Un nuovo post "Lavori in ambienti inquinati o confinanti, chiarimento del Ministero de lavoro" è stato pubblicato il giorno 19 luglio 2013 alle ore 15:39 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
Una nota del Ministero del Lavoro del 27 giugno ha fatto chiarezza in
merito all'applicazione del _regolamento sulle Norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che lavorano in
ambienti sospetti di inquinamento o confinant_i*** e in particolare
sull'obbligatorietà della certificazione dei contratti in regime di
appalto o subappalto****.
Il DPR 177/2011 prevede che nelle particolari condizioni dette sopra
è ammessa " la presenza di personale, in percentuale non inferiore al
30 per cento della forza lavoro:
* con *esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati*;
* assunto:
* con *contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato*;
* con *altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione...
che i relativi contratti siano stati preventivamente
certificati*".
Per il Ministero l'esperienza richiesta è quella di lavoratori che
svolgono le *funzioni di preposto nella specifica attività* ma si
può prescindere dal "numero complessivo della forza lavoro della
azienda".
Se l'attività non viene svolta dagli operatori dell'impresa e si
fa ricorso al subappalto, i lavori devono essere autorizzati
espressamente dal datore di lavoro committente e certificati (DLgs
276/2003).
La *verifica dell'idoneità tecnico professionale* degli addetti
alle speciali attività avviene:
* per acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato (art. 26, comma 1, lett. A del
TU 81/08),
* per acquisizione del certificato attestante i requisiti
dell'art. 2 del DPR 177/2011.
*** Art. 2, comma 1, lett. C), del DPR 177/2011 e artt. 66 e 121 del
TU 81/08. Si tratta di "pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie
ed in genere ambienti, recipienti, condutture, caldaie e simili, ove
sia possibile il rilascio di gas deleteri".
**** Titolo VIII, capo I, del DLgs 276/2003. La certificazione dei
contratti in regime di appalto o subappalto "assume una valenza
obbligatoria e non più facoltativa in quanto si vuole evitare, sulla
scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l'utilizzo di
personale non specializzato in attività ad alto rischio di
infortuni".
*Info:* nota Ministero 27 giugno 2013.
http://www.mog231.it/lavori-in-ambienti-inquinati-o-confinanti-chiarimento-del-ministero-de-lavoro/
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