venerdì 10 febbraio 2012

MOG 231

Sicurezza attività di protezione civile, decreto 231 in G.U.
pubblicato il: 10 febbraio 2012 alle ore 12:53
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/sicurezza-attivita-di-protezione-civile-decreto-231-in-g-u/

ROMA  - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio, il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n.
231 "Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante A*ttuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente all'individuazione
delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività
del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle
finalità proprie dei servizi di protezione civile*".

Il regolamento ha la finalità di disciplinare la necessità del
personale del Dipartimento della Protezione Civile di ricevere
adeguata preparazione tecnica professionale, formazione, addestramento
e essere sottoposto a regolari visite periodiche di sorveglianza
sanitaria.

Il regolamento definisce il modus operandi in merito alla tutela della
salute e sicurezza dei dipendenti del Dipartimento della Protezione
Civile, personale che si trova solitamente ad operare in condizioni di
emergenza così sintetizzate:

* "Tempestività dell'intervento al fine di tutelare l'integrità
della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni;

* possibilità di intervento in contesti di rischio prevedibili e
dalle conseguenze preventivamente valutabili;

* possibilità di intervento immediato anche in contesti di rischio
non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente
valutabili;

* flessibilità di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza
e all'utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di una
possibile contestuale esiguità dei tempi disponibili per
l'adeguamento e l'ottimizzazione delle risorse necessarie a
fronteggiare la situazione in atto;

* esigenza di operare con la necessaria flessibilità in ordine alle
procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in
materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando
sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire
l'adozione di appropriate misure di autotutela."

A fronte di tali e peculiari condizioni lavorative "le finalità di
protezione e tutela della salute e della sicurezza del personale sono
perseguite attraverso:

"a) *Corsi di formazione* impartiti da docenti in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti ad enti,
amministrazioni, istituti di formazione competenti in materia di
sicurezza, scenari di rischio e comportamenti di autotutela e
autoprotezione, affinché sia assicurata la capacità di iniziativa,
consapevole della natura e quantità dei pericoli connessi alla
specificità dell'attività svolta;
b) *attività divulgativa e informativa* sulle disposizioni interne,
inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a);
c) *attività addestrative* periodiche;
d) *sorveglianza sanitaria* ai sensi dell'articolo 6 del presente
regolamento;
e) utilizzo dei *dispositivi* di cui all'articolo 7''.

In merito alla formazione, informazione e addestramento, l'art. 5 ne
attribuisce l'obbligo a colui che è individuato quale datore di
lavoro, dove per datore di lavoro si intende: "Il *dirigente* al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di
vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e
dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta
l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In
caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai
criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di
vertice medesimo. Nel caso di specie il datore di lavoro è
individuato nella figura del Capo del Dipartimento ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003''.

"In sede di prima applicazione, *entro 90 giorni* dalla
predisposizione delle procedure di cui all'articolo 8, comma 2 del
presente regolamento, con decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile *viene definito un piano di formazione, informazione
ed addestramento del personale* sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale".

In merito alla *sorveglianza sanitaria* l'art. 6 stabilisce che le
funzioni di Medico competente siano svolte dal Medico competente
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in possesso dei
titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. "Entro
*90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento*, il Medico
competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri programma
ed *effettua la sorveglianza sanitaria per il personale del
Dipartimento della protezione civile*, impegnato nelle attività di
cui all'articolo 2 del presente regolamento.

3. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medico-clinici,
strumentali e di laboratorio relativi all'attività di sorveglianza
sanitaria sia richiesta una specializzazione di cui il personale
indicato all'articolo 1, comma 1, lettera b), non sia in possesso, gli
accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da medici
aventi la specializzazione richiesta o da strutture sanitarie
qualificate.

4. Nei casi emergenziali, la comunicazione degli infortuni sul lavoro
viene inoltrata all'Autorità competente ai sensi della normativa
vigente".

Per quanto riguarda il vestiario, gli strumenti e attrezzature di
lavoro, e i dispositivi di protezione individuali l'art. 7
stabilisce che questi devono obbligatoriamente essere forniti dal
datore di lavoro e necessariamente adottati dal personale del
Dipartimento della Protezione Civile.

Per quanto concerne la valutazione dei rischi: "1. Il *datore di
lavoro effettua la valutazione dei rischi* di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008 e successive
modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento,
il datore di lavoro ottempera all'obbligo di cui al comma 1 mediante
l'elaborazione, *entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente
regolamento, di apposite procedure operative specificatamente
predisposte per tipologia di evento emergenziale*, elaborate anche
sulla base delle pregresse esperienze di gestione delle attività
sopra richiamate, in relazione alle condizioni di rischio presumibili
e alla tipologia di evento, individuando le misure generali di tutela
ritenute opportune per garantire la salute e la sicurezza del
personale. Dette procedure sono portate a conoscenza degli operatori
contestualmente alla loro adozione.

