lunedì 20 febbraio 2012

MOG 231

Sicurezza lavoratori esposti ad amianto, linee guida Regione Sicilia
pubblicato il: 20 febbraio 2012 alle ore 14:19
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/sicurezza-lavoratori-esposti-ad-amianto-linee-guida-regione-sicilia/

PALERMO – Pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana* il 17 febbraio 2012 le "Linee guida sulle misure di
*tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti al rischio
amianto* durante i lavori di manutenzione, rimozione dell'amianto o
dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei
relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate".

Il documento arriva a regolare prassi e operazioni in sicurezza dei
lavoratori e delle imprese.

Le imprese che intendono svolgere le mansioni sopra elencate devono
ovviamente adeguare la propria attività a quanto previsto dal titolo
IX - capo III del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mmi,  ovvero adempiere a
quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sulla sicurezza sul
lavoro in merito a "*Protezione dai rischi connessi
all'esposizione all'amianto"*.

Parliamo quindi di obblighi per il datore di lavoro, valutazione dei
rischi, valore limite, prevenzione e protezione, notifica, misure
igieniche, sorveglianza sanitaria, registro di esposizione e cartelle
sanitarie di rischio, informazione e formazione dei lavoratori.

Il datore di lavoro prima di dare inizio alle attività è obbligato a
richiedere *informazioni* ai proprietari degli spazi e attuare ogni
misura necessaria al riscontrare la presenza di amianto. Quindi deve
procedere a *valutazione dei rischi*, per stabilire *natura e grado
dell'esposizione e le conseguenti misure preventive e protettive* da
attuare.

Da tale preliminare valutazione possono discendere *tre possibilità*,
tre situazioni nelle quali il datore di lavoro potrà trovarsi e per
le quali comportarsi differentemente. Può trovarsi di fronte a:
lavori non soggetti a "notifica" ex art. 250 del D.Lgs.n. 81/08;
lavori soggetti a "notifica" ex art. 250 del D.Lgs. n.81/08;
lavori soggetti a presentazione del "piano di lavoro"ex art. 256
del D.Lgs. n. 81/08.

Il *lavoro non soggetto a notifica* viene accomunato alle attività
*ESEDI* (Esposizioni sporadiche di debole intensità). Si tratta di
attività che si protraggono per un massimo di 60 ore l'anno, per
non più di 4 ore per singolo intervento; per non più di due
interventi al mese e nelle quali, come del resto anche nelle altre e
che vedremo, non si registri un livello massimo di esposizione amianto
che superi 10ff/l. In caso di tali circostanze il datore di lavoro non
è tenuto a notifica preliminare, particolari misure di prevenzione,
sorveglianza sanitaria e iscrizione nel registro degli esposti. Non
deve però adibire alla mansione più di tre addetti
contemporaneamente ed è tenuto in ogni caso, prima dell'inizio
delle opere a dichiarare nella valutazione dei rischi che il livello
di esposizione sia stato analizzato e quindi riscontrato inferiore ali
limite suddetto.

In caso di *lavoro soggetto a notifica*: il datore di lavoro deve
inviare comunicazione adeguata (notifica) al servizio S.Pre.S.A.L.
dell'ASP territorialmente competente. La notifica deve contenere:
"a) anagrafica completa del committente e dell'impresa esecutrice;
b) ubicazione del cantiere; c) tipi e quantitativi di amianto
manipolati; d) attività e procedimenti applicati; e) numero di
lavoratori interessati; f) data di inizio dei lavori e relativa
durata; g) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori
all'amianto; h)  dichiarazione attestante che: h1) la ditta è
regolarmente iscritta all'albo nazionale gestione dei rifiuti
nella  categoria "10A" (attività di bonifica di beni contenenti
amianto effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in
matrici cementizie o resinoidi);  h2) i lavoratori sono regolarmente
sottoposti a specifica sorveglianza sanitaria;  h3) i lavoratori sono
regolarmente assicurati all'INAIL per il rischio specifico ed in
possesso dei titoli di abilitazione ex art. 10, 7° comma, del D.P.R.
8 agosto 1994 e decreto Regione siciliana n. 9386 del 22 dicembre
2006''.

In ultimo i lavoro soggetti al *piano di lavoro* ex. Art 256 del D.Lgs
81/08. In questo caso il datore di lavoro deve predisporre e inviare
allo S.Pre.S.A.L. almeno trenta giorni prima dell'evenetuale inizio
dei lavori, un piano che dovrà dimostrare che lo stesso datore di
lavoro apponterà le misure necessarie alla protezione e alla
sicurezza degli operatori.

