lunedì 15 luglio 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Decreto del Fare, semplificazioni sicurezza, Commissione lavoro approva modifiche" è stato pubblicato il giorno 15 luglio 2013 alle ore 14:26 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

ROMA - Prime modifiche al _Decreto del fare_ e alle semplificazioni in
materia *sicurezza sul lavoro*, nell'iter che poterà il decreto a
essere rilasciato dal Parlamento.

Nella seduta dello scorso 11 luglio la Commissione lavoro della Camera
dei deputati presieduta dall'on. Cesare Damiano ha espresso un parere
favorevole su alcuni cambiamenti da apportare al testo.

Il documento licenziato dalla Commissione proponte di riformulare
parti del decreto, tra queste gli articoli riguardanti il *Durc* e il
*Duvri* (art. 31 e art. 32) e l'articolo 35, sulle semplificazioni
riguardanti le *prestazioni lavorative di breve durata*.

Questo il *testo del rapporto della seduta della Commissione lavoro 11
luglio 2013*.

"La XI Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 69 del 2013 (C. 1248); preso atto che il
decreto-legge in esame, collocandosi nell'ambito di un preciso
quadro di riferimento normativo europeo, identificabile con le
raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo
2013, si pone l'obiettivo di dettare disposizioni di semplificazione
e di rilancio del sistema socio-economico; verificate le disposizioni
di più diretto interesse della Commissione, che riguardano in
particolare le semplificazioni in materia di lavoro e in tema di
salute e sicurezza dei lavoratori;

valutate positivamente le finalità politiche e programmatiche
dell'intervento di urgenza del Governo, che reca talune apprezzabili
misure semplificative; rilevato, tuttavia, che, soprattutto per la
parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, molte delle
disposizioni introdotte rischiano di generare un contesto
peggiorativo;

preso atto, infatti, che il provvedimento in esame contiene diversi
punti positivi, ma anche numerosi elementi di criticità, senza
considerare che in esso mancano alcune norme importanti, anche per le
aziende, come, ad esempio, quelle sulla formazione nelle scuole, con
riduzioni di oneri per le aziende che assumono post-diplomati o
laureati, ovvero quelle per rendere definitivo il libretto formativo;

ricordato che la XI Commissione sta valutando l'opportunità
dell'avvio di una specifica indagine conoscitiva, da svolgere
congiuntamente alla XII Commissione, sul monitoraggio dello stato di
attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di comprendere quali
siano gli interventi effettivamente necessari per la manutenzione
della relativa normativa;

ritenuto, nel frattempo, opportuno prospettare alcune modifiche e
integrazioni del testo, dirette a migliorarne lacoerenza, conciliando
al meglio le esigenze di semplificazione con quelle di tutela della
sicurezza dei lavoratori, esprime parere favorevole  con le *seguenti
condizioni*:

1) all'articolo 31, comma 5, le parole: «ha validità di
centottanta giorni dalla data di emissione » siano sostituite dalle
seguenti: « è rilasciato mediante strumenti informatici
immediatamente all'atto della richiesta e ha validità di centoventi
giorni dalla data del rilascio »;

2) all'articolo 32, comma 1, lettera a), al capoverso comma 3, primo
periodo, le parole: «a basso rischio infortunistico» siano
sostituite dalle seguenti: «a basso rischio di infortuni e malattie
professionali», dopo le parole: «con riferimento» sia aggiunta la
parola: «sia», dopo la parola: «committente» siano aggiunte le
parole: «sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei
lavoratori autonomi » e le parole: «tipiche di un preposto» siano
sostituite dalle seguenti: «adeguate e specifiche in relazione
all'incarico conferito»;
al medesimo capoverso comma 3, dopo il secondo periodo sia, altresì,
inserito il seguente: «A tali dati accedono il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale»;

3) al medesimo articolo 32, comma 1,lettera a), al capoverso comma
3-bis, primo periodo, le parole: «dieci uominigiorno» siano
sostituite dalle seguenti: «cinque uomini-giorno», dopo le parole:
«comportino rischi derivanti » siano aggiunte le seguenti: « dal
rischio incendio alto, di cui al decreto del Ministro dell'interno
10 marzo 1998, e successive modificazioni, nonché dallo svolgimento
di attività in ambienti confinati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o », dopo la parola: «
cancerogeni » siano aggiunte le seguenti: « , mutageni, amianto »;

4) all'articolo 32, comma 1, lettera b),numero 2), capoverso comma
6-ter, al primo periodo, le parole: « sentita la Commissione » siano
sostituite dalle seguenti: « sulla base delle indicazioni della
Commissione » e le parole: « settori di attività a basso rischio
infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti
dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL » siano
sostituite dalle seguenti: « settori di attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri
oggettivi, desunti dagli indici INAIL infortunistici e relativi alle
malattie professionali di settore e specifiche della singola
azienda»; al medesimo capoverso comma 6-ter, al secondo periodo, la
parola: « attestare » sia sostituita dalla seguente: « dimostrare
» e, all'ultimo periodo, le parole: « dell'articolo 26 » siano
sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 29 »;

