pubblicato il: 1 marzo 2012 alle ore 14:30
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/decreto-semplificazioni-la-riduzione-dei-controlli-nell%e2%80%99art-14/
ROMA – Il *decreto semplificazioni*, Decreto - legge 9 febbraio
2012, n. 5
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",
attualmente in fase di revisione alla Camera dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2012, e in vigore dal 10 febbraio, ha
nelle ultime ore scatenato dubbi e proteste in merito a un comma,
l'f, dell*'articolo 14*, che così si esprime: *"soppressione o
riduzione dei controlli sulle imprese* in possesso della
certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN
ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di
norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un
ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione
europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli
Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA)".
Sono ora in fase di discussione alla Camera emendamenti sulla norma
contestata, accompagnati da appelli e dichiarazioni negative
provenienti in particolar modo dal mondo sindacale.
Seguiremo con attenzione nei prossimi giorni l'iter della questione,
cercando di capire come verrà giustificato o altresì modificato
l'articolo. Questo il testo dell'intero articolo 14:
"Art. 14 Semplificazione dei controlli sulle imprese.
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende
agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa
comunitaria, ai principi della semplicita', della proporzionalita' dei
controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva
tutela del rischio, nonche' del coordinamento dell'azione svolta dalle
amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare
sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it
la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione
della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuno di
essi i criteri e le modalita' di svolgimento delle relative attività.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla
base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui all'articolo
25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i
controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo
economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e
20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto alla
tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle
amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore
intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa, definendo
la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle
ispezioni gia' effettuate;
d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di
prevenire rischi e situazioni di irregolarita';
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso
della certificazione del sistema di gestione per la qualita' (UNI EN
ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di
norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un
ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione
europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli
Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti,
conformano le attivita' di controllo di loro competenza ai principi di
cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono adottate
apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli
in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare
applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia".
*Info:*
Decreto - legge 9 febbraio 2012, n. 5.
Approfondimenti sul decreto semplificazioni.
vedi l'originale (Decreto semplificazioni, la riduzione dei controlli nell'art.14) su: http://www.mog231.it/decreto-semplificazioni-la-riduzione-dei-controlli-nell%e2%80%99art-14/
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