mercoledì 7 marzo 2012

MOG 231

Regolamento esecutivo Codice appalti della Regione Sicilia
pubblicato il: 7 marzo 2012 alle ore 12:30
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/regolamento-esecutivo-codice-appalti-della-regione-sicilia/

PALERMO – Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della *Regione
Siciliana* n. 7 del 17-2-2012 il decreto Presidenziale 31 gennaio
2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni." Decreto che interviene in materia di
*disciplina degli appalti pubblici* ed è entrato in vigore il 18
febbraio.

Il nuovo regolamento si sviluppa in trentadue articoli in cui affronta
diverse tematiche riguardo le conferenze di servizi, la programmazione
dei lavori, la costituzione della commissione di aggiudicazione,
l'istituzione dell'albo degli esperti, il responsabile di
procedimento, i bandi tipo, il capitolato generale d'appalto, il
prezzario unico regionale, i criteri di aggiudicazione e altri.

Tra le novità degne di nota il regolamento interviene a chiarire
alcuni dubbi in merito all'articolo 19, comma 4 della legge regionale
n. 12/2011 che cita "Per gli appalti di servizi di cui al decreto
legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, il criterio
delle offerte è esclusivamente quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, nei casi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

Il regolamento chiarisce il punto nell'articolo 29 "Criteri di
aggiudicazione di cui all'articolo 19 della legge regionale n.
12/2011" in particolare nei commi 6, 7, 8 e 9 dove si legge:

"6. Gli appalti di servizi ingegneristici (decreto legislativo n.
163/2006, all. II A, ctg. 12) sono affidati con le modalità previste
nella Parte III, titolo II del D.P.R. n. 207/2010 e con il ricorso al
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
nell'ipotesi di cui all'articolo 266 del D.P.R. n. 207/2010
(importo pari o superiore a 100.000,00 euro).

7. Per la valutazione delle offerte disciplinate dall'articolo 267
dello stesso D.P.R. n. 207/2010, di importo compreso fra la soglia
fissata per l'affidamento in via fiduciaria ed euro 100.000,00, ove
le stazioni appaltanti ricorrano al criterio di cui all'articolo 83
del decreto legislativo n. 163/2006, un punteggio non inferiore al
30% di quello previsto per l'offerta tecnica è attribuito in
relazione ai dati desumibili dall'allegato "O" al D.P.R. n.
207/2010. Analoga percentuale è attribuita in relazione alle voci
indicate all'articolo 24 della legge regionale n. 12/2011,
ove quest'ultimo venga in considerazione nella singola procedura.

8. Per l'affidamento dei servizi di importo fino alla soglia
fissata per l'affidamento in via fiduciaria trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto
legislativo n. 163/2006, nonché le corrispondenti previsioni del
D.P.R. n. 207/2010.

9. Nel caso in cui, per l'affidamento degli appalti di cui
all'articolo 267 del D.P.R. n. 207/2010, le stazioni appaltanti non
ritengano di utilizzare per la selezione delle offerte il criterio di
cui all'articolo 19, comma 2, lett. b) della legge regionale n.
12/2011 (offerta economicamente più vantaggiosa), optando per il
criterio del massimo ribasso, le amministrazioni aggiudicatrici
indicano, con relazione del RUP, acclusa alla delibera o alla
determina a contrarre i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di
realizzare un migliore rapporto costo/benefici, in relazione alla
tipologia dell'appalto da affidare ed all'importo a
base d'asta."

Ne risulta quindi che gli appalti ingegneristici di importo stimato
inferiore a *100.000 euro*, possono essere affidati anche con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ma, in quel caso le
stazioni appaltanti devono indicare, attraverso una relazione
predisposta dal *Responsabile del procedimento*, i presupposti di
fatto e le ragioni di diritto per cui il ricorso al meccanismo del
massimo al ribasso consente di realizzare un miglior rapporto
costi/benefici.

Per l'affidamento dei servizi di importo compreso tra la soglia
fissata per l'affidamento in via fiduciaria e 100.000 euro si
puntualizza  invece che, nel caso in cui le stazioni appaltanti
utilizzino il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, deve essere attribuito un punteggio non inferiore al
30% di quello previsto per l'offerta tecnica in relazione ai dati
desumibili dall'allegato "0'' al D.P.R. n. 207/2010.

*Per approfondire:* Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  N. 7
Del 17-2-2012 – Allegato 1 (p. 18) (PDF).

vedi l'originale (Regolamento esecutivo Codice appalti della Regione Sicilia) su: http://www.mog231.it/regolamento-esecutivo-codice-appalti-della-regione-sicilia/

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