mercoledì 22 febbraio 2012

MOG 231

Licenziamento del lavoratore non reperibile per la visita domiciliare
pubblicato il: 22 febbraio 2012 alle ore 13:04
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/licenziamento-del-lavoratore-non-reperibile-per-la-visita-domiciliare/

Secondo la *Corte di Cassazione, sent. 2003/2012*, il *datore di
lavoro* è legittimato a *licenziare il proprio dipendente assente dal
lavoro per malattia*, che non si *renda reperibile durante le visite
mediche di controllo* e che continui a far pervenire certificati
successivi al termine indicato all'origine della condizione di
impossibilità a recarsi al lavoro a causa di una infermità
provvisoriamente inabilitante.

Con lo stesso parere, nel caso sottoposto alla Cassazione, si erano
espressi sia il Giudice monocratico che la Corte d'Appello che avevano
così respinto la domanda del lavoratore interessato ad ottenere la
dichiarazione di illegittimità del licenziamento operato dal datore
di lavoro.

Le motivazioni della Cassazione? Con il suo comportamento il
lavoratore ha dimostrato *"pervicace volontà intenzionalmente mirata
a pregiudicare"* l'interesse  del datore di lavoro "ad esser posto in
condizione di effettuare un'adeguata verifica dello stato di malattia
del dipendente assente". Fatto che viene riconosciuto tale da
*incrinare il vincolo fiduciario* instaurato tra le parti con
l'assunzione e che è venuto meno sia per il reiterarsi, in breve
tempo, del comportamento del lavoratore che non si è fatto trovare in
casa per i controlli sanitari, sia per il fatto che l'interessato
non è riuscito a opporre valide giustificazioni del suo
comportamento.

In generale, "per stabilire in concreto l'esistenza di una *giusta
causa di licenziamento*, che deve rivestire il carattere di grave
negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in
particolare di quello fiduciario, occorre valutare:

* La *gravità dei fatti addebitati al lavoratore*, in relazione
alla portata oggettiva e soggettiva del medesimo, alle circostanze
nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento
intenzionale;

* la *proporzionalità* tra tali fatti e la sanzione inflitta,
stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa
la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da
giustificare o meno la massima sanzione disciplinare (Cassazione,
Sent.. 21437/2011).

vedi l'originale (Licenziamento del lavoratore non reperibile per la visita domiciliare) su: http://www.mog231.it/licenziamento-del-lavoratore-non-reperibile-per-la-visita-domiciliare/

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