5) all'articolo 32, comma 1, lettere c) e d), anche al fine di
limitare i rischi di abusi o raggiri nell'ambito dei percorsi
formativi, che possono causare rilievi e sanzioni penali a carico dei
datori di lavoro che si affidano a soggetti formatori inadeguati, sia
aggiunto, in fondo a entrambi i relativi capoversi, il seguente
periodo: « Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i
modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione
sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro, di cui all'articolo 6 »; si assicuri, inoltre, che
tutti gli istituti di
istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
a), e 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla
salute e sicurezza sul lavoro, anche per ridurre o eliminare a carico
delle aziende che li assumono o attivano percorsi di stage o
tirocinio, i costi e la non ripetitività degli obblighi formativi,
ove conformi; infine, dopo le parole: « enti bilaterali » e dopo le
parole: « associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori », ovunque ricorrano, si aggiungano le seguenti: «
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale »;

6) all'articolo 32, comma 1, lettera h), premessa l'esigenza che,
in luogo del « parere della » Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ovunque esso ricorra, sia inserita la « previa intesa in
sede di » Conferenza sui decreti ministeriali previsti e che, su
detti decreti, sia anche sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro, si raccomanda altresì che alla
rubrica del relativo capoverso le parole: « temporanei e mobili »
siano sostituite dalle seguenti: « temporanei o mobili » e che, dopo
le parole: « dei trasporti », siano inserite le seguenti: « e con
il Ministro della salute »;

7) attesa l'esigenza che, nella determinazione del prezzo più basso
richiesto dalle amministrazioni pubbliche per l'assegnazione di una
commessa di beni e diservizi, siano esclusi i costi relativi alle
retribuzioni del personale e i costi relativi agli adempimenti
previsti per il rispetto delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, al medesimo articolo 32, siano
inseriti, in fine, i seguenti commi:

« 7-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 82 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente: « 3-bis.
Il prezzo più basso è altresì determinato al netto delle spese
relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento
alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro »;

7-ter. All'articolo 87, comma 2, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lettera g) è
abrogata» ;

8)considerato che l'aggiunta di un nuovo comma 13-bis all'articolo
3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 può presentare rischi in
relazione al possibile arretramento dei livelli di tutela nei
confronti di lavoratori non inseriti stabilmente nelle organizzazioni
di lavoro e che, per converso, una parte delle semplificazioni ivi
ipotizzate sembra già assicurata dalla nuova formulazione
dell'articolo 32 del decreto-legge in esame, sia soppresso
l'articolo 35;
e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 32, comma 6, lettera b),il capoverso di cui al
numero 1) andrebbe sostituito da una disposizione del seguente tenore:
« L'INAIL trasmette telematicamente alle autorità di pubblica
sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali e
consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti
uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e
di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di
infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a
trenta
giorni »;

b) più in generale, con riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 32, comma 6, lettera a), e comma 7, che mirano a
semplificare le procedure di comunicazione e notifica di denuncia
degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, si evidenzia
come tali norme possano comportare possibili ripercussioni in tema di
accertamento di reati o violazioni
di leggi concernenti la sicurezza sul lavoro;

c) considerato che il comma 5 dell'articolo 58 riduce in misura
significativa la spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole,
fissando, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a
decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per
l'acquisto di detti servizi (nel cui ambito assumono un rilievo
quantitativo soprattutto i servizi di pulizia, di norma affidati a
società che utilizzano personale con contratti di lavoro a tempo
determinato), si segnala come tale disposizione rischi di creare
ulteriori problemi a enti e istituzioni già gravemente penalizzati
dagli ultimi interventi in tema di contenimento delle spese pubbliche,
oltre che, in particolare, ai lavoratori impiegati dalle società che
erogano i predetti servizi;

d) occorre, infine, individuare una soluzione definitiva per la
validità delle certificazioni di cui alla legge n. 257 del 1992, che
ha previsto il riconoscimento di benefici previdenziali ai lavoratori
esposti all'amianto, in modo da assicurare a quei lavoratori che
hanno i relativi provvedimenti di riconoscimento in sospeso – molti
dei quali da lungo tempo in attesa di una risposta – il diritto a
fruire finalmente di tali benefici, secondo quanto
ormai riconosciuto dagli stessi enti previdenziali competenti".



http://www.mog231.it/decreto-del-fare-semplificazioni-sicurezza-commissione-lavoro-approva-modifiche/

________________________________________________________

Sei stato iscritto a queste notifiche tramite e-mail riguardo a nuovi post nel blog.
Se desideri modificare le tue impostazioni o disiscriverti, visita:

?code=f65d9b902e0ddc2dddd64428f42d1b69&addr=modiconsulenzaeformazione.inoltro%40blogger.com&

Nessun commento:

Posta un commento