Un nuovo post "Semplificazioni sicurezza lavoro Decreto del Fare, emendamenti della Conferenza Regioni" è stato pubblicato il giorno 16 luglio 2013 alle ore 13:24 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
ROMA - _Decreto del Fare_. La *Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome* ha rilasciato al termine della seduta unificata
dell'11 luglio il proprio parere sull Ddl di conversione del Decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69 _Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia_. Si tratta di un parere favorevole vincolato da
emendamenti.
Tra gli emendamenti presentati alcuni riguardano le *semplificazioni
sulla sicurezza sul lavoro*. Osservazioni quindi che vanno a seguire
le proposte di modifica sugli stessi temi recentemente approvate e
comunicate dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati.
* "*Articolo 32* - Semplificazione di adempimenti formali in materia
di sicurezza sul lavoro- Al comma 1, eliminare la lettera a)
(Duvri ndr).
Motivazione. Il legislatore pur titolando l'articolo 32
"semplificazione di adempimenti formali…." di fatto introduce
modifiche su aspetti sostanziali della sicurezza nei luoghi di lavoro,
che abbassano notevolmente i livelli di tutela per i lavoratori, come
di seguito si va ad illustrare.
Preme inoltre evidenziare che l'utilizzo della decretazione
d'urgenza , immediatamente applicabile, ma priva, nel caso di
specie, della completa definizione di tutte le norme per la sua
applicazione (es: rimando a decreto per la definizione del basso
rischio) rende di fatto inattuabile immediatamente l'applicazione
del decreto legge stesso.
Inoltre: 1. Il legislatore ha introdotto, *per i settori "a basso
rischio"*, una scelta arbitraria del datore di lavoro committente in
merito alla modalità di eliminazione e/o riduzione dei rischi
interferenziali, in quanto prevede la possibilità per il medesimo
soggetto di scegliere tra l'elaborazione di un documento cartaceo
(Duvri) e l'indicazione, senza motivazione, di un incaricato che con
la sua attività (sovrintendere alle attività di cooperazione e di
coordinamento) dovrebbe riuscire a eliminare/ridurre i rischi
interferenziali.
2. Si rileva inoltre che la *figura individuata dal legislatore* del
DL 69 "un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza
e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di
periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di
lavoro" non rientra tra le figure definite all'art 2 del D.lgs.
81, potendo ciò generare confusione circa la sua effettiva
individuazione, dal momento che esiste nel medesimo art 2 una
definizione corretta e puntuale del preposto.
3. A fortiori si evidenzia che l'individuazione di un proprio
incaricato da parte del datore di lavoro committente verrebbe a
configurare *una delega di fatto*, in totale violazione di quanto
previsto dall'art 16 del T:U., in particolare dal comma 1 lett. B).
4. Inoltre la norma sembrerebbe *disciplinare in maniera diversa gli
appalti pubblici da quelli privati*, mantenendo la tutela più ampia
solo per i primi, che parrebbero non soggetti alla distinzione tra
"basso rischio" e "alto rischio".
5. Relativamente all'innalzamento a *dieci uomini-giorno* del limite
temporale per il quale decade l'obbligo di compilazione del DUVRI,
di fatto si elimina per una enorme mole di attività in appalto ogni
controllo sul coordinamento tra le ditte. Va osservato che il rischio
derivante da interferenze non è conseguente o proporzionale alla
durata delle attività.
* *Al comma 1, lettera b)*, si propone di eliminare il comma 6 ter
aggiunto all'art. 29 del D.lgs. 81/2008. (Valutazione basso
rischio).
Motivazione. Il consentire di autocertificare la *valutazione del
rischio per le aziende a "basso rischio"*, permettendo alle stesse
di non elaborare il documento di valutazione dei rischi solo in base
al livello di rischio individuato, è contrario alla "ratio"
dell'attuale normativa che vede nel documento di valutazione uno
strumento operativo di miglioramento delle condizioni di lavoro in una
prospettiva, per quanto possibile, di eliminazione di qualsiasi
rischio.
* *Art. 32 comma 1 lettera g)*. Si propone di eliminare l'inciso
introdotto all'art 88 comma 2 lettera g bis) del D.lgs. 81,
introdotto dall'art 32 comma 1 lettera b) del DL 69/201.
Motivazione. La modifica apportata riduce in maniera sensibile i
livelli di tutela della sicurezza dei lavoratori, non valutando il
*rischio dei piccoli lavori*, che sono definiti tali solo sulla base
della loro durata.
* *Art. 32 comma 1 lettera h)*. Si propone di eliminare quanto
introdotto dagli artt. 32 comma 1 lettera h), che ha introdotto
l'art 104 bis del D.lgs. 81/2008 e dall'art.. 32 comma 4 , che
ha modificato l'art 131 del D.lgs. 163/2006.
Motivazione. Non si comprende il concetto di *"modello
semplificato"* dal momento che il T.U. già prevede contenuti minimi
dei diversi Piani di Sicurezza, che di fatto avrebbero dovuto
semplificare la stesura della documentazione. Si propone pertanto una
*modifica all'allegato XV del T.U. agli articoli 2, 3 e 4*, che
possa realmente soddisfare le esigenze di semplificazione chiarendo
opportunamente la relazione tra i contenuti minimi dei Piani di
Sicurezza e la stima dei costi stessi di cui al punto 4
dell'allegato stesso".
Presentati inoltre due emendamenti riguardanti il Durc.
http://www.mog231.it/semplificazioni-sicurezza-lavoro-decreto-del-fare-emendamenti-della-conferenza-regioni/
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