mercoledì 14 marzo 2012

MOG 231

Accordo Stato Regioni abilitazione e formazione uso attrezzature in G.U.
pubblicato il: 14 marzo 2012 alle ore 13:50
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/accordo-stato-regioni-abilitazione-e-formazione-uso-attrezzature-in-g-u/

ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del *12 Marzo 2012*, n. 60 -
s.o. n. 47 "L'accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente l'*individuazione delle
attrezzature di lavoro* per le quali è richiesta una *specifica
abilitazione degli operatori*, nonché le modalità per il
*riconoscimento di tale abilitazione*, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della
*formazione*, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni".

Ricordiamo che la Conferenza Stato Regioni ha previsto in sede di
accordo l'entrata in vigore del provvedimento a dodici mesi dalla
pubblicazione dello stesso in G.U. È quindi da ritenersi plausibile
che la normativa assumerà piene funzioni a partire dal *12 marzo
2013*.

L'accordo regolerà la formazione per l'abilitazione degli
operatori all'uso di specifiche attrezzature da lavoro, compresi gli
operatori di aziende familiari annoverate nell'articolo 21 del Testo
unico. Si tratta ricordiamo di *formazione specifica* che non esime
gli stessi operatori dal seguire iter e programmi formativi
obbligatori.

Le *attrezzature* per l'uso delle quali sarà prevista abilitazione e
formazione sono:

* *piattaforme di lavoro mobili elevabili:* macchina mobile
destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad
altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali
svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento
che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro
attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita
almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura
estensibile e da un telaio;

* *gru a torre:* gru a braccio orientabile, con il braccio montato
sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in
verticale nella posizione di lavoro;

* *gru mobile*: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o
senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse è che rimane
stabile per effetto della gravità;

* *gru per autocarro*: gru a motore comprendente una colonna, che
ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato
alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un
veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una
base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo;

* *carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:* carrelli
semoventi a braccio telescopico, carrelli elevatori a contrappeso
dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non
girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di
sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve
presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto
all'asse longitudinale del carrello;

* *carrelli industriali semoventi:* qualsiasi veicolo dotato di
ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per
trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su
scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore
a bordo su sedile;

* *carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi:*
attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati,
telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi
ed azionate da un operatore a bordo su sedile;

* *trattori agricoli o forestali:* qualsiasi trattore agricolo o
forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed
una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la
cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di
trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o
azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi
agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o
forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi
in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per
accompagnatori;

* *macchine movimento terra: escavatori idraulici* macchina
semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di
una strutturai superiore (torretta) normalmente in grado di
ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da
un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con
una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa
maggiore di 6000 kg;

* *escavatori a fune:* macchina semovente a ruote, a cingoli o ad
appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado
di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore
azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per
scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o
una benna mordente, usata per compattare il materiale con una
piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o
sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o
attrezzature speciali;

* *pale caricatrici frontali*: macchina semovente a ruote o a
cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad
un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico
o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti
della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg;

* *terne:* macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una
struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore
anteriore che di un escavatore posteriore;

* *autoribaltabile a cingoli:* macchina semovente a cingoli, dotata
di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o
spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg;

* *pompa per calcestruzzo:* dispositivo, costituito da una o più
parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro,
rimorchio o veicolo per uso speciale, capace dì scaricare un
calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo
stesso.

Nell'accordo vengono definiti i *requisiti minimi dei corsi*, e le
*tre tipologie di modulo formativo* che sono: teorico, tecnico,
pratico. Con questi ultimi due dalla lunghezza e dalla consistenza
molto variabile in base all'attrezzatura oggetto della formazione.
Per il modulo giuridico e per il tecnico è consentito l'uso di
modalità formative in e-elarning. Il modulo giuridico qualora si
desideri ottenere attestato per diverse attrezzature è sempre valido.

Al termine di ogni modulo e alla conclusione dell'intero iter sono
previste prove di valutazione. L'abilitazione durerà *5 anni* e per
il rinnovo occorrerà seguire corso di aggiornamento della durata
minima di 4 ore. Il percorso formativo verrà registrato nel *libretto
formativo del cittadino*. Al contempo il soggetto formatore dovrà
conservare per almeno 10 anni il *"Fascicolo del corso"* con i
dati dei corsi, degli allievi e degli attestati.

Per quanto riguarda il *riconoscimento della formazione pregressa*
saranno riconosciuti attestati di: corsi di formazione della durata
complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi; corsi dalla
durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi
dall'entrata in vigore dell'accordo con verifica finale; corsi non
completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purchè entro 24
mesi siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di
apprendimento.

I *lavoratori agricoli* con almeno 2 anni di esperienza possono
ricevere abilitazione dopo corso di aggiornamento da effettuarsi entro
5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accorso saranno
già incaricati all'uso delle attrezzature dovranno seguire i corsi
entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Il testo succede e si affianca alle precedenti intese in materia di
formazione dei lavoratori e formazione dei datori di lavoro – RSPP
approvati dalla stessa Conferenza Stato Regioni e pubblicati i G.U.
l'11 gennaio 2012.

*Info:* Accordo 22 febbraio 2012.

*Leggi anche:* Abilitazione e formazione all'uso di attrezzature,
accordo Stato Regioni.

vedi l'originale (Accordo Stato Regioni abilitazione e formazione uso attrezzature in G.U.) su: http://www.mog231.it/accordo-stato-regioni-abilitazione-e-formazione-uso-attrezzature-in-g-u/

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