venerdì 10 febbraio 2012

MOG 231

Semplificazione ambientale, Dec.19/10/ 2011 n. 227
pubblicato il: 10 febbraio 2012 alle ore 12:20
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/semplificazione-ambientale-dec-1910-2011-n-227/

ROMA - Entrerà in vigore il prossimo *18 febbraio 2012*, il DPR n.
227 del 19 ottobre 2011 "Regolamento per la *semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale* gravanti sulle
imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122".

Finalità del decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 3
febbraio 2012 è rendere più semplici e snelli gli adempimenti
burocratici per le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese
così come definite all'articolo 2 del decreto del ministero delle
Attività produttive in data 18 aprile 2005, cui si applica il
presente regolamento.

Si ricorda che le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie
*mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione* ai sensi
dell'articolo 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il regolamento si compone di 6 articoli. Gli articoli 2 e 3 riguardano
le *"Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue"* e, nel
dettaglio, l'art. 2 riporta i criteri per i quali gli scarichi di
alcune PMI possono essere assimilati alle acque reflue domestiche, e
l'art. 3 illustra le modalità di rinnovo dell'autorizzazione agli
scarichi di acque reflue industriali. In caso di condizioni immutate
in quantità e qualità degli scarichi, l'art 3 prevede che le
imprese per il rinnovo possano avvalersi della presentazione di una
semplice autocertificazione.

*"Semplificazione della documentazione di impatto acustico"* è
l'oggetto dell'art. 4. Si stabiliscono qui

* Le attività che sono escluse dall'obbligo di presentare la
documentazione;

* la possibilità di presentare autocertificazione per tutte quelle
attività che rispettino le emissioni acustiche previste da
regolamento comunale o dai limiti fissati nel decreto del
presidente del consiglio dei ministri del 14 novembre 1997;

* l'obbligo di presentare la apposita documentazione per tutte le
attività che superano i limiti prefissati.

Intervenendo sempre con la finalità di facilitare e snellire
l'espletamento burocratico delle pratiche, nell'art. 5 il decreto si
occupa di disposizioni attuative e stabilisce che tutte le domande
debbano essere inviate, unicamente per via telematica, allo *Sportello
unico per le attività produttive* competente per territorio,
utilizzando  modello unificato e semplificato appositamente
predisposto. Infine l'articolo 6 è relativo alle *attività di
monitoraggio*.

*Per approfondire:* Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
2011, n. 227- Regolamento per la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

vedi l'originale (Semplificazione ambientale, Dec.19/10/ 2011 n. 227) su: http://www.mog231.it/semplificazione-ambientale-dec-1910-2011-n-227/

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