martedì 22 ottobre 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Campi elettromagnetici, sorgenti giustificabili e non" è stato pubblicato il giorno 22 ottobre 2013 alle ore 12:08 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

L'art. 206 del TU 81/08 determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza
 derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici durante il
lavoro.

Fra i compiti del datore di lavoro vi è la valutazione di tutti i
rischi, inclusi gli effetti nocivi per il corpo umano "a breve
termine"***.
Se la  natura e l'entità dei rischi non sono tali da rendere
necessaria un'ulteriore e più dettagliata valutazione, attraverso
misurazioni e calcoli dei livelli dei campi elettromagnetici, il
datore di lavoro può includere nel DVR una giustificazione (art. 181,
c. 3, del TU 81/08).

Pertanto, vi sono situazioni e attrezzature di lavoro (le cosiddette
"sorgenti giustificabili" ) che non comportando rischi  per la
salute, in quanto le esposizioni sono inferiori ai livelli di
riferimento indicati nella raccomandazione europea 1999/519/CE, non
richiedono misurazioni dei campi elettromagnetici. È la *Norma
tecnica CEI EN 50499* _Procedura per la valutazione dell'esposizione
dei lavoratori ai campi elettromagnetici_, che  elenca le condizioni
espositive giustificabili. Tra queste, le reti di distribuzione
dell'energia elettrica nei luoghi di lavoro a 50 Hz,
indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso.

La "giustificazione" del rischio si applica, di solito, negli
uffici, nei negozi, negli alberghi, ecc. *Non sono invece
giustificabili* e richiedono quindi la misurazione e i calcoli
approfonditi dei campi le attività elencate nella Norma tecnica
appena ricordata, quali:

* la saldatura elettrica e dielettrica, gli impianti di
riscaldamento a induzione, i treni e tram azionati ad energia
elettrica, le centrali elettriche;

* i lavori degli installatori e manutentori di sistemi fissi di
telecomunicazioni, dei manutentori di linee elettriche, dei
saldatori ad arco o a induzione o a scarica capacitiva, gli
installatori e manutentori di sistemi radar, i fonditori di
metalli preziosi, gli addetti a macchine dielettriche utilizzate
nel settore tessile o lavorazione di legno o plastica;

* in ambiente sanitario: gli operatori RM (risonanza magnetica), i
medici e personale sanitario che utilizza elettrobisturi e
apparecchiature similari, i fisioterapisti che utilizzano apparati
di diatermia, gli addetti alla manutenzione e riparazione di
apparecchiature/impianti medicali emittenti campi
elettromagnetici, ecc.

*** 1 …Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a
breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti:

a) dalla circolazione di correnti indotte;
b) dall'assorbimento di energia;
c) da correnti di contatto.

2. Il presente capo *non riguarda la protezione da eventuali effetti a
lungo termine nè i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in
tensione*.

_Continua mercoledì 23 ottobre..._

*Leggi: *Vdr entro 31 ottobre 2013.



http://www.mog231.it/campi-elettromagnetici-sorgenti-giustificabili-e-non/

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