pubblicato il: 1 marzo 2012 alle ore 14:14
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/abilitazione-e-formazione-all%e2%80%99uso-di-attrezzature-accordo-stato-regioni/
ROMA - Approvato dalla *Conferenza permanete per i rapporti Stato
Regioni* nella seduta del *22 febbraio* con l'accordo concernente
*"l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali é
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le
modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità
della formazione*, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e
integrazioni".
L'accordo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale succede
e si affianca alle precedenti intese in materia di formazione dei
lavoratori e formazione dei datori di lavoro – RSPP approvati dalla
stessa Conferenza Stato Regioni e pubblicati i G.U. l'11 gennaio 2012.
Il testo richiama le indicazioni dell'*articolo 73 del Testo unico
sulla sicurezza* che cita: "Art. 73. (Informazione, formazione e
addestramento). 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli
36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura
di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso
dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una
formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza
relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui
rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro,
sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui
cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati
dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7,
ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e
specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo
idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere
causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate
le attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica
abilitazione degli operatori nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione".
Questi in sintesi i termini del patto. Seguiranno approfondimenti
dettagliati nei giorni seguenti la pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale.
L'accordo regola la formazione per l'abilitazione degli
*operatori* all'uso di specifiche attrezzature da lavoro, compresi
gli operatori di aziende familiari annoverate nell'articolo 21 del
Testo unico. Si tratta ricordiamo di *formazione specifica* che non
esime gli stessi operatori dal seguire iter e programmi formativi
obbligatori.
Le *attrezzature per l'uso delle quali è prevista formazione
specifica sono*: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre,
gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento
terra, pompa per calcestruzzo.
Vengono definiti i *requisiti minimi dei corsi*, che devono disporre
di un responsabile, di un registro di presenza, di un numero massimo
di allievi per ogni corso non superiore alle 24 unità, di un rapporto
istruttore allievi nella pratica in aree idonee non superiore di 1 a
6.
Tre generalmente le tipologie di modulo formativo: *teorico, tecnico,
pratico*. Con questi ultimi due dalla lunghezza e dalla consistenza
molto variabile in base all'attrezzatura oggetto della formazione.
Per il modulo giuridico e per il tecnico è consentito l'uso di
modalità formative in e-elarning. Il modulo giuridico qualora si
desideri ottenere attestato per diverse attrezzature è sempre valido.
Al termine di ogni modulo e alla conclusione dell'intero iter sono
previste *prove di valutazione*. Al termine delle prove di valutazione
sono rilasciati attestati di abilitazione. L'*abilitazione durerà 5
anni* e per il rinnovo occorrerà seguire *corso di aggiornamento*
della durata minima di 4 ore.
Il percorso formativo verrà registrato nel *libretto formativo del
cittadino* (art.2 comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10
settembre 2003 n.276 (PDF)). Al contempo il soggetto formatore dovrà
conservare per almeno 10 anni il *"Fascicolo del corso"* con i
dati dei corsi, degli allievi e degli attestati.
Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa
saranno *riconosciuti* attestati di: corsi di formazione della durata
complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi; corsi dalla
durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi
dall'entrata in vigore dell'accordo con verifica finale; corsi non
completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purchè entro 24
mesi siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di
apprendimento.
I *lavoratori agricoli* con almeno 2 anni di esperienza possono
ricevere abilitazione dopo corso di aggiornamento da effettuarsi entro
5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo.
Fatte salve le buone prassi aventi come oggetto progetti formativi e
previste dall'articolo 2, v, del Testo unico sulla sicurezza:
"soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa
vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e
finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni
di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo
51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6,
previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne
la più ampia diffusione".
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accorso sono
già incaricati all'uso delle attrezzature devono effettuare i corsi
entro *24 mesi*.
L'accordo entrerà in vigore *dodici mesi dopo la pubblicazione in
G.U*.
I *formator*i. Possono sostenere i corsi Regioni e Province autonome,
ministero del Lavoro, INAIL, sindacati, ordini collegi e associazioni
professionali riconosciute, aziende di attrezzature purchè
accreditate in Regione e Provincia autonoma, soggetti formatori con
esperienza almeno triennale nel settore accreditati in Regione o
Provincia autonoma, soggetti formatori con almeno sei anni di
esperienza nella formazione sulla salute e sicurezza lavoro
accreditati in Provincia e Regione, enti bilateriali, scuole edili di
enti paritetici
*Il testo integrale del decreto:* Accordo tra Governo, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione
delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in
attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (PDF).
vedi l'originale (Abilitazione e formazione all'uso di attrezzature, accordo Stato Regioni) su: http://www.mog231.it/abilitazione-e-formazione-all%e2%80%99uso-di-attrezzature-accordo-stato-regioni/
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