mercoledì 7 marzo 2012

MOG 231

REACH, un po' di chiarezza
pubblicato il: 7 marzo 2012 alle ore 12:56
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/reach-un-po%e2%80%99-di-chiarezza/

Il *Regolamento 1907/2006 del Parlamento Europeo* riguarda la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche *(REACH)*. Esso ha istituito l'*Agenzia europea per
le sostanze chimiche (ECHA - European Chemicals Agency )* modificando
sia i precedenti regolamenti CEE del 1993 e 1994, sia le  direttive
in materia del 1976, del 1991, del 1993 e  del 2000.

Il regolamento è costituito da 15 titoli suddivisi in 141 articoli e
17 allegati tecnici ed è stato applicato dagli Stati membri secondo
determinate scadenze.

Alcuni titoli sono entrati in vigore il *1° giugno 2007* (ad es, le
informazioni all'interno della catena di approvvigionamento, le
tariffe e gli oneri,  l'Agenzia e le autorità competenti), altri, il
*1° giugno 2008* (ad. es. la registrazione delle sostanze, gli
utilizzatori a valle, l'inventario delle classificazioni).

Dal 1° giugno 2009 è entrato in vigore il *tit. VIII* relativo alle
restrizioni dell'uso.

Con l'entrata in vigore del regolamento europeo 1907 sono stati
adottati anche nel nostro Paese numerosi provvedimenti di
applicazione, dai primi adempimenti sulle *schede di sicurezza* del
2007, ai *metodi di prova* del 2008, alle più recenti modiche del
Regolamento che nel 2011 sono state almeno 5.

Nel *decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2009*
(programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di
prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze
chimiche "estremamente preoccupanti"), sono state fissate le
agevolazioni alle attività di sviluppo sperimentale.  Ma il decreto
ministeriale va ricordato perché contiene una novità non da poco
rispetto alla precedente legislazione in materia, in quanto non tocca
più allo Stato, con prescrizioni o restrizioni o obblighi,  ma alle
*industrie chimiche di garantire la sicurezza nel settore chimico*,
alle quali incombe di *dimostrare, con l'esecuzione di test
preventivi* sulle materie prime, *la non dannosità dei prodotti* e
quindi di garantire la loro commercializzazione.

Di particolare importanza sono le implicazioni del Regolamento REACH
nell'ambito della *normativa vigente in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro* (Titolo IX del TU 81/2008 al capo I "Protezione
da agenti Chimici" e capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e
Mutageni").

Questa la struttura del Titolo IX "Sostanze Pericolose",  Capo I:
Art. 222: Definizioni; Art. 223: Valutazione dei rischi;, Art. 224:
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi; Art. 225:
Misure specifiche di protezione e di prevenzione; Art.
226:Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze; Art.
229:Sorveglianza sanitaria; Art. 230: Cartelle sanitarie e di rischio.

*Info:* ECHA.

_Continua venerdì..._

vedi l'originale (REACH, un po' di chiarezza) su: http://www.mog231.it/reach-un-po%e2%80%99-di-chiarezza/

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