pubblicato il: 22 febbraio 2012 alle ore 12:22
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/datore-di-lavoro-e-obblighi-di-sicurezza-w-p-olympus-7/
URBINO - Pubblicato da *Olympus*, Osservatorio per il monitoraggio
permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del
lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi "Carlo Bo" di Urbino, il *n. 7/2012 de "I Working
Papers"*, numero a titolo *"Datore di lavoro e obbligo di
sicurezza"* di Chiara Lazzari, ricercatrice t.d. di Diritto del
lavoro pressp l'Università di Urbino "Carlo Bo".
Il nuovo saggio vuole "fornire un contributo allo *studio della
figura del datore di lavoro*, utilizzando come punto di osservazione
il microsistema della salute e sicurezza sul lavoro, in quanto
recentemente oggetto di importanti novità legislative. In
particolare, si è inteso verificare se, e in che termini, la
configurazione dell'obbligo di sicurezza, e la connessa specificità
della disciplina dettata in materia, si rifletta sulle categorie
fondanti del diritto del lavoro, con specifico riferimento
all'individuazione della figura datoriale ed ai poteri dalla stessa
esercitati".
Il saggio muove quindi dall'analisi delle definizioni di "datore
di lavoro" a livello di *codice civile e di normativa della
sicurezza*, rilevando alcune criticità nella esatta identificazione
di questa figura che è sempre "più difficilmente identificabile a
causa della frammentazione indotta dai concomitanti processi di
decentramento produttivo, con conseguente *"disarticolazione della
(sua) figura economica e giuridica"*.
Viene passata in rassegna la definizione di datore di lavoro che
appare all'art. 3, lett. _b_, dir. *n. 89/391/CEE*, concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ai sensi
del quale, "ai fini della presente direttiva", per datore di
lavoro si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica che sia
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la
responsabilità dell'impresa e/o dello stabilimento".
La normativa comunitaria, e, recependola, anche il legislatore
nazionale, utilizza quindi un canone funzionalistico che non fa capo
solo alla titolarità dell'impresa ma fa esplicito riferimento anche
a "colui che ha organizzato il processo di lavoro ed i rischi
presenti in esso, conoscibili solo da chi di quell'organizzazione
risulta responsabile ed eliminabili solo da chi disponga dei poteri
decisionali e di spesa necessari a tale scopo".
Venendo quindi alla normativa italiana, secondo l'art. 2, comma 1,
lett. _b_, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro
(privato) è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la *responsabilità dell'organizzazione stessa o
dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa*".
Accettando quindi che la qualifica di datore di lavoro attenga anche a
chi abbia "la responsabilità – connessa all'esercizio di poteri
decisionali e di spesa – della singola unità produttiva", il
legislatore ammette una potenziale *"diffusione del debito di
sicurezza"* fra una pluralità di *datori di lavoro
"sostanziali"*.
Partendo da queste basiil saggio articola quindi una riflessione sui
livelli di responsabilità all'interno dell'azienda, sui concetti
di *multidatorialità e codatorialità* , sull'importanza del
concetto di organizzazione nella normativa e per la tutela della
salute e sicurezza del lavoratore.
*Per approfondire:* Datore di lavoro e obbligo di sicurezza (PDF).* *
*I Working Papers di Olympus numeri 1,2,3,4,5, 6:* "Disciplina stress
lavoro correlato, limiti e criticità", W.P. Olympus 6.
vedi l'originale (Datore di lavoro e obblighi di sicurezza, W.P. Olympus 7) su: http://www.mog231.it/datore-di-lavoro-e-obblighi-di-sicurezza-w-p-olympus-7/
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