pubblicato il: 10 febbraio 2012 alle ore 13:16
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/cassazione-no-licenziamento-lavoratrice-madre-che-rifiuta-lavoro-notturno/
Il *DLgs 66/2003, all'art.11 del tit. IV*, regolamenta e pone le
limitazioni al lavoro notturno, dando mandato alle competenti
strutture sanitarie pubbliche di accertare l'inidoneità ad eseguire
le prestazioni nella fasce orarie notturne appunto. D'altra parte, i
contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei l*avoratori che
possono essere esclusi dall'obbligo del lavoro notturno*. In ogni caso
è *vietato* adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dallo
stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del
bambino.
E ancora, *non sono obbligate a prestare lavoro notturno*:
* La lavoratrice con un figlio di età inferiore a tre anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente;
* la lavoratrice o i lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici
anni;
* la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile.
La Sezione Lavoro della Corte di *Cassazione, con sentenza 23807/
2011*, ha condannato il datore di lavoro che aveva licenziato una
lavoratrice, madre di un bambino di età inferiore ai tre anni, che si
era rifiutata di eseguire le proprie mansioni in orario notturno.
L'interessata aveva fatto ricorso contro il provvedimento adottato dal
datore di lavoro per "giustificato motivo oggettivo". I giudici di
primo e di secondo grado hanno accolto il ricorso e la
Cassazione ha dato ragione alla donna in forza di quanto contenuto nel
DLgs 66/2003.
vedi l'originale (Cassazione, no licenziamento lavoratrice madre che rifiuta lavoro notturno) su: http://www.mog231.it/cassazione-no-licenziamento-lavoratrice-madre-che-rifiuta-lavoro-notturno/
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