lunedì 28 ottobre 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Valutazione rischi CEM, perché entro il 1° luglio 2016 e non 31 ottobre 2013" è stato pubblicato il giorno 28 ottobre 2013 alle ore 07:57 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

Alcuni commenti agli articoli recentemente apparsi sulla mia rubrica
_L'Esperto risponde_ richiedono questo chiarimento in ordine alla
scadenza entro la quale corre l'obbligo di eseguire la valutazione
dei rischi dei Campi elettromagnetici (CEM).

C'è chi osserva che la data debba essere quella del 31 ottobre 2013
(come da  direttiva 2012/11/EU), e non quella del 1° luglio 2016,
data invece indicata dalla nuova Direttiva 29 giugno 2013 (2013/35/UE)
che *fa slittare, appunto, al 1° luglio 2016 il termine per recepire
formalmente i nuovi limiti di esposizione e le prescrizioni sulle
misure di sicurezza della nuova direttiva*. Secondo il commento, lo
slittamento interesserebbe il recepimento dell'intera materia e non
la scadenza del termine per la valutazione dei rischi.

A questo proposito rimando al mio articolo del 29 luglio 2013, _La
nuova direttiva particolare sui rischi dei campi elettromagnetici_,
nel quale ho già sottolineato che, in attesa del recepimento
dell'intera materia nel TU 81/08, … "*nella pratica e in relazione
agli eventuali reati nel settore* accertati dagli organi di vigilanza,
fino alla data prevista da questa ultima Direttiva 2013/35/UE (1
luglio 2016), *gli interessati non saranno sanzionabili per
inadempimenti agli obblighi del Capo IV del Titolo VIII del DLgs.
81/2008* (agenti fisici, campi elettromagnetici) *ma per non
adeguamento ai principi generali contenuti nel Titolo I e nel Capo I
del Titolo VIII dello stesso TU (disposizioni generali)*".

Da qui, ciascuna azienda che si sia riconosciuta coinvolta
dall'obbligo della rimozione/riduzione dei rischi da agenti
fisici/campo elettromagnetici, *ne ha già valutato i contenuti
nell'ambito della valutazione complessiva dell'azienda*. E lo
avrà fatto correttamente se avrà operato:

* secondo i criteri e le disposizioni generali del Titolo VIII del
TU 81/08;

* attraverso idonee azioni (a partire dal censimento iniziale di
sorgenti ed apparati presenti nel luogo di lavoro) operate secondo
la norma EN 50499***;

* tenendo conto della raccomandazione europea 1999/519/CEE****./li>

Solo dopo il "trasferimento" nel TU 81/08 dei contenuti della
nuova Direttiva 2013/35/UE, che dovrà avvenire per "tutti gli stati
membri"entro il 1 luglio 2016,  si potranno applicare le *nuove
disposizioni* dei vari articoli della Direttiva, soprattutto quelli
del Capo II  e nello specifico … la valutazione dei rischi (art.
4)… e l'adozione di azioni e misure tecniche per il rispetto dei
valori limite di esposizione.
_*** "Procedure per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori
a campi elettromagnetici"._
_**** "Limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici da 0 Hz a 300_ GHz.



http://www.mog231.it/valutazione-rischi-cem-perche-entro-il-1-luglio-2016-e-non-31-ottobre-2013/

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