mercoledì 23 ottobre 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Durc e certificazione di crediti, chiarimenti Ministero Lavoro in circolare" è stato pubblicato il giorno 23 ottobre 2013 alle ore 11:23 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

ROMA - Emanata il 21 ottobre dalla Direzione generale per
l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro la circolare n.
40/2013 con cui si forniscono primi chiarimenti in merito alla
corretta applicazione dell'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012
e del D.M. 13 marzo 2013 su *certificazione dei crediti e rilascio del
Durc*.

L'articolo in oggetto regolamenta quei casi in cui le imprese non
avrebbero potuto ottenere Durc attestante la regolarità in quanto
debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili sebbene
fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.

L'articolo 13 bis al comma 5 prevede in questo caso che il Documento
unico di regolarità contributiva possa essere rilasciato "in
presenza di una certificazione […] che attesti la sussistenza e
l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei
confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli
oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un
medesimo soggetto".

Il *Durc sarà quindi rilasciato* "con l'indicazione che il
rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, […] precisando l'importo del
relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione
esibita per il rilascio del Durc medesimo".

Si ricorda che la certificazione deve essere richiesta dal soggetto
creditore tramite Piattaforma informatica e che la sussistenza del
credito va dichiarata alla PA all'avvio di qualsiasi procedimento che
prevede la richiesta di un DURC. In quel caso "il soggetto titolare
dei crediti certificati deve comunicare gli *estremi delle
certificazioni di credito* (amministrazione che le ha rilasciate, data
di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a
credito disponibile, eventuale data del pagamento) e il codice
attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella
Piattaforma informatica. Tale codice, con validità temporanea, è
rilasciato al titolare del credito per consentire l'accesso alla
Piattaforma informatica".

Il *_DURC ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012_* "può essere
utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di
legge […] Nell'ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il
pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di
avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture,
si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di
cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010" e cioè si
applica il principio dell'intervento sostituivo con cui il legislatore
ha sancito che "la pubblica amministrazione, ove tenuta ad
effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente
a garantire la copertura del debito evidenziato nel Durc".

La Direzione ispettiva precisa infine che, anche se la suddetta
disciplina rappresenta una sorta di *procedura speciale*, non deroga
alle regole ordinarie, per cui la validità del Durc resta fissata a
120 giorni dalla data del rilascio e che "data la sostanziale
permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o
delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il
potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di
inadempimento dei versamenti contributivi".

*Per approfondire:* Circolare n.40 del 21 ottobre 2013.



http://www.mog231.it/durc-e-certificazione-di-crediti-chiarimenti-ministero-lavoro-in-circolare/

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