3. Le *sedi provvisorie di servizio e le aree operative*, ivi comprese
quelle di emergenza allestite per il soccorso e l'assistenza alla
popolazione, in cui il personale del Dipartimento della protezione
civile è impegnato nei casi di cui al comma 2 non costituiscono
luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell' Allegato IV del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed
integrazioni.

4. Nelle *attività di formazione, addestramento ed esercitazioni* a
cui il personale è chiamato a partecipare, l'obbligo previsto
dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è ottemperato
con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Le
aree nelle quali si svolgono le attività del presente comma non
costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell'Allegato
IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni ed integrazioni. Tali attività devono in ogni caso
essere condotte, laddove direttamente organizzate e gestite dal
Dipartimento della protezione civile, soltanto dopo una preventiva
pianificazione e garantendo l'informazione del personale sulla natura
dei rischi e sulle attività da compiere.

5. Nelle attività di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, in cui si trovino a cooperare soggetti che non hanno alcun
rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione civile, il
personale del medesimo Dipartimento, investito di compiti di
coordinamento ed indirizzo, non è responsabile delle violazioni
commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal
personale coordinato e, nei confronti del predetto personale, è
esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che rimangono a carico dei
soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del
personale operante, così come individuati dai rispettivi ordinamenti
e dalle specifiche disposizioni di settore.

6. Nei casi in cui il personale sia impegnato in attività di
protezione civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, poste in essere per fronteggiare eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c) della medesima legge, ai fini
dell'aggiornamento delle procedure di cui al comma 2, il *datore di
lavoro redige, entro 120 giorni dal termine dell'impegno in emergenza
del Dipartimento della protezione civile, un Rapporto conclusivo dei
rischi peculiari* che si sono presentati nel corso dell'attività
svolta, indicando le misure di prevenzione e protezione che possono
essere adottate in occasione di analoghe successive situazioni. I
competenti uffici del Dipartimento della protezione civile, in
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed
integrazioni e con il Medico competente, di cui all'articolo 2, comma
1, lettera h), del medesimo decreto legislativo, effettuano e valutano
i *resoconti delle attività svolte durante le attività
emergenziali*, analizzando le criticità riscontrate, soprattutto in
occasione di infortuni, e apportando modifiche di volta in volta
migliorative sulle quali attivare un attento monitoraggio".

In ultimo, l'art. 9  "Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81".

1. Nelle attività di cui al titolo IV del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, poste
in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento della protezione
civile, in attività poste in essere per *fronteggiare eventi* di cui
all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rientrano gli
interventi da eseguire con immediatezza e speditezza, anche con
affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare
né del progetto di tali interventi né del *Piano della sicurezza e
coordinamento*. In tal caso la committenza è esonerata dalla
redazione del Piano della sicurezza e coordinamento ma è tenuta alla
*nomina immediata di un Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione* che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie
attività di competenza. Il Coordinatore per la sicurezza assicura una
presenza continua in cantiere e si avvale di assistenti. Il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene esonerato
dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento, è tenuto,
in ogni caso, alla redazione del fascicolo di cui articolo 91, comma
1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni ed integrazioni, anche se successivamente
alla realizzazione dell'opera prevista.

2. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nei casi di
cui al comma 1, in considerazione dei compiti e delle mansioni
affidatigli ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di
rendere più efficace la propria azione di coordinamento, tenuto conto
dell'esigenza di assicurare una presenza più assidua nel cantiere,
può *limitare le procedure di cui al citato articolo 92 alla sola
verbalizzazione delle situazioni di rischio grave ed imminente ovvero
passibili di sospensione delle attività del cantiere derivanti da
rischi propri delle singole imprese, nonché da rischi interferenti
tra le diverse imprese*.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, la *notifica
formale* prevista dall'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere
inoltrata all'organo di vigilanza anche successivamente all'inizio dei
lavori, purché si provveda a darne informazione con qualsiasi mezzo,
appena possibile, in ragione della particolarità e peculiarità
dell'attività svolta nell'ambito del relativo scenario di emergenza.

4. Le *aree di accoglienza* e ogni luogo connesso alle attività di
assistenza alla popolazione colpita da eventi di cui all'articolo 2
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i luoghi temporanei destinati al
coordinamento e alla gestione dei medesimi eventi, non si considerano
cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni".

*Per approfondire:* DPCM 28 novembre 2011, n. 231.

vedi l'originale (Sicurezza attività di protezione civile, decreto 231 in G.U.) su: http://www.mog231.it/sicurezza-attivita-di-protezione-civile-decreto-231-in-g-u/

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