venerdì 17 febbraio 2012

MOG 231

Appalti pubblici, dal 2013 le informazioni nella Banca dati nazionale
pubblicato il: 17 febbraio 2012 alle ore 12:53
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/appalti-pubblici-dal-2013-le-informazioni-nella-banca-dati-nazionale/

La materia degli *appalti pubblici* è trattata nella *Sezione III del
DL 5/2012* sulle semplificazioni a favore delle imprese. Con l'*art.
20* viene modificato il Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, in vigore dal 2006, con l'inserimento
della previsione che a partire dal 2013, "la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione
alle procedure… è acquisita presso la *Banca dati nazionale dei
contratti pubblici*".

E inoltre, "le *stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori*
verificano il possesso dei requisiti (per l'accesso alle gare, ndr)
esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici".  Nel caso di gare nelle quali si richieda "il possesso
di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da
quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati 
nazionale,  il possesso di tali requisiti è verificato dalle
stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni
previste dal *Codice dei contratti*".  Per questo "i soggetti
pubblici e privati sono tenuti a mettere a disposizione
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture *(*)*, i dati e la documentazione relativi ai
requisiti

Per ora le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il
possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.  Con l' art. 21 del DL 5/2012 viene introdotta la
*responsabilità solidale negli appalt*i. Eccone il testo: "In caso
di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore
di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni
dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine
rapporto, nonché  i contributi previdenziali e i premi assicurativi
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,
restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui
risponde solo il responsabile dell'inadempimento".

*(*)* L'*Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori*, servizi e forniture è un organo collegiale che vigila sul
rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti
pubblici ed è dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di
valutazione e di autonomia organizzativa. Ha, fra gli obiettivi,
quello di garantire correttezza e trasparenza nella scelta del
contraente, di economicità ed efficienza nell' esecuzione dei
contratti e di garantire il rispetto della concorrenza nelle procedure
di gara.

L'autorità ha anche poteri sanzionatori e ispettivi in relazione ai
quali può richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle
stazioni appaltanti ed agli operatori economici, ma anche irrogare
sanzioni pecuniarie per sanzionare: le inottemperanze agli obblighi di
collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati, la
trasmissione di informazioni e di documentazione false, la mancata
trasmissione dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle
imprese alle stazioni appaltanti e le società organismo di
attestazione *(SOA)*.

_Continua mercoledì..._

*Leggi anche:* Semplificazioni, una specifica sezione del DL per
l'agricoltura.

vedi l'originale (Appalti pubblici, dal 2013 le informazioni nella Banca dati nazionale) su: http://www.mog231.it/appalti-pubblici-dal-2013-le-informazioni-nella-banca-dati-nazionale/

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