mercoledì 24 luglio 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Concordato preventivo cessione beni, congedo parentale base oraria, interpelli" è stato pubblicato il giorno 24 luglio 2013 alle ore 12:18 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

ROMA – Pubblicate il 22 luglio dal Ministero del Lavoro, le risposte
a *tre nuove istanze di interpello*:

* "Fim/Cisl- istanza: Cigs e concordato preventivo con o senza
cessione di beni;

* Università degli Studi di Modena e R.E. - istanza: composizione
organismi di certificazione costituiti presso le Università
ovvero presso le Fondazioni universitarie;

* Cgil, Cisl, Uil -  istanza: fruizione del congedo parentale su
base oraria.

Oggetto del primo interpello, il n.23/2013 è la corretta
interpretazione dell'art. 3, comma 1, della L. 223/91 che riguarda
la disciplina della concessione del *trattamento straordinario di
integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure
concorsuali*. Fim-Cisl nello specifico chiede alla Direzione generale
la corretta applicazione della norma nell'ipotesi che l'impresa
sia ammessa a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni.

La Direzione Generale, richiamando il Decreto 4 dicembre 2012, n.
70750 "Individuazione dei parametri oggettivi per l'autorizzazione
della CIGS, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223" e la nota del Ministero del Lavoro  prot. n. 14/13876
del 26/05/2010, chiarisce che "tutte le fattispecie di concordato
preventivo, con o senza cessione dei beni, consentano l'accesso al
trattamento straordinario di integrazione salariale, in quanto
sottoposte al controllo dell'autorità giudiziaria."

Pertanto, "il trattamento straordinario di integrazione salariale
deve essere concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n.
223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato
preventivo, con o senza cessione dei beni.

Si evidenzia però che "in forza dell'art. 2, comma 70, L. n.
92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art. 3 in esame si
considera abrogato" e ne consegue pertanto che da tale data "non
sarà più possibile la concessione di CIGS in base alla suddetta
disposizione normativa".

L'interpello n.24/2013 è stato presentato dall'Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia per chiarire se la *presidenza di
commissioni di certificazione istituite presso le università* ai
sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 276/2003, possa essere assunta
anche da docente a tempo definito "in sostituzione del presidente
titolare dell'incarico qualora lo stesso sia impossibilitato o non
più disponibile a ricoprire tale ruolo".

Al fine di non precludere l'operatività delle commissioni di
certificazione la Direzione generale, richiamando anche precedenti
risposte rilasciate in materia (interpello n.5 e n. 33/2012) risponde
che "si ritiene dunque possibile, esclusivamente nelle ipotesi di
impossibilità o indisponibilità del docente a tempo pieno
sopravvenuta alla nomina dello stesso in qualità di presidente della
commissione, che un professore a tempo definito di diritto del lavoro
assuma temporaneamente le funzioni di presidente, al fine di garantire
il corretto funzionamento della commissione stessa, fermo restando
l'obbligo di comunicare tempestivamente l'avvenuta nomina ed ogni
successiva modificazione all'ufficio competente alla tenuta
dell'albo delle commissioni di certificazione".

Ultimo interpello pubblicato è il n.25/2013 ed è stato presentato da
Cgil, Cisl, Uil, per verificare "la possibilità che la
*contrattazione collettiva di settore di secondo livello intervenga
nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su
base oraria* ai sensi dell'art. 1, comma 339, della L. n.
228/2012."

Al riguardo, la Direzione generale evidenzia che il D. Lgs. n.
151/2001, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53'' all'art. 32, fa
semplicemente riferimento alla contrattazione "di settore" e non,
come altrove disposto dal legislatore, alla contrattazione nazionale.

"Stante l'assenza di un esplicito riferimento al livello
"nazionale" della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad
una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi
abilitati a disciplinare "le modalità di fruizione del congedo
parentale di cui al comma 1 [dell'art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base
oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e
l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata
lavorativa" possano essere anche i contratti collettivi di secondo
livello".

*Per approfondire:* interpelli 23 luglio 2013.



http://www.mog231.it/concordato-preventivo-cessione-beni-congedo-parentale-base-oraria-interpelli/

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