martedì 28 febbraio 2012

MOG 231

Datore lavoro garante incolumità lavoratori, sentenza Cassazione
pubblicato il: 28 febbraio 2012 alle ore 12:27
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/datore-lavoro-garante-incolumita-lavoratori-sentenza-cassazione/

ROMA –  Un breve approfondimento oggi su una recente sentenza della
*Corte di Cassazione*, la n. 6854 del 21 febbraio 2012,  che ha
confermato una condanna per omicidio colposo a un datore di lavoro reo
di non aver messo a disposizione del suo dipendente un macchinario di
ultima generazione e dotato di specifici sistemi di sicurezza.

Una sentenza che ha sottolineato il principio di responsabilità del
datore di lavoro, quale unico soggetto garante dell'incolumità
fisica dei lavoratori.

Il caso origina da un incidente mortale avvenuto nel 2000 in provincia
di Rimini, incidente che ha trgicamente coinvolto un uomo, C.C. mentre
conduceva in salita un rullo compattatore che non era munito di
sistema di frenata sufficientemente sicuro.

Queste le motivazioni del rigetto del ricorso intentato da M.M.,
datore di lavoro imputato di omicidio colposo: "La Suprema Corte
afferma che il profilo di colpa evidenziato a carico dell'imputato, e
rimasto provato, è rappresentato dal fatto d'aver messo a
disposizione del C.C. una *macchina che presentava un rischio
intrinseco molto elevato*: quello di non essere più governabile se,
in un percorso inclinato, per una qualunque ragione (rottura meccanica
od errata manovra del conduttore) si fosse verificato -come appunto è
accaduto nel caso di specie - lo scollegamento della trasmissione dal
motore con messa in folle del mezzo." Il mezzo, non più frenato,
retrocedeva prendendo velocità e, capovolgendosi, uccideva
l'operaio.

La Corte Suprema, ha sottolineato data la premessa che "il *rischio
specifico*, legato all'inefficienza strutturale dell'azione frenante
meccanica, per quanto in precedenza esposto (risultati della perizia
di ufficio) *poteva essere scongiurato mettendo a disposizione del
lavoratore una macchina di nuova generazione*, dotata di un sistema
frenante idraulico - anziché meccanico -che, sostanzialmente,
impedisce la messa in folle". Da ciò quindi "si può affermare,
in termini di assoluta certezza, che se la macchina messa a
disposizione del C.C. fosse stata quella di nuova generazione, dotata
di un sistema frenante diverso ed efficiente, l'*infortunio non si
sarebbe verificato*".

Quella che ne risulta è quindi una completa responsabilità del
datore di lavoro che è venuto meno al suo obbligo di garante
dell'incolumità del lavoratore, obbligo cui deve ottemperare
predisponendo tute le misure preventive, mettendo a disposizione gli
strumenti più idonei a un sicuro svolgimento della attività
lavorativa ed esercitando costante azione di controllo e vigilanza: "A
carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al d.P.R.
547/1955 (art.391-392-6 ) e di quella generale in materia di sicurezza
aziendale (art.4 D.L.G.S. 626/1994) ed anche in riferimento alla norma
cd. "di chiusura del sistema" ex art. 2087 C.C., sussiste un *obbligo
di predisporre le misure idonee a rendere sicuro l'espletamento
dell'attività lavorativa dei dipendenti* ed il *controllo
dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e
delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza*. In altre
parole, il datore di lavoro è costituito *garante dell'incolumità
fisica del prestatori di lavoro*, con l'ovvia conseguenza che, ove
egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo
correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo
previsto dall'art. 40 C.P.P. comma 2."

*Per approfondire:* Cassazione Penale, 21 febbraio 2012, n. 6854 -
Infortunio mortale per mancanza di misure di sicurezza del rullo
compattatore: necessità di macchine di nuova generazione [1]

Links:
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[1] http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6613:cassazione-penale-21-febbraio-2012-n-6854-infortunio-mortale-per-mancanza-di-misure-di-sicurezza-del-rullo-compattatore-necessita-di-macchine-di-nuova-generazione&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

vedi l'originale (Datore lavoro garante incolumità lavoratori, sentenza Cassazione) su: http://www.mog231.it/datore-lavoro-garante-incolumita-lavoratori-sentenza-cassazione/

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