Un nuovo post "La Direzione dei VVF sull'applicazione del nuovo regolamento (DPR 151/2011)" è stato pubblicato il giorno 30 luglio 2013 alle ore 08:02 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
La Direzione centrale del Dipartimento dei Vigili del fuoco ha
divulgato in questi giorni le risposte ai quesiti pervenuti da alcune
proprie Direzioni territoriali.
La prima richiesta riguardava a quale normativa si debba fare
riferimento per gli *stabilimenti in cui sono presenti sostanze
pericolose* (in una determinata quantità, Nda), per cui il gestore è
tenuto a redigere un rapporto di sicurezza (*art. 8 del Dlgs
334/99**). La risposta è stata: si applichi il nuovo _Regolamento di
semplificazione di prevenzioni incendi_ (DPR 151/2011 - elenco delle
attività ex all. 1 -).
Sulle procedure di prevenzione incendi per le cosiddette *"attività
Seveso"* (rischio incidente rilevante), la Direzione ha risposto che
"anche per le attività soggette all' art.8 del DLgs 334/99*** si
applicano le procedure del nuovo Regolamento, *peraltro*, "*con i
dovuti adattamenti: in particolare il Certificato di prevenzione
incendi (CPI)* per l'intera attività potrà essere rilasciato solo a
valle della *conclusione istruttoria e dei sopralluoghi* della
Commissione nominata dal Comitato tecnico regionale (CTR)".
E infine per gli *stabilimenti esistenti* in cui siano presenti
attività elencate nell'all.1 del nuovo Regolamento, il gestore,
deve:
* ottenere il parere del CTR sul rapporto di sicurezza;
* presentare, nei termini di legge, al Comando dei VVF la richiesta
di rinnovo periodico di conformità antincendio previsto dal nuovo
regolamento del 2011.
Così conclude il Dipartimento nella risposta ai tre quesiti.
* Il Comando dei VVF: a) effettua i controlli, di norma
nell'ambito della Commissione sopralluogo, nominata dal CTR e
comunque secondo la tempistica di legge; b) per le attività di
categoria C****, in caso di esito positivo dei controlli,
rilascia il CPI e ne trasmette copia al CTR.
* La Commissione sopralluogo redige il verbale delle visite
tecniche.
*** "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose".
**** Attività con alto livello di complessità, indipendentemente
dalla presenza o meno della regola tecnica di riferimento.
*Info:* procedure prevenzione incendi rischio incidente rilevante.
http://www.mog231.it/la-direzione-dei-vvf-sullapplicazione-del-nuovo-regolamento-dpr-1512011/
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