venerdì 2 marzo 2012

MOG 231

Sciopero delle mansioni, datore di lavoro e lavoratore
pubblicato il: 2 marzo 2012 alle ore 14:02
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/sciopero-delle-mansioni-datore-di-lavoro-e-lavoratore/

Il *datore di lavoro* può sanzionare il dipendente che si astiene dal
compiere uno o più compiti affidatigli oppure che svolge solo
parzialmente gli obblighi contrattuali. Per di più, la condotta del
datore di lavoro non viene considerata antisindacale. Perchè?
Perchè, nella circostanza, con l'astensione il dipendente non
esercita il diritto allo sciopero, ma semmai effettua il c.d. sciopero
delle mansioni.

La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha ribadito un
orientamento pienamente condiviso *(*)* in questa materia, secondo il
quale per esserci sciopero, il cui diritto è sancito dall'art. 40
della Costituzione,  occorre che l'astensione dal lavoro:

* sia esercitata in forma collettiva;

* si concretizzi per una determinata unità temporale;

* comporti la perdita della retribuzione.

*(*)* Si rinvia anche alla sentenza n. 12978 del 14 giugno 2011,
secondo la quale non può definirsi sciopero ogni astensione sindacale
che comporti una riduzione del servizio, perchè "ci si colloca al di
fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la
prestazione per una data unità di tempo non sia integrale ma riguardi
solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere".

La *Suprema Corte e*ra stata chiamata a giudicare sul  "rifiuto (di
un postino, ndr) di effettuare la consegna di una parte della
corrispondenza di competenza di un collega assegnatario di altra zona
della medesima area territoriale, in violazione dell'obbligo di
sostituzione previsto dal contratto collettivo... " e aveva concluso
che "non è astensione dal lavoro straordinario, nè astensione per un
orario delimitato e predefinito, ma è rifiuto di effettuare una delle
prestazioni dovute..." Da qui, che "l'astensione non può essere
qualificata sciopero e resta un mero inadempimento parziale della
prestazione dovuta".

vedi l'originale (Sciopero delle mansioni, datore di lavoro e lavoratore) su: http://www.mog231.it/sciopero-delle-mansioni-datore-di-lavoro-e-lavoratore/

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