martedì 20 marzo 2012

MOG 231

Sanzioni Testo unico sicurezza lavoro, modalità Regione Sicilia
pubblicato il: 20 marzo 2012 alle ore 08:31
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/sanzioni-testo-unico-sicurezza-lavoro-modalita-regione-sicilia/

PALERMO – Pubblicato in *G.U.R.S. n. 10 del 9 marzo 2012* il decreto
del 20 febbraio "Modalità operative inerenti l'irrogazione delle
*sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81* e successive modifiche ed integrazioni".

Nel provvedimento l'assessore alla Salute della Regione Sicilia,
considerata la necessità di dare unitarietà di esercizio in tutta il
territorio in merito a *illecito amministrativo in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro* definisce la procedura cui
tutte le *AA.SS.PP.* regionali devono attenersi in caso di irrogazione
di sanzioni amministrative. Si delibera quindi in materia di *primo
accesso ispettivo*, di verifica dell'avvenuta regolarizzazione delle
violazioni, di ammissione a rateizzazione, di modalità di
presentazione di ricorso e di conseguenze del mancato pagamento della
sanzione amministrativa

Nel primo articolo si stabilisce che l'*AA.SS.PP.* "in caso di
accertamento del mancato rispetto della vigente legislazione in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
punibile con sanzione amministrativa, dovrà redigere il verbale primo
accesso ispettivo". Le violazioni, se possibile, devono essere
contestate immediatamente al trasgressore o, se impossibilitati
inviata notifica del verbale a mezzo servizio postale di notificazione
atti giudiziari/amministrativi

Alla scadenza dei termini l'organo di vigilanza verificherà
l'avvenuta *regolarizzazione della violazione accertata*. Nel caso
il trasgressore avesse ottemperato a quanto disposto nel verbale sarà
ammesso al pagamento in sede amministrativa della somma nella misura
minima prevista dalla legge, oltre le spese di notifica (art. 301-bis
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Se il trasgressore *non avesse provveduto a regolarizzare la sua
posizione* sarà obbligato "al pagamento della sanzione prevista
dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa
o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale,
oltre alle spese di notifica".

Il trasgressore che si trovasse in condizioni economiche disagiate,
potrà essere ammesso a *rateizzazione della sanzione*, e potrà in
qualsiasi momento estinguere la sanzione con pagamento in soluzione
unica. Se inadempiente anche una sola rata, l'obbligato sarà tenuto
al pagamento in unica soluzione della somma residua della sanzione
applicata.

Il trasgressore e l'obbligato in solido, ai sensi dell'art. 18,
legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla
notificazione della violazione, hanno facoltà di presentare
*ricorso*, produrre scritti difensivi e inviare, richiesta di essere
ascoltato dalla medesima autorità competente. Il ricorso dovrà
essere inoltrato al Servizio 3 "Tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro", del Dipartimento attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.), dell'assessorato regionale
della Salute, via M. Vaccaro n. 5, c.a.p. 90154 Palermo.

Per l'esame di ogni ricorso, il dirigente del Servizio 3 costituirà
un gruppo di lavoro di cui farà egli stesso parte insieme a tre
direttori di organi di vigilanza delle AA.SS.PP.( con l'esclusione
però del direttore dell'organo di vigilanza che ha irrogato la
sanzione), e da un funzionario amministrativo del dipartimento
A.S.O.E.

Il ricorso nel caso in cui il gruppo di lavoro ritenga fondato
l'accertamento potrà essere rigettato; nel caso in cui il gruppo di
lavoro ritenga l'accertamento non fondato, potrà essere emessa
ordinanza motivata di archiviazione degli atti, trasmettendola
integralmente al ricorrente ed all'organo di vigilanza che ha
redatto il verbale.

Nel caso in cui l'obbligato non effettui il pagamento dovuto,
l'organo competente provvederà al recupero coattivo delle somme
dovute per le sanzioni amministrative elevate ai sensi di legge.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni accertate si
*prescrive nel termine di cinque anni* dal giorno in cui è stata
commessa la violazione.

*Per approfondire:* Regione Sicilia, decreto 20 febbraio 2012.

vedi l'originale (Sanzioni Testo unico sicurezza lavoro, modalità Regione Sicilia) su: http://www.mog231.it/sanzioni-testo-unico-sicurezza-lavoro-modalita-regione-sicilia/

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