mercoledì 3 luglio 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Articoli pirotecnici, in Gazzetta Ufficiale Europea la nuova direttiva" è stato pubblicato il giorno 3 luglio 2013 alle ore 07:53 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

BRUXELLES - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L
178 del 29 giugno la _*Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato di articoli pirotecnici*_".

La direttiva, nell'allegato 1, "fissa i requisiti essenziali di
sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter
essere messi a disposizione sul mercato" e "stabilisce norme volte
a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel
mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della
salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e
l'incolumità dei consumatori," tenendo conto altresì della
protezione ambientale".

La direttiva si applica *a tutti gli articoli pirotecnici a esclusione
di*:

"a) gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non
commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze
armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco;
b) l'equipaggiamento che rientra nell'ambito di applicazione della
direttiva 96/98/CE;
c) gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica
e spaziale;
d) le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli
che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva
2009/48/CE;
e) gli esplosivi che rientrano nell'ambito di applicazione della
direttiva 93/15/CEE;
f) le munizioni;
g) i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e
per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito
abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, e che
rimangano sul territorio di tale Stato membro".

Al capo II il testo definisce gli _Obblighi degli operatori economici_
(fabbricanti, importatori e distributori) e interviene in materia di
*tracciabilità ed etichettatura*.

Tra gli obblighi dei fabbricanti, l'art. 17 interviene in materia di
"Conformità degli articoli pirotecnici" e sancisce che il
fabbricante deve "applicare una delle seguenti procedure di cui
all'allegato II:
a) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle
seguenti procedure:
i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a
intervalli casuali (modulo C2);
ii) conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del
processo di produzione (modulo D);
iii) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del
prodotto (modulo E);
b) conformità basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo
G);
c) conformità basata sulla garanzia totale di qualità del prodotto
(modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi fuochi
d'artificio di categoria F4".

I compiti di valutazione della conformità a norma della presente
direttiva sono affidati ad  appositi organismi autorizzati.

"Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è
responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure
necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di
valutazione della conformità e il controllo degli organismi
notificati". (art. 22)

Parte integrante della Direttiva sono gli allegati: nell'Allegato 1,
_*Requisiti essenziali di sicurezza*_, si definiscono le
caratteristiche di funzionamento e i parametri che devono essere
valutati per una progettazione e produzione di articoli pirotecnici
sicuri (tra cui struttura, stabilità fisica e chimica, resistenza
alle temperature alte o basse, resistenza al deterioramento, livello
sonoro, dispositivi d accensione, ecc.).

L'Allegato 2 _Procedure di valutazione della conformità_ illustra
lei sei diverse modalità valutative per ottenere la conformità del
prodotto citate: "Esame UE del tipo, Conformità al tipo basata sul
controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto
controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, Conformità al
tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto, Conformità al
tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione,
Conformità basata sulla garanzia totale di qualità e Conformità
basata sulla verifica dell'unità". L'Allegato III elenca i
contenuti della _Dichiarazione di conformità_.

Gli allegati IV e V intervengono in materia di modifiche, date di
applicazione e tavola di concordanza per la direttiva 2007/23/CE che,
ai sensi dell'art. 48: "come modificata dagli atti elencati
nell'allegato IV, parte A, è abrogata a decorrere dal 1°luglio
2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini
di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva
indicati nell'allegato IV, parte B. In deroga al primo comma del
presente articolo, il punto 4 dell'allegato 1 della direttiva
2007/23/CE è abrogato con effetto dal 4 luglio 2013".

La Direttiva  stabilisce pertanto le norme transitorie e la validità
delle autorizzazioni concesse entro il 4 luglio 2010 e il 4 luglio
2013.

Entrata in vigore del provvedimento sarà il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ma la
gran parte delle disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio
2015. Gli Stati membri avranno tempo quindi fino al *30 giugno 2015*
per adeguarsi.

*Per approfondire:* Direttiva 2013/29/UE.



http://www.mog231.it/articoli-pirotecnici-in-gazzetta-ufficiale-europea-la-nuova-direttiva/

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