoro-intermittente-inventari-interpelli/
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