Un nuovo post "Campi elettromagnetici, nuova direttiva 2013/35/UE in Gazzetta UE" è stato pubblicato il giorno 2 luglio 2013 alle ore 08:29 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
BRUXELLES – Approvata il 20 giugno dal Consiglio dei ministri
dell'occupazione e delle politiche sociali dell'Unione Europea è
stata pubblicata in Gazzetta Europea L 179 del 29 giugno la _Direttiva
2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'*esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici)* (ventesima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e
che abroga la direttiva 2004/40/CE_.
La direttiva verrà applicata sui rischi riguardanti gli effetti
biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve
termine dai campi elettromagnetici.
Nel testo sono presenti *nuovi criteri* in merito a:
* i valori limite di esposizione (VLE), "valori stabiliti sulla
base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli
effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente
accertati, ossia gli effetti termici e l'elettrostimolazione dei
tessuti";
* i VLE relativi agli effetti sanitari, "VLE al di sopra dei quali
i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la
salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del
tessuto nervoso o muscolare";
* i VLE relativi agli effetti sensoriali, "VLE al di sopra dei
quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi
temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle
funzioni cerebrali".
La direttiva oltre ai valori limite di esposizione definisce
i_*Livelli d'azione*_, LA, "livelli operativi stabiliti per
semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai
pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di
protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva."
Le grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi
elettromagnetici sono indicate nell'allegato I. I VLE relativi agli
effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA sono
riportati negli allegati II e III.
Al capo II _Obblighi del datore di lavoro_ si sancisce che la
valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione, dovrà
riguardare l'individuazione di:
* "a) i VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli
effetti sensoriali e i LA di cui all'articolo 3 e agli allegati
II e III della presente direttiva;
* b) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione,
inclusa la distribuzione nel corpo del lavoratore e nello spazio
del luogo di lavoro;
* c) eventuali effetti biofisici diretti;
* d) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori
esposti a rischi particolari, segnatamente coloro che recano
dispositivi medici impiantati attivi o passivi (quali stimolatori
cardiaci) o dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe
insuliniche) e le lavoratrici incinte;
* e) eventuali effetti indiretti;
* f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
* g) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 8;
* h) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
* i) altre informazioni disponibili pertinenti relative a salute e
sicurezza;
* j) sorgenti multiple di esposizione;
* k) esposizione simultanea a campi di frequenza diversa."
Tra gli obblighi del datore di lavoro ricadono poi:
* l'adozione delle "misure necessarie per garantire che i rischi
derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano
eliminati o ridotti al minimo";
* l'informazione e formazione dei lavoratori;
* la consultazione e partecipazione dei lavoratori;
* la sorveglianza sanitaria.
In merito alla *formazione e informazione dei lavoratori* l'art. 6
stabilisce che: "Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva
89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che
potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi
elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti
ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al
risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della
presente direttiva, con particolare riguardo:
* a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva;
* b) all'entità e al significato dei VLE e dei LA, nonché ai
possibili rischi associati e alle misure preventive adottate;
* c) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione;
* d) ai risultati della valutazione, della misurazione o del calcolo
dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuati a
norma dell'articolo 4 della presente direttiva;
* e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute;
* f) alla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a
effetti nel sistema nervoso centrale o periferico;
* g) alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria;
* h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione;
* i) ai lavoratori esposti a rischi particolari di cui
all'articolo 4, paragrafo 5, lettera d bis), e all'articolo 5,
paragrafi 3 e 4, della presente direttiva."
Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni di questa direttiva
nelle proprie normative nazionali entro il *1° luglio 2016*. Al fine
di agevolarne l'attuazione, almeno sei mesi prima di tale data, la
Commissione europea pubblicherà guide pratiche non vincolanti che
dovranno fornire orientamenti e procedure in merito a:
"a) la determinazione dell'esposizione tenendo conto delle norme
europee o internazionali appropriate, ivi compresi:
* i metodi di calcolo per la valutazione dei VLE;
* la media spaziale dei campi elettrici e magnetici esterni;
* orientamenti per il trattamento delle incertezze di misurazione e
di calcolo;
* b) orientamenti per la dimostrazione della conformità in
relazione a tipi particolari di esposizione non uniforme in
situazioni specifiche, sulla base di una dosimetria consolidata;
* c) la descrizione del «metodo del picco ponderato» per i campi
di bassa frequenza e della sommatoria dei campi multi-frequenza
per i campi di alta frequenza;
* d) l'effettuazione della valutazione del rischio e, per quanto
possibile, la messa a disposizione di tecniche semplificate,
tenendo conto in particolare delle esigenze delle PMI;
* e) le misure intese a evitare o ridurre i rischi, incluse misure
specifiche di prevenzione, in funzione del livello di esposizione
e delle caratteristiche del luogo di lavoro;
* f) la definizione di procedure di lavoro documentate nonché di
misure specifiche di informazione e di formazione per i lavoratori
esposti a campi elettromagnetici nel corso di attività correlate
alla RMI e rientranti nell'ambito di applicazione
dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);
* g) la valutazione delle esposizioni nella gamma di frequenza
compresa tra 100 kHz e 10 MHz qualora si debba tenere conto degli
effetti termici e non termici;
* h) orientamenti sui controlli medici e sulla sorveglianza
sanitaria da fornire da parte del datore di lavoro in conformità
dell'articolo 8, paragrafo 2."
Completano la direttiva *quattro allegati*:
* "Allegato I: Grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi
elettromagnetici;
* Allegato II: Effetti non termici: valori limite di esposizione e
livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 0 Hz e 10
MHz;
* Allegato III: Effetti termici, valori limite di esposizione e
livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 100 KHz e
300 GHz;
* Allegato IV: Tavola di concordanza (fra la presente direttiva e la
direttiva 2004/40/CE)".
Il provvedimento è entrato in vigore il 29 giugno 2013, giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,
contestualmente la direttiva 2004/40/CE è abrogata.
*Per approfondire:* direttiva campi elettromagnetici.
http://www.mog231.it/campi-elettromagnetici-nuova-direttiva-201335ue-in-gazzetta-ue/
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