Il piano dovrà contenere:  "a) Anagrafica completa del committente e
dell'impresa esecutrice; b) luogo ove i lavori verranno effettuati;
c) natura dei lavori, data d'inizio e loro durata presumibile; d)
numero di lavoratori oratori impegnati in cantiere; e) rimozione
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto primima
dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale
rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di
quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali
contenenti amianto
vengano lasciati sul posto; f) fornitura ai lavoratori dei dispositivi
di protezione individuale;
g) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione
all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di
demolizione o di rimozione dell'amianto; h) adeguate misure per la
protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
i) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo
smaltimento dei materiali; l) adozione, nel caso in cui sia previsto
il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254 del D.Lgs.
n. 81/08,
delle misure di cui all'articolo 255 del medesimo decreto, adattate
alle particolari esigenze del lavoro specifico; m) tecniche lavorative
adottate per la rimozione dell'amianto; n) caratteristiche delle
attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare
quanto previsto dalle lettere h), i), l), m) ed o);  o) indicazione
delle misure di sicurezza finalizzate
all'eliminazione dei rischi infortunistici scaturenti durante le
fasi di smontaggio e/o demolizione dei manufatti (rischio di caduta
dall'alto, seppellimento, annegamento,
investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere, uso di
sostanze chimiche, elettrocuzione, etc.)".

E inoltre in allegato a tale piano, i *giudizi di idoneità dei
lavoratori*, atti probanti di avvenuta *formazione e informazione*,
titolo di abilitazione del responsabile del cantiere e dei lavoratori,
iscrizione all'albo nazionale della gestione dei rifuti categoria
10°, copia del registro degli esposti. In *10 giorni* lo S.Pre.S.A.L.
rilascerà l'autorizzazione a procedere. Per i casi di urgenza
previste deroghe e una sovrattassa di 52 euro.

Le linee guida contengono a corredo di tali indicazioni, e per tutte e
tre le prospettive, descrizioni dettagliate riguardanti ognuna delle
mansioni e quindi delle situazioni nelle quali può ritrovarsi
l'azienda.

Il documento contiene inoltre linee operative per quanto riguarda la
successiva richiesta di ottenimento da parte dello S.Pre.S.A.L. della
*dichiarazione di avvenuta bonifica*. Che avverrà dopo visione degli
enti preposti di copia del formulario/identificazione rifiuti e dei
rapporti di prova riguardanti i campinamenti d'aria.

*Controllo dell'esposizione*. In ogni momento e per ognuno dei tre
casi sopra elencari le imprese dovranno assicura che il valore limite
di concentrazione di fibre nell'aria non superi lo *0,1 fibra per
centimetro cubo*. Se tale valore venisse superato il datore di lavoro
deve: "a) assicura che i lavoratori esposti utilizzino dispositivi di
protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di
protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto
nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire
all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di
amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione
misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo,
sia non superiore ad un decimo del valore limite; b) provvede
all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il
superamento del valore limite di esposizione; c) adotta le misure
necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei
locali o luoghi di lavoro; d) consulta i lavoratori o i loro
rappresentanti (RLS) sulle misure da adottare prima di procedere a
tali attività".

I lavoratori adibiti alle attività riguardanti l'amianto devono
essere *formati* e mostrare di essere in possesso di attestato di
formazione professionale previsto dall' art. 10, comma 2, letterah),
della legge 27 marzo 1992, n. 257. I corsi didattici dovranno seguire
quanto previsto dal decreto dell'assessorato della sanità Regione
siciliana n. 9386 del 22 dicembre 2006 e dal decreto
dell'sssessorato della salute Regione siciliana n. 1866/10 del 22
luglio
2010.

Costituito a tale scopo dalla Regione il *"Registro regionale dei
soggetti abilitati alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica
dell'amianto"*.

Infine la *sorveglianza sanitaria*. Il controllo deve riguardare tutti
i lavoratori esposti, non i lavoratori impiegati in ESEDI. La
sorveglianza deve prevedere visite preventive e successive visite
periodiche, che nel caso di lavori in cui si sia superata la quota
dello 0,1 fibra per centimetro cubo, in lavori su amianto friabile e
in caso di incidenti non debbono superare un anno. La cartella
sanitaria a cura del medico competente deve indicare con precisione i
livelli di esposizione.  Ancora, nel caso in cui si superi la soglia
del e in casi di incidenti i lavoratori devono essere inseriti e
iscritti nel *registro degli esposti*.

*Info:*
Gazzetta ufficiale Regione Sicilia 17 febbraio 2012

vedi l'originale (Sicurezza lavoratori esposti ad amianto, linee guida Regione Sicilia) su: http://www.mog231.it/sicurezza-lavoratori-esposti-ad-amianto-linee-guida-regione-sicilia/

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