giovedì 16 febbraio 2012

MOG 231

Il "Codice regionale edilizia" del Friuli Venezia Giulia
pubblicato il: 16 febbraio 2012 alle ore 12:10
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/il-%e2%80%9ccodice-regionale-edilizia%e2%80%9d-del-friuli-venezia-giulia/

TRIESTE -  È entrato in vigore nella regione *Friuli Venezia Giulia*
il 2 febbraio scorso il regolamento di attuazione della legge
regionale 11 novembre 2009 n. 19 *"Codice regionale
dell'edilizia"* che detta disposizioni per l'attuazione della
legge medesima e fornisce agli operatori pubblici e privati del
settore indirizzi omogenei cui attenersi negli adempimenti relativi
all'attività edile.

Il regolamento per le *disposizioni generali* interviene in materia
di:

* Criteri di calcolo dei parametri edilizi;

* documenti e atti di assenso o certificazione necessari
all'esecuzione degli interventi edilizi;

* criteri per il rilascio del certificato di agibilità e
individuazione degli interventi su edifici esistenti che possono
influire sui requisiti di agibilità.

In materia di oneri e convenzioni edilizie individua l'elenco delle
opere di urbanizzazione, le modalità generali di calcolo del
contributo di costruzione e le superfici imponibili ai fini del
contributo di costruzione. In materia di vigilanza e criteri per
l'applicazione delle sanzioni pecuniarie il regolamento definisce le
attività dell'osservatorio regionale e le procedure relative alle
segnalazioni telematiche oltre a sancire i criteri per la
determinazione delle sanzioni pecuniarie edittali.

Infine, figurano tra le *disposizioni speciali* e finali:

* Opere pubbliche soggette a comunicazione di conformità;

* disposizioni applicative in materia di sicurezza nei cantieri;

* procedure istruttorie regionali in materia di opere destinate alla
difesa militare.

È dedicato alle disposizioni applicative in materia di *sicurezza dei
cantieri* l'art. 11 che cita: "1. *Per gli interventi da eseguirsi
a stati di avanzamento o suddivisi in lotti a cura di più imprese, i
nominativi delle medesime unitamente alla documentazione prevista dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro), sono trasmessi al Comune
prima dell'inizio dei lavori relativi allo stato di avanzamento o
lotto specifico.
2. *La denuncia di inizio attività* in variante presentata ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge non è soggetta all'obbligo
di trasmissione previsto dal comma 1 nei casi in cui la documentazione
prevista dal decreto legislativo 81/2008 sia stata presentata in sede
di intervento principale."

Il regolamento giunge ad approvazione dopo un lungo iter di
concertazione tra le parti: "La volontà della regione" – ha
dichiarato l'assessore regionale ai lavori pubblici Riccardo
Riccardi – "è stata quella di uniformare i comportamenti (stesse
procedure, modulistica e quant'altro) su tutto il territorio
regionale. Per questo ha svolto un'azione di mediazione tra le
diverse esigenze, anche se ciò necessariamente comporta sacrifici
rispetto alle legittime esigenze di ogni parte in causa".

Il provvedimento sarà ora *presentato* a tutti gli  "attori"
coinvolti nella materia e cioè amministratori pubblici,
professionisti e  imprenditori, nel corso di conferenze dove saranno
trattati temi quali i nuovi criteri per il calcolo della superficie
coperta, del volume, dell'altezza, delle distanze, delle superfici
imponibili ai fini del calcolo degli oneri con le nuove esenzioni, gli
aspetti legati alla determinazione delle sanatorie edilizie e altro.

Il regolamento è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli Venezia Giulia n. 5 del 1 febbraio 2012, come 1° supplemento
ordinario n. 7*.

*Per approfondire:* BUR n. 5 del 1 febbraio 2012 Supplemento ordinario
n.7.

vedi l'originale (Il "Codice regionale edilizia" del Friuli Venezia Giulia) su: http://www.mog231.it/il-%e2%80%9ccodice-regionale-edilizia%e2%80%9d-del-friuli-venezia-giulia